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Archivio per categoria: Giurisprudenza

Cassazione: repechage e posizioni lavorative disponibili a breve distanza dal recesso

24 Maggio 2023da Admin2

La Suprema Corte, con la sentenza n. 12132 del 8 maggio 2023, ha affermato che il datore di lavoro deve prendere in esame, ai fini del rispetto dell’obbligo di repechage, anche le posizioni lavorative che, pur ancora occupate al momento del licenziamento, si renderanno disponibili in un arco temporale del tutto prossimo al recesso.

Dunque, la valutazione datoriale non deve essere cristallizzata al momento del licenziamento, ma deve riguardare anche le eventuali posizioni di cui è imminente la disponibilità.

Nel caso affrontato, infatti, due dipendenti con mansioni fungibili rispetto a quelle del lavoratore licenziato, dovevano essere sostituti in quanto, contestualmente al licenziamento, avevano già presentato le dimissioni e stavano lavorando il periodo di preavviso.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2018/05/Lottemperanza-al-giudicato.-La-giustizia-nellamministrazione.jpg 640 1280 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22023-05-24 14:55:192023-06-15 09:58:41Cassazione: repechage e posizioni lavorative disponibili a breve distanza dal recesso
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Cassazione: l’assegnazione di sede e mansioni in caso di ripristino del rapporto

24 Maggio 2023da Admin2

La Suprema Corte, con ordinanza del 3 maggio 2023, n. 11564, ha rimarcato che l’ordine giudiziale di ripristino della posizione di lavoro deve essere adempiuto riassegnando il lavoratore nel posto precedentemente occupato e nelle mansioni originarie, e in via prioritaria rispetto ad altri dipendenti.

Il trasferimento del lavoratore reintegrato ad altra unità produttiva è possibile purché sussistano ragioni tecniche, organizzative e produttive, tra le quali non può rientrarvi l’avvenuta sostituzione del lavoratore licenziato con altro dipendente, dovendosi considerare la sostituzione come provvisoria e condizionata al definitivo rigetto dell’impugnativa del licenziamento.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2017/11/pexels-photo-207924.jpeg 3205 5717 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22023-05-24 14:54:532023-05-24 14:54:53Cassazione: l’assegnazione di sede e mansioni in caso di ripristino del rapporto
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Inammissibile la questione di legittimità costituzionale sull’estensione dell’efficacia dei contratti di prossimità

4 Aprile 2023da Admin2

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 52 del 28.3.2023, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 39, primo comma, Cost, dell’art. 8 del D.L. 138/2011, nella parte in cui estende l’efficacia dei contratti aziendali o di prossimità a tutti i lavoratori interessati anche se non firmatari del contratto o appartenenti ad un Sindacato non firmatario dello stesso.

La Consulta nel dichiarare l’inammissibilità – in relazione alla non adeguata motivazione circa l’appartenenza o meno dell’accordo aziendale oggetto di causa nella fattispecie del contratto collettivo di prossimità di cui al predetto art. 8 del D.L. 138/2011 – ricorda che l’accordo aziendale ordinario non può estendere la sua efficacia anche nei confronti dei lavoratori e delle associazioni sindacali che, in occasione della stipulazione dell’accordo stesso, siano espressamente dissenzienti.

L’efficacia generale (c.d. erga omnes), rappresentando un’eccezione, sussiste solo se ricorrono gli specifici presupposti ai quali l’art. 8 del D.L. 138/2011 la condiziona e cioè che l’accordo:

– sia sottoscritto da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda;

– sia sottoscritto sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali;

– sia alternativamente finalizzato – secondo la tipizzazione del medesimo art. 8, comma 1, – “alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività»;

–  riguardi “la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione” con riferimento a specifici settori elencati dall’art. 8, comma 2.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/10/240_F_305672501_ptOijUPhl0EyrGM2cmFnNK44nz1HompT.jpg 427 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22023-04-04 15:04:102023-04-04 15:04:10Inammissibile la questione di legittimità costituzionale sull’estensione dell’efficacia dei contratti di prossimità
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Cassazione: utilizzo della posta elettronica aziendale per l’invio di comunicati sindacali

4 Aprile 2023da Admin2

La Cassazione, con l’ordinanza n. 7799 del 17.03.2023, ha affermato che l’invio di comunicati sindacali per mezzo della posta elettronica aziendale è legittimo qualora non rechi pregiudizio alla normale attività lavorativa.

Per la Suprema Corte l’evoluzione delle modalità di comunicazione che negli ultimi decenni si è andata sempre più affermando anche nelle comunità aziendali deve far ritenere comprese nella nozione di “spazi” deputati alle comunicazioni sindacali lo strumento della posta elettronica.

Dunque, la distribuzione di comunicati di contenuto sindacale, mediante invio di messaggi con posta elettronica aziendale (c.d. “volantinaggio elettronico”), è assimilabile all’attività di proselitismo e, pertanto, è consentita soltanto se effettuata senza pregiudizio per il normale svolgimento dell’attività aziendale, secondo i limiti previsti dall’art. 26, c. 1, della l. 300/1970.

Nel caso di specie la società non aveva dimostrato il detto pregiudizio e, pertanto, la Suprema Corte ha confermato l’illegittimità della sanzione irrogata al lavoratore.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/01/240_F_233586848_39HjhoXApWrqXrQsNBv0upavhiec8l21-1.jpg 427 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22023-04-04 15:03:492023-04-04 15:03:49Cassazione: utilizzo della posta elettronica aziendale per l’invio di comunicati sindacali
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Cassazione: frasi offensive e irrisorie sull’orientamento sessuale e giusta causa

23 Marzo 2023da Admin2

La Cassazione, con l’ordinanza n. 7029 del 09.03.2023, ha riformato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa – in ragione della mancanza di proporzionalità di un lavoratore a cui era stato contestato di aver rivolto frasi sconvenienti ed offensive (quali: “ma perché sei uscita incinta pure tu?”, “ma perché non sei lesbica tu?”, “e come sei uscita incinta?”) nei confronti di una collega alla presenza di altre persone – accogliendo il ricorso della società e dichiarando legittimo il licenziamento dalla stessa irrogato.

Per la Cassazione, la valutazione operata dal giudice di merito “non è conforme ai valori presenti nella realtà sociale ed ai principi dell’ordinamento” rimandando “ad un comportamento contrario soltanto alle regole della buona educazione e degli aspetti formali del vivere civile, laddove il contenuto delle espressioni usate e le ulteriori circostanze di fatto nel quale il comportamento del dipendente deve essere contestualizzato si pongono in contrasto con valori ben più pregnanti, ormai radicati nella coscienza generale ed espressione di principi generali dell’ordinamento”.

Per la sentenza, infatti, “costituisce innegabile portato dell’evoluzione della società, l’acquisizione della consapevolezza del rispetto che merita qualunque scelta di orientamento sessuale e del fatto che essa attiene ad una sfera intima e assolutamente riservata della persona” e “l’intrusione in tale sfera, effettuata peraltro con modalità di scherno e senza curarsi della presenza di terze persone, non può pertanto essere considerata secondo il “modesto” standard della violazione di regole formali di buona educazione … ma deve essere valutata tenendo conto della centralità
che nel disegno della Carta costituzionale assumono i diritti inviolabili dell’uomo (articolo 2), il riconoscimento della pari dignità sociale, “senza distinzione di sesso”, il pieno sviluppo della persona umana (articolo 3), il lavoro come ambito di esplicazione della personalità dell’individuo (articolo 4), oggetto di particolare tutela “in tutte le sue forme ed applicazioni” (articolo 35)”.

L’importanza di tale aspetto è, altresì, dimostrata dalla circostanza che il legislatore, negli ultimi anni, ha previsto discipline antidiscriminatorie tese ad impedire o a reprimere forme di discriminazione legate al sesso.

Inoltre, occorre tenere conto della “generale esigenza di riservatezza relativa a dati sensibili riferibili alla persona, tra i quali quello relativo all’orientamento sessuale”.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/02/GettyImages-182171560-scaled.jpg 1707 2560 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22023-03-23 13:09:512023-06-15 10:04:16Cassazione: frasi offensive e irrisorie sull’orientamento sessuale e giusta causa
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Imposizione di un contratto collettivo e condotta antisindacale: precisare ciò che è ovvio non è mai inutile

25 Gennaio 2023da Admin2

Il Tribunale di Bologna, con la decisione dello scorso 12 gennaio ha confermato la decisione del medesimo Ufficio Giudiziario del 2021 assunta all’esito di un procedimento di repressione della condotta antisindacale.

La vicenda è nota e riguarda l’imposizione aziendale ai lavoratori di un contratto collettivo sottoscritto da una associazione sindacale ritenuta carente del requisito della maggiore rappresentatività comparata

Questione delicata e complessa ma che forse può meglio comprendersi lasciando parlare il testo della decisione, immerso in una fattualità che trova forma con la luce chiara del diritto.

Qui se ne riporta un brano:

“Ne discende che il contratto collettivo sottoscritto nel settembre 2020 tra Assodelivery e UGL Rider, in assenza del requisito della maggiore rappresentatività comparata in capo a quest’ultima, non appare idoneo a derogare alla disciplina di legge e quindi a produrre gli effetti di cui all’art. 47 quater co. 1.

Ma – ciò che più conta in questa sede – soprattutto ne discende la illegittimità e la antisindacalità della successiva condotta di Deliveroo che ha sostanzialmente imposto ai suoi rider l’adesione a nuove condizioni di contratto, conformi alle previsioni di un CCNL inidoneo a dettare validamente una disciplina prevalente rispetto a quella legale.

A fortiori appare illegittima ed antisindacale la condotta di Deliveroo, consistente nel recesso unilaterale e nella definitiva cessazione del rapporto con quei rider che (come il Mancuso) hanno rifiutato la adesione alle nuove condizioni conformi alle previsioni di un CCNL concluso con una organizzazione sindacale priva del requisito della maggiore rappresentatività.

La circostanza che Deliveroo sia iscritta alla associazione firmataria Assodelivery non elide la discriminatorietà ed antisindacalità della sua condotta, poiché la società opponente è receduta unilateralmente da tutti i contratti in essere di fatto obbligando i suoi rider ad aderire alle condizioni della nuova contrattazione collettiva, sostanzialmente imponendo l’adozione di un determinato CCNL come condizione alla prosecuzione del rapporto.

Né la condotta di Deliveroo può essere ritenuta legittima in forza della previsione contenuta nei contratti individuali di un diritto di recesso ad nutum con preavviso di 30 giorni.

Sul punto anzitutto stupisce l’affermazione della difesa di Deliveroo, secondo cui “ancora una volta non è chiaro da cosa sarebbe desumibile o da quale elemento il Giudice abbia tratto la convinzione che i recessi in esame fossero subordinati alla accettazione del CCNL o dei termini previsti dal CCNL” (pag. 82 ricorso in opposizione): è infatti la stessa comunicazione inviata in data 2.10.2020 a tutti i rider che chiarisce in modo inequivoco che la prosecuzione del rapporto con Deliveroo era subordinata alla firma del nuovo contratto. Si legge infatti nella missiva che “Se non firmerai il nuovo contratto di collaborazione entro il 2 novembre, a partire dal giorno 3 novembre non potrai più consegnare con Deliveroo poiché il tuo contratto non sarà più conforme a legge”.

In questo caso quindi il recesso è esercitato in palese violazione dei principi di buona fede e correttezza, perché è utilizzato come strumento di coazione della volontà del rider per indurlo – con la esplicita e francamente brutale minaccia della immediata e definitiva risoluzione del rapporto – all’accettazione di condizioni negoziali non conformi a legge (perché, non ci si stanca di ribadirlo, contenute in un accordo collettivo privo di efficacia derogatoria ai sensi dell’art. 47 quater D. Lgs. 81/2015)».

Ecco comunque il testo integrale della sentenza: buona lettura.

 

  • Trib. Bologna 12.1.2023
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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