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Archivio per categoria: Giurisprudenza

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Violazione del repêchage e reintegrazione

2 Maggio 2024/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. l., ord. 12 aprile 2024, n. 9937

Una società ricorreva in Cassazione contro la sentenza con cui era stata condannata alla reintegrazione attenuata di un dipendente licenziato per ritenuta inidoneità fisica, per avere la Corte di Appello ritenuto non dimostrata l’impossibilità del repêchage del lavoratore.

Per quanto interessa, nei motivi di ricorso la società sosteneva che la sanzione conseguente alla violazione del c.d. repêchage non dovesse essere la reintegrazione attenuata ex art. 18, co. 4, dello Statuto, bensì la tutela indennitaria di cui al comma seguente, Nel rigettare il ricorso, la Cassazione ha colto l’occasione per ribadire quelli che ormai sembrano essere principi consolidati: intanto, che in caso di licenziamento per idoneità sopravvenuta, la violazione dell’obbligo datoriale di adibire il lavoratore ad alternative possibili mansioni compatibili con il suo stato di salute integra il difetto di giustificazione, suscettibile di reintegrazione.

Più in generale la Corte ha ricordato che, in seguito all’eliminazione della discrezionalità del giudice nell’applicazione della tutela reale e del requisito della «manifesta» insussistenza del g.m.o. da parte delle sentenze della Corte costituzionale 59/2021 e 125/2022 , la reintegrazione rappresenta la conseguenza necessaria della violazione dell’obbligo di repêchage dal momento che, secondo l’orientamento consolidatosi negli ultimi anni, il fatto costitutivo del giustificato motivo oggettivo comprende anche l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2017/11/pexels-photo-207924-2.jpeg 3205 5717 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22024-05-02 19:20:062024-05-02 19:20:06Violazione del repêchage e reintegrazione

Mancata previsione del diritto di precedenza nel contratto (stagionale) a termine

2 Maggio 2024/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., 9 aprile 2024, n. 9444

Una recente sentenza della Suprema Corte offre un importante contributo in tema di conseguenze della violazione dell’obbligo di prevedere per iscritto il diritto di precedenza del lavoratore assunto a termine nel contratto di lavoro (art. 24, co. 4, d.lgs. 81/2015). La sentenza della Corte d’Appello, impugnata dai lavoratori ricorrenti, aveva accertato la violazione dell’obbligo da parte del datore di lavoro e aveva ritenuto che ciò comportasse, come unica conseguenza, l’inoperatività del termine di decadenza previsto dalla stessa disposizione, secondo cui il lavoratore che intenda avvalersi del diritto di precedenza deve comunicarlo al datore entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (o entro tre mesi, nel caso di attività stagionali).

La Cassazione ha ritenuto insoddisfacente tale soluzione. Infatti, benché dal mancato inserimento della clausola non possa derivare l’instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato ab origine, oltre all’impossibilità per il datore di far valere la decadenza dall’esercizio del diritto, essendo la previsione per iscritto nel contratto evidentemente finalizzata a garantire la conoscibilità del diritto e delle sue modalità di esercizio da parte del lavoratore, l’inadempimento dell’obbligo, nel caso in cui il datore abbia proceduto a nuove assunzioni nel periodo coperto dal diritto di precedenza, comporta altresì il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. per inadempimento di uno specifico obbligo contrattuale.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/01/Lottemperanza-al-giudicato.-La-giustizia-nellamministrazione-707x354-1.jpg 354 707 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22024-05-02 19:15:432024-05-02 19:15:43Mancata previsione del diritto di precedenza nel contratto (stagionale) a termine

Licenziamenti, piccole imprese e non regressione della tutela reintegratoria

26 Marzo 2024/in Giurisprudenza

Disciplina dei licenziamenti e non regressione della tutela reintegratoria per i dipendenti di piccole imprese diventate “più grandi” dopo il Jobs Act.

Un mio breve commento alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 44/2024 pubblicato su Diritto e giustizia.

Ancora una volta la Corte Costituzionale è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del Jobs Act. In tal caso viene in considerazione lo spartiacque del 7 marzo 2015 che cristallizza le discipline applicabili alla data di entrata in vigore della riforma. Più che il tema dell’adeguatezza rimediale qui viene in considerazione quello del diritto intertemporale e della conservazione della tutela reintegratoria per i lavoratori che ne beneficiavano prima dell’avvento della nuova disciplina.

 

Qui il link: https://www.dirittoegiustizia.it/#/documentDetail/10868201

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/06/240_F_155163658_Uvlk9pGR7vrKFXxS1NdpO31FO8odKDKe.jpg 240 361 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22024-03-26 16:03:162024-03-26 16:03:16Licenziamenti, piccole imprese e non regressione della tutela reintegratoria

Se il part-time è a tempo pieno

13 Marzo 2024/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., sent. 19/02/2024, n. 4350

La Cassazione, con la sentenza segnalata, ha ribadito che un contratto di lavoro stipulato part-time, in ossequio al principio di effettività dello svolgimento del rapporto, può ritenersi implicitamente novato, per fatti concludenti, in contratto a tempo pieno. Ciò avviene in caso di costante e prolungata richiesta datoriale di lavoro supplementare e straordinario, fino ad approssimarsi all’orario normale di lavoro, con adesione del lavoratore. Questi può richiedere al giudice l’accertamento della trasformazione del rapporto in contratto full time.

L’accertamento della trasformazione del rapporto è questione di fatto, rimessa ai giudici di merito, e in seguito ad essa non vi è più spazio per applicare la disciplina prevista in materia di lavoro a tempo parziale, dovendosi al contrario ritenere che al prestatore di lavoro derivano tutti i diritti, ad es. di natura retributiva, conseguenti ad un ordinario rapporto di lavoro a tempo pieno.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/05/240_F_280013047_cnRRwl0NQfwX7LVOZLmu96taIotzcis4-e1589980238367.jpg 218 360 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22024-03-13 10:47:132024-03-13 10:47:13Se il part-time è a tempo pieno
La Corte di Cassazione

Licenziamento disciplinare irrogato oltre i termini di contratto collettivo e reintegra

13 Marzo 2024/in Giurisprudenza

Cass civ., sez. lav., ord. 01/03/2024, n. 5485

La Cassazione recentemente si è pronunciata sulle conseguenze della comunicazione del licenziamento disciplinare oltre i termini previsti dal contratto collettivo applicabile al rapporto.

Il lavoratore licenziato, soccombente in entrambi i gradi di merito, ricorreva per Cassazione lamentando la violazione della previsione del contratto collettivo applicato in azienda, secondo cui se il provvedimento non viene irrogato entro sei giorni dalla ricezione delle giustificazioni, queste si devono ritenere accolte, senza possibilità di una proroga unilaterale del termine da parte del datore. La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, affermando la vincolatività per il datore di tali termini, che arricchiscono il diritto di difesa del dipendente.

La conseguenza della violazione dei termini, non avendo natura meramente procedurale ma sostanziale, comporta l’insussistenza del fatto contestato e, quindi, l’applicazione della tutela reintegratoria attenuata ai sensi dell’art. 18, co. 4, dello Statuto.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2015/05/Corte-cassazione.jpg 417 600 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22024-03-13 10:46:582024-03-13 10:46:58Licenziamento disciplinare irrogato oltre i termini di contratto collettivo e reintegra

La Cassazione sulla prova dell’aliunde nell’indennità per licenziamento illegittimo

13 Marzo 2024/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., ord. 01/03/2024, n. 5588

Una società, già condannata alla reintegra di un dipendente e al pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 18 Stat. lav. (nel testo anteriore al 2012) per l’assenza della giusta causa di licenziamento, ricorreva per Cassazione ribadendo tanto la proporzionalità del licenziamento quanto l’eccezione di detrazione dell’aliunde perceptum e percipiendum.

La Cassazione, dopo aver rigettato il primo ordine di doglianze, ha affrontato il secondo tema affermando, conformemente ai suoi precedenti, che l’onere della prova dell’aliunde perceptum e percipiendum è a carico del datore di lavoro, che è tenuto a fornire indicazioni puntuali dell’esercizio di un’attività lavorativa, allegando circostanze di fatto specifiche, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o meramente esplorative; per quanto riguarda l’aliunde percipiendum in particolare, il datore deve allegare le circostanze specifiche da cui sia possibile desumere, anche presuntivamente, che la  professionalità avrebbe potuto essere impiegata, in relazione alle situazioni di mercato, per il conseguimento di nuovi guadagni. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato a causa della genericità delle deduzioni della società in tal senso.

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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