Le disposizioni di interesse lavoristico del c.d. Decreto ex ILVA
D.l. 16 ottobre 2026, n. 185
Il d.l. n. 185/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2026, introduce misure urgenti per i lavoratori dell’area ex ILVA, prevedendo un doppio incentivo per i datori di lavoro privati che, dal 1° novembre 2026 al 31 dicembre 2027, assumono a tempo indeterminato i dipendenti di Acciaierie d’Italia S.p.A. e ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, con l’esclusione di apprendistato e lavoro domestico.
L’agevolazione consiste in un esonero contributivo totale per 24 mesi (nel limite di 8.000 euro annui, esclusi premi INAIL) e in un contributo INPS fino a 20.000 euro, erogato a 6 e 24 mesi e riproporzionato per part-time non inferiori al 50%. Tali benefici non sono cumulabili e richiedono il mantenimento del rapporto per almeno 48 mesi, l’assenza di licenziamenti per g.m.o. o collettivi nella stessa unità produttiva nei sei mesi antecedenti e il riconoscimento del “salario giusto” ex D.L. n. 62/2026. Per finalità antielusive, gli incentivi sono preclusi alle imprese con assetti proprietari coincidenti o collegate alle società in amministrazione straordinaria, nonché a chi ne acquisisca i complessi aziendali; la violazione del vincolo occupazionale quadriennale, salvo dimissioni, o il licenziamento di parigrado nei sei mesi successivi comportano la revoca integrale delle somme.
Il decreto riconosce inoltre un’integrazione al reddito, da ottobre 2026 a giugno 2027, per i lavoratori dell’indotto monocommittente e di Adi Servizi Marittimi S.r.l. in amministrazione straordinaria. Infine, viene autorizzata l’integrazione della CIGS 2026-2027 per i dipendenti diretti di Acciaierie d’Italia, subordinandola all’iscrizione alla piattaforma SIISL e all’accettazione di formazione, offerte di lavoro congrue o impieghi di pubblica utilità, con decadenza immediata in caso di rifiuto ingiustificato.



