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Archivio per categoria: Giurisprudenza

Restituzione dell’indennità di disoccupazione e illegittimità del contratto a termine

11 Settembre 2024/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., ord. Interlocutoria 21 agosto 2024, n. 22985

Il lavoratore che, a seguito di scadenza di un contratto a termine, abbia fruito dell’indennità di disoccupazione, deve restituire all’INPS le somme percepite nel caso in cui venga accertata l’illegittimità del contratto a termine, con ricostituzione del rapporto a tempo indeterminato?

Il diritto a percepire l’indennità di disoccupazione è condizionato alla presenza di uno stato di disoccupazione involontaria che, retroattivamente, viene meno con la sentenza che ricostituisce ex tunc il rapporto a tempo indeterminato. Ma la stessa sentenza, secondo l’art. 28, co. 2, d.lgs. 81/2015, condanna il datore a pagare un’indennità risarcitoria omnicomprensiva il cui importo massimo è limitato a 12 mensilità di retribuzione.

Secondo la Sezione Lavoro della Cassazione, tale limitazione può rendere la tutela risarcitoria inidonea a realizzare la garanzia di sostegno al reddito cui è finalizzata l’indennità di disoccupazione, impedendo di considerare realmente venuto meno, per il periodo intermedio, lo stato di disoccupazione. Per questo, con l’ordinanza in oggetto la Sezione lavoro ha rimesso alle Sezioni Unite la questione, affinché venga chiarito a quali condizioni ricorre la ripetizione dell’indebito.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2024/09/Alle-Sezioni-Unite-e1726067233750.webp 381 414 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22024-09-11 16:57:412024-09-11 17:24:39Restituzione dell’indennità di disoccupazione e illegittimità del contratto a termine

Licenziamento per attività lavorative durante la malattia: l’onere della prova è del datore

11 Settembre 2024/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., ord. 4 settembre 2024, n. 23747

La Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito l’orientamento consolidatosi negli ultimi anni in tema di licenziamento del lavoratore che abbia svolto, in costanza di malattia, altre attività di natura lavorativa o extralavorativa. Il caso a quo riguardava il licenziamento per giusta causa di un dipendente il quale, a pochi giorni dal termine del periodo di malattia dovuto ad un infortunio ad un braccio, veniva ripreso mentre svolgeva attività lavorativa in un bar, compreso il sollevamento di alcuni leggeri carichi. Il licenziamento era stato ritenuto illegittimo in entrambi i precedenti gradi di giudizio, avendo i giudici di merito ritenuto che era onere del datore, non assolto, dimostrare che l’attività svolta dal lavoratore era tale da mettere a rischio la sua piena guarigione.

La Cassazione ha confermato tale statuizione, che si presenta coerente ai precedenti rilevanti in materia (Cass. n. 13063/2022), secondo i quali grava sul datore di lavoro la prova che la malattia sia simulata ovvero che l’attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente: ciò in conseguenza dell’art. 5, l. 604/1966, secondo cui è il datore di lavoro a dover provare tutti gli elementi che integrano la fattispecie giustificativa del licenziamento. Il ricorso datoriale è stato, pertanto, rigettato.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2024/09/Licenziamento-per-attivita-lavorative-e1726065882262.webp 391 411 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22024-09-11 16:57:282024-09-11 16:57:28Licenziamento per attività lavorative durante la malattia: l’onere della prova è del datore

Anche il giorno di non lavoro dopo lo «smonto notte» è riposo compensativo

1 Agosto 2024/in Giurisprudenza

Cass., sez. lav., 11 luglio 2024, n. 19088

Un’azienda sanitaria ricorreva in Cassazione contro la sentenza che l’aveva condannata a pagare ad una lavoratrice la maggiorazione per lavoro su turni, prevista dal contratto collettivo, anche per il giorno non lavorato successivo al turno notturno di 12 ore consecutive (c.d. «smonto notte»).

La Cassazione, confermando le sentenze di merito, ha affermato che è da qualificare come riposo compensativo, per cui è comunque dovuta la maggiorazione per il lavoro su turni, non soltanto quello per l’avvenuto superamento dell’orario di lavoro settimanale, ma anche il giorno di non lavoro programmato per consentire il recupero del lavoratore in seguito alla prestazione particolarmente gravosa, resa in un turno di durata doppia e in periodo notturno, quale quella dello «smonto notte».

Ciò considerato, la Corte ha ritenuto che alla luce del contratto collettivo applicato al rapporto la maggiorazione per il lavoro su turni doveva essere corrisposta anche per i giorni non lavorati, successivi al turno notturno prolungato.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2024/07/RIPOSO-e1722430395655.jpg 333 500 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22024-08-01 10:01:462024-08-01 10:01:46Anche il giorno di non lavoro dopo lo «smonto notte» è riposo compensativo

Conferme sulla reintegrazione: quando la condotta è punibile con una sanzione conservativa

1 Agosto 2024/in Giurisprudenza

Cass., sez. lav., 25 luglio 2024, n. 20698

Nell’ambito di applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavori, all’illegittimità del licenziamento disciplinare segue la reintegrazione (attenuata) laddove la condotta contestata sia sussumibile in una previsione di contratto collettivo che punisce l’infrazione con una sanzione conservativa (anche quando la previsione sia espressa con clausole generali ed elastiche). Questo orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza, è stato di recente ribadito dalla Suprema Corte che ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva rigettato la domanda di reintegrazione di una lavoratrice, licenziata per aver effettuato riprese fotografiche sul luogo di lavoro e per aver stampato un numero eccessivo di pagine: condotte, queste, riconducibili alla previsione del contratto collettivo (art. 220, co. 1 e 2, CCNL Commercio) che sanziona con la multa il dipendente che esegue con negligenza il lavoro affidatogli.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2024/07/CONFERME-SULLA-REINTEGRAZIONE.jpg 1280 1280 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22024-08-01 10:00:102024-08-01 10:00:10Conferme sulla reintegrazione: quando la condotta è punibile con una sanzione conservativa

Tutele crescenti: si amplia la tutela reintegratoria dopo l’intervento della Consulta

1 Agosto 2024/in Giurisprudenza

Corte cost., 16 luglio 2024, n. 128

Corte cost., 16 luglio 2024, n. 129

Si arricchisce di due nuove sentenze, edite il 16 luglio scorso, l’elenco delle questioni di costituzionalità del regime di tutela contro i licenziamenti illegittimi introdotto dal d.lgs. n. 23/2015.

Con la sentenza n. 128/2024, la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3 del d.lgs. 23/2015 nella parte in cui non prevede la reintegrazione nel posto di lavoro qualora sia accertata l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ritenendo ingiustificata la disparità di trattamento con l’insussistenza del fatto contestato al lavoratore in caso di licenziamento disciplinare: in entrambi i casi il recesso è del tutto privo di causa e non può essere rimessa alla qualificazione del recesso prescelta dal datore una radicale diversità di regimi di tutela. Dalla nozione di insussistenza del fatto, secondo la Consulta, deve essere esclusa la violazione del c.d. repêchage.

Con la sentenza n. 129/2024 invece, pur dichiarando infondata la questione, la Corte ha affermato che l’art. 3, co. 2, del d.lgs. 23/2015 deve essere interpretato nel senso che si applica la tutela reintegratoria anche ai licenziamenti disciplinari intimati per inadempienze per le quali la contrattazione collettiva prevede espressamente e specificamente sanzioni conservative: diversamente ragionando infatti, secondo la Consulta, si porrebbe nel nulla il ruolo della contrattazione collettiva nella disciplina dei rapporti di lavoro.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2024/07/TUTELE-CRESCENTI-scaled.jpg 2560 1707 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22024-08-01 09:59:502024-08-01 09:59:50Tutele crescenti: si amplia la tutela reintegratoria dopo l’intervento della Consulta

È idonea l’impugnazione di licenziamento contenuta in file word inoltrato al datore via PEC

15 Luglio 2024/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., ord, 8 luglio 2024, n. 18529

La Corte di Appello aveva affermato la decadenza del lavoratore ricorrente dall’impugnazione del licenziamento in quanto il suo difensore aveva fatto pervenire al datore l’impugnativa stragiudiziale tramite messaggio PEC al quale era allegato un file word nel quale era contenuta la contestazione del licenziamento, priva delle sottoscrizioni del ricorrente e del difensore; secondo i giudici, l’impugnativa inviata come documento informatico avrebbe dovuto rispettare la disciplina dell’art. 22 del d.lgs. n. 82/2005 e, in particolare, essere inoltrata come copia informatica di un documento formato analogicamente. La Cassazione ha censurato il formalismo di tale soluzione.

Secondo l’art. 6 della legge n. 604/1966, infatti, l’impugnazione del licenziamento può avvenire «con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore». Secondo costante giurisprudenza, tale atto scritto può anche provenire dal difensore del lavoratore ed è sufficiente, a prescindere da ogni requisito formale, che sia idoneo ad esprimere la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento. La Cassazione, inoltre, ricorda che è stata ritenuta idonea ad impugnare il licenziamento anche la mail semplice priva di sottoscrizione.

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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