Abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego: la stabilizzazione non esclude il risarcimento del danno
Cass. civ., sez. lav., 9 ottobre 2026, n. 26493
Con sentenza del 9 ottobre 2026, la Corte di Cassazione ha delineato i nuovi confini del risarcimento del danno per l’abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego, pronunciandosi sull’impatto del recente art. 12 del d.l. n. 131/2024 (convertito in l. n. 166/2024). Accogliendo il ricorso di un lavoratore impiegato per anni con contratti a tempo determinato presso un comune, i giudici di legittimità hanno statuito che la nuova formulazione dell’art. 36, c. 5, del d.lgs. n. 165/2001 costituisce ius superveniens di immediata applicazione per tutte le controversie pendenti, inclusi i giudizi di rinvio.
La pronuncia in commento segna il superamento del precedente filone giurisprudenziale che attribuiva un’efficacia integralmente sanante e satisfattiva alla successiva stabilizzazione del precario. Per allineare l’ordinamento italiano ai dettami della Corte di Giustizia UE e rispondere alle procedure di infrazione comunitarie, la Suprema Corte ha chiarito che l’immissione in ruolo non sostituisce né preclude la misura risarcitoria per il pregresso abuso, ma si affianca semplicemente ad essa. Pertanto, il giudice deve riconoscere al lavoratore un’indennità compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, potendo valorizzare l’avvenuta stabilizzazione unicamente come criterio di quantificazione dell’importo all’interno di tale forbice legale, unitamente alla gravità della violazione, al numero di contratti e alla durata del rapporto. Nella medesima decisione, la Cassazione ha invece respinto le pretese del ricorrente inerenti alle differenze retributive per mansioni, scatti di anzianità e progressioni, giudicandole implicitamente rinunciate poiché omesse nell’atto di riassunzione in appello, il quale era stato circoscritto alla sola domanda risarcitoria.



