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Archivio per categoria: Contrattazione collettiva

Business people walking together in the city

Fondo di solidarietà per gli studi professionali

15 Ottobre 20170 Commenti-da admin

Il 3 ottobre 2017 è stato raggiunto l’accordo tra Confprofessioni e le organizzazioni sindacali del settore, Filcams, Fisascat e Uiltucs, per l’istituzione del Fondo di Solidarietà per il settore delle attività professionali.

Il fondo di solidarietà in questione dovrà ottenere il vaglio del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, tramite decreto che ex art. 26, c. 2, d.lgs n. 148/2015, dovrebbe essere adottato entro 90 giorni.

Nella fase di avvio, il fondo coprirà gli studi professionali che occupano mediamente più di tre dipendenti, allargando, quindi, il perimetro di soggetti coinvolti dall’articolo 26, c. 7, del d. lgs n. 148/2015, in attuazione della l. n. 183/2014, il quale prevede l’obbligo di istituzione dei fondi di solidarietà solo in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti.

Il citato art. 26 enuclea le finalità che i fondi di solidarietà bilaterali si propongono di raggiungere in questi termini: “assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalle disposizioni di cui al predetto Titolo”.

 

 

 

 

il testo del decreto legislativo n. 148/2015

  • DECRETO-LEGISLATIVO-14-settembre-2015
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2017/10/sorriso.jpeg 3588 5718 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-10-15 12:18:262019-10-09 14:44:04Fondo di solidarietà per gli studi professionali
centrale idrica
Contrattazione collettiva, Normativa in Contrattazione collettiva, Normativa

CCNL Gas Acqua

31 Maggio 20170 Commenti-da admin

Rinnovo CCNL gas acqua
ANFIDA, ANIGAS, ASSOGAS, CONFINDUSTRIA ENERGIA, IGAS, UTILITALIA e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL gas acqua.
Tra i punti salienti, si rileva:
– Un aumento medio complessivo pari a 89 euro, comprensivo di minimi, produttività e welfare;
– Un aumento medio sui minimi rapportato al quinto livello, pari a 40 euro (maggio 2017) e a 28 euro (aprile 2018);
– Un montante complessivo di minimi e produttività pari a 1.576 euro;
– La verifica, prevista per il mese di giugno 2019, relativa allo scostamento del tasso di inflazione,
– Un incremento di cinque euro sulla sanità integrativa a partire da gennaio 2017;
– Un incremento di cinque euro a partire da gennaio 2018.

Il testo del contratto collettivo

  • Rinnovo_CCNL_Gas-Acqua_18_maggio_2017
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2017/05/pexels-photo-256297.jpeg 750 1125 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-05-31 19:47:082019-10-09 14:44:57CCNL Gas Acqua
Contrattazione collettiva in Contrattazione collettiva

Il CCNL Energia e Petrolio

1 Febbraio 20170 Commenti-da admin

Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Energia e Petrolio

In data 25 gennaio 2017, è stata stipulata un’ipotesi di accordo tra Confindustria Energia e Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, al fine di rinnovare il CCNL del 22 gennaio 2013, che s’intende confermato in ogni clausola non modificata.

La decorrenza di tale contratto è per il periodo dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2018; esso sarà sottoposto al giudizio dei lavoratori entro il 15 marzo 2017.

L’accordo disciplina il rapporto di lavoro tra i lavoratori e i datori di lavoro che operano nel settore dell’esplorazione e produzione di idrocarburi, ingegneria, costruzione perforazione e manutenzione; nonché in quelli di approvvigionamento, raffinazione e lavorazione del petrolio, di stoccaggio e trasporto dei prodotti petroliferi, di distribuzione e commercializzazione degli stessi, e infine, di servizi logistici, informativi, finanziari e assicurativi relativi alle attività indicate.

Tra le novità maggiormente significative, vi è la previsione dell’aumento dei minimi tabellari, che opererà a partire dal mese di febbraio 2017 e, successivamente, dal mese di maggio 2018.

Inoltre, le parti prevedono l’istituzione di una Commissione paritetica nazionale con il compito di aggiornare, entro il mese di dicembre 2017, il sistema attuale di inquadramento professionale.

Con riferimento alla disciplina delle ferie, i lavoratori hanno la facoltà di cederle gratuitamente ai colleghi dipendenti che debbano assistere figli minori che necessitano di cure costanti – tale previsione riguarda altresì i riposi maturati.

Si ricorda che l’accordo estende la concessione del congedo matrimoniale anche alle unioni civili.

In materia di assistenza integrativa, il nuovo CCNL prevede l’importo del contributo a carico dell’azienda per finanziarie il Fondo FASIE.

Infine, l’art. 5-bis dell’ipotesi di accordo prevede una disciplina per il c.d. lavoro agile: si tratta di una prestazione di lavoro subordinato che prevede lo svolgimento di parte dell’attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali, attraverso il supporto di strumenti telematici. La prestazione lavorativa, in tal caso, non incide sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, o sulla connotazione giuridica del rapporto subordinato.

 

 

 

il testo del CCNL

  • Energia-e-Petrolio_25gen2017 pdf
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-contrattazione.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-02-01 19:49:002019-11-04 16:45:32Il CCNL Energia e Petrolio
Contrattazione collettiva in Contrattazione collettiva

Il CCNL per i dipendenti delle autoscuole

2 Gennaio 20170 Commenti-da admin

Unasca, con l’assistenza di Confcommercio, insieme a Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, ha sottoscritto, in data 13 dicembre 2016, un’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle autoscuole e studi di consulenza automobilistica, scaduto il 31 dicembre 2015.

Tra le principali novità, l’art. 19 prevede un congedo di 15 giorni di calendario per contrarre matrimonio o unione civile, ai sensi e per gli effetti della legge n. 76/2016.

L’accordo prevede anche un’assistenza sanitaria integrativa in favore dei lavoratori; a partire dal 1° gennaio 2018, il datore di lavoro dovrà versare nel fondo EST una quota pari a dieci euro mensili per ciascun iscritto, mentre la quota a carico del lavoratore sarà pari a due euro.

Un’altra significativa novità riguarda l’ipotesi di un congedo retribuito, pari a tre mesi, per la lavoratrice che abbia subito una violenza di genere, in ossequio a quanto previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 80/2015. Il congedo può essere usufruito anche su base oraria, in un arco temporale di tre anni; tale periodo è retribuito con un’indennità pari all’ultima retribuzione, è coperto da contribuzione figurativa, ed è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, dell’indennità operativa e del TFR.

Infine, in merito al periodo di congedo per astensione obbligatoria dal lavoro di cui all’art. 4, comma 1, della l. n. 1204 del 1971, il CCNL prevede, all’art. 23, che l’importo erogato dall’INPS durante l’astensione obbligatoria (pari all’80% della retribuzione) debba essere integrato dal datore di lavoro fino al 100% della retribuzione mensile netta spettante alla lavoratrice in caso di normale svolgimento del rapporto.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-contrattazione.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-01-02 11:17:122019-11-04 16:46:16Il CCNL per i dipendenti delle autoscuole
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IL CCNL del settore Legno Arredo

2 Gennaio 20170 Commenti-da admin

In data 13 dicembre 2016, è stato raggiunto un accordo tra FederlegnoArredo e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea Cgil per il rinnovo del contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende operanti nei settori legno, sughero, mobile ed arredamento, boschivi e forestali.

Tale accordo è valido per il triennio che si estende dal 1° aprile 2016 al 31 marzo 2019.

Per quanto concerne l’aspetto dell’aumento retributivo, tale CCNL configura una sorta di “doppio binario”: a partire dal 2018, il calcolo degli aumenti dei minimi salariali non verrà più svolto sulla base delle previsioni inflattive, bensì a consuntivo, su indici predefiniti e identificabili con certezza.

L’accordo prevede altresì, in materia di previdenza complementare, un incremento dei versamenti destinati al fondo Arco; a partire dal 1° gennaio 2019, le aliquote a carico del datore di lavoro aumenteranno dello 0,30% rispetto a quelle previste per il 2016.

Inoltre, significativo è l’art. 57-bis, sull’assistenza sanitaria integrativa, il quale prevede che la quota a carico delle imprese dovrà essere pari a 13 euro per 12 mensilità, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e, successivamente, la contribuzione aumenterà fino a 15 euro per 12 mensilità, con decorrenza dal 1°gennaio 2018.

Occorre anche ricordare la possibilità per il datore di lavoro, prevista dall’art. 19 del CCNL, di disporre di orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità per l’anno solare. Ai periodi di maggiore/minore intensità produttiva dovranno corrispondere equivalenti riposi di conguaglio o recuperi di prestazione. Al fine dell’attivazione degli orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, il datore di lavoro deve dare comunicazione preventiva alle R.S.U., informandole delle esigenze legate a tale scelta di mutamento dell’orario, sia nel caso dell’aumento che in quello della diminuzione.

il testo dell'accordo

  • ccnl-legno-ipotesi-13-dicembre-2016
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-contrattazione.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-01-02 11:14:072019-11-04 16:46:22IL CCNL del settore Legno Arredo
Contrattazione collettiva in Contrattazione collettiva

Il CCNL Fiseassoambiente

2 Gennaio 20170 Commenti-da admin

Rinnovato il CCNL Fiseassoambiente per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali

In data 6 dicembre 2016, Fiseassoambiente e le organizzazioni di categoria di CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto il nuovo CCNL di settore.

L’accordo rinnova il CCNL del 21 marzo 2012 per il triennio che decorre a partire dal 1° luglio 2016 fino al 30 giugno 2019; salvo diverse decorrenze previste per specifici istituti contrattuali, le disposizioni del CCNL per i dipendenti delle imprese e società esercenti servizi ambientali entrano in vigore dalla data della sua stipulazione.

Tra le principali novità, vi è l’art. 27 del CCNL in esame, sugli aumenti delle retribuzioni base mensili; lo stipendio base, a regime, è aumentato di 70 euro.

È’ stato peraltro previsto un livello salariale di ingresso per i lavoratori, con la finalità di contrastare il fenomeno del dumping derivante dall’applicazione impropria di altri contratti collettivi in tale settore.

Inoltre, con riferimento alla disciplina dell’avvicendamento delle imprese nella gestione dell’appalto o dell’affidamento dei servizi, vi è una particolare previsione all’art. 6 di tale CCNL: in caso di scadenza del contratto di appalto o di affidamento, ovvero in caso di revoca della gestione del servizio, il rapporto di lavoro tra l’impresa cessante e il personale a tempo indeterminato addetto in via ordinaria o prevalente a tale appalto o affidamento è risolto – con la corresponsione di quanto dovuto al personale per effetto di tale risoluzione – salvo che vi sia un diverso accordo tra le parti.

 

 

il testo dell'accordo

  • Accordo-Nazionale-rinnovo-CCNL-Fise-Assoambiente-6-dicembre-2016
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-contrattazione.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-01-02 11:10:222019-11-04 16:46:25Il CCNL Fiseassoambiente
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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