Previdenza complementare: i contributi omessi non hanno tutti lo stesso privilegio
Cass. civ., Sez. Un., 7 ottobre 2026, n. 26355
Con la sentenza n. 26355 del 7 ottobre 2026, le Sezioni Unite hanno affrontato questione riguardante i contributi datoriali non versati alla previdenza complementare. Il caso nasceva dal mancato versamento di somme destinate a un fondo di previdenza complementare relativo al settore delle costruzioni.
La Corte ha distinto tre componenti nelle motivazioni della decisione.
Le somme trattenute al lavoratore per essere versate alla previdenza complementare e gli accantonamenti di TFR maturando destinati al fondo pensione conservano natura retributiva. Per tali crediti trova quindi applicazione il privilegio previsto dall’art. 2751-bis, n. 1, del Codice civile.
Diversa è la posizione dei contributi alla previdenza complementare posti direttamente a carico del datore di lavoro. Secondo le Sezioni Unite, questi crediti non hanno natura retributiva e non sono assistiti dallo specifico privilegio riconosciuto ai crediti di lavoro dalla disposizione citata.
La distinzione può avere conseguenze economiche decisive nelle procedure concorsuali. Quando il patrimonio disponibile non è sufficiente a soddisfare tutti i creditori, la qualificazione di un credito come privilegiato oppure chirografario incide sulle possibilità concrete di recupero. La pronuncia chiarisce che non basta la destinazione previdenziale di una somma per attribuirle automaticamente la natura di credito retributivo privilegiato.
Questo non significa che il contributo datoriale alla previdenza complementare non sia dovuto. Significa che non gode, per tale sola ragione, dello specifico privilegio previsto per i crediti retributivi.



