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Archivio per categoria: Giurisprudenza

Il licenziamento del whistleblower

22 Maggio 2024/in Giurisprudenza

Cass civ., sez. lav., sent. 9 maggio 2024, n. 12688

Sia il Tribunale che la Corte di Appello rigettavano il ricorso di un dirigente pubblico contro il licenziamento per giusta causa intimatogli. Ricorrendo in Cassazione, questi lamentava che i giudici di merito avessero omesso del tutto di esaminare la sussistenza dell’ipotesi di whistleblowing, non avendo tenuto conto del fatto che egli in passato aveva più volte presentato denunce relative alle attività illecite dei vertici aziendali e aveva collaborato nelle conseguenti indagini.

La Corte accoglie le doglianze del ricorrente con un ragionamento in due fasi: innanzitutto, verifica la contraddittorietà della motivazione dei giudici di merito relativamente alla sussistenza della giusta causa di licenziamento. In seguito, ciò che maggiormente interessa, la Corte verifica che i giudici di merito hanno del tutto omesso di valutare, trincerandosi dietro l’asserita esistenza della giusta causa, che il licenziamento potesse costituire una ritorsione ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001. Ricordando che l’accoglimento della domanda volta ad affermare l’illegittimità del provvedimento espulsivo per motivo illecito determinante è subordinata alla verifica che l’intento di vendetta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di risolvere il rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, dovendosi escludere una valutazione comparativa fra le diverse possibili ragioni del recesso, la Corte censura l’operato dei giudici di merito che hanno trattato atomisticamente le questioni poste dal ricorrente prescindendo da un’opportuna contestualizzazione della vicenda.

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Part time verticale e lavoro su turni

22 Maggio 2024/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., ord. 29 aprile 2024, n. 11333

Se un contratto part time verticale è organizzato in turni, questi devono essere individuati nel contratto stesso e non possono essere rimessi a comunicazioni periodiche successive del datore di lavoro dal momento che nel contratto part-time è necessaria l’indicazione della durata della prestazione e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, al mese, all’anno.

Ciò è quanto affermato dalla Cassazione in un caso in cui il contratto di lavoro conteneva solo l’indicazione del numero di ore annuali, giornaliere, di turni e dei mesi nei quali sarebbe stata resa la prestazione. L’articolazione concreta dei turni veniva, invece, comunicata di anno in anno, ritenendo il datore di lavoro applicabile anche ai dipendenti part time la previsione del ccnl applicabile secondo cui al personale turnista i turni possono essere comunicati finanche su base mensile.

La Corte, confermando la decisione di appello, esclude tale ipotesi. La previsione del ccnl può riferirsi soltanto ai turnisti a tempo pieno dal momento che essa contrasta con la ratio protettiva dell’intera disciplina del part time, volta a tutelare la possibilità per il dipendente di organizzare il tempo libero per la cura delle attività familiari e delle eventuali ulteriori attività lavorative. Per lo stesso motivo, anche la previsione dell’art. 5 del d.lgs. 81/2015, secondo cui nel caso in cui il part time sia organizzato su turni l’indicazione specifica dell’orario di lavoro può avvenire anche «mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite» deve essere interpretata nel senso che i turni di lavoro restino indicati per iscritto nel contratto, senza poter essere di volta in volta comunicati al dipendente.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/03/Cartellino_timbro_Fotogramma-kraB-835x437@IlSole24Ore-Web.jpg 437 835 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22024-05-22 08:18:272024-05-22 08:18:27Part time verticale e lavoro su turni

Sulla nullità del patto di non concorrenza

22 Maggio 2024/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., ord. 19 aprile 2024, n. 10819

Secondo la Cassazione, è nullo il patto di non concorrenza nell’ambito del quale il datore si riservi di cessare la corresponsione del compenso al dipendente in caso di mutamento di mansioni dello stesso, a fronte del mantenimento in capo a quest’ultimo di tutti gli obblighi derivanti dal patto, fra cui quello al pagamento dell’eventuale penale, per un periodo successivo al mutamento di mansioni.

Tale previsione provoca l’indeterminatezza della clausola che stabilisce il compenso dovuto al dipendente, dal momento che il suo ammontare è rimesso ad una decisione unilaterale e imprevedibile ex ante, assunta dal datore di lavoro, di modificare le sue mansioni.

L’indeterminatezza del compenso è equivalente alla sua mancata previsione e quindi comporta la nullità dell’intero patto ai sensi dell’art. 2125 c.c. dal momento che, contrariamente a quanto ritenuto dal datore ricorrente, il legislatore ha previsto la mancata previsione del compenso o la mancata definizione dell’ambito territoriale di operatività come cause di nullità specifiche del patto di non concorrenza, per le quali è stata effettuata a monte una valutazione di «essenzialità» delle stesse ai fini del patto, tale da escludere la disciplina della nullità parziale di cui all’art. 1419 c.c. e, quindi, rendendo superflua ogni valutazione in merito da parte del giudice.

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L’azienda non può essere «sede protetta» per la conciliazione

2 Maggio 2024/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., ord. 15 aprile 2024, n. 10065

I locali aziendali, se il dipendente è assistito da un rappresentante sindacale, possono essere sede idonea per una conciliazione inoppugnabile ai sensi dell’art. 2113 c.c. Questa era la tesi sostenuta da una Società ricorrente in Cassazione contro la sentenza che aveva ritenuto invalida la conciliazione avente ad oggetto la riduzione della retribuzione al fine di conservazione dell’occupazione, come previsto dall’art. 2103 c.c., sesto comma, ma stipulata nella sede aziendale, pur con l’assistenza di un rappresentante sindacale. Quest’ultima circostanza, secondo la ricorrente, era sufficiente affinché la conciliazione risultasse sottoscritta «in sede sindacale» come previsto dall’art. 411 del Codice di procedura civile.

La Cassazione, tuttavia, ha confermato l’invalidità della conciliazione, sottolineando che gli artt. 410, 411, 412-ter e 412-quater c.p.c. non si limitano ad individuare gli organi dinanzi ai quali possono svolgersi le conciliazioni ma anche le sedi – intese come luoghi fisici – presso le quali possono avvenire. Pertanto, il riferimento alla «sede sindacale» di cui all’art. 411 c.p.c. non può consentire di annoverare la sede aziendale fra le sedi protette, anche se alla conciliazione è presente un rappresentante sindacale.

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La Corte di Cassazione

Illegittima collocazione in cassa integrazione e danno alla professionalità del lavoratore

2 Maggio 2024/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., ord. 16 aprile 2024, n. 10267

La Cassazione conferma che, in presenza di adeguate allegazioni, lo stato di inattività forzata in cui venga costretto il dipendente può cagionare un danno alla sua professionalità, dal momento che il fatto di non aver potuto esercitare la propria prestazione lavorativa lede l’immagine professionale e può provocare il depauperamento del patrimonio professionale del dipendente, rendendone più difficile il ricollocamento sul mercato del lavoro.

Il caso concreto era quello di una lavoratrice, tenuta in cassa integrazione guadagni per oltre un decennio senza essere coinvolta nelle rotazioni del personale e senza ricevere alcun tipo di corsi di formazione o finalizzati al rientro al lavoro. L’intero procedimento di cassa integrazione era, peraltro, viziato da gravi irregolarità amministrative.

La Cassazione ha interamente suffragato le argomentazioni della Corte d’Appello che aveva riconosciuto il danno alla professionalità e lo aveva liquidato in percentuale della retribuzione, attraverso un accertamento in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo cui il danno alla professionalità può essere provato anche presuntivamente se ricorrono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti riguardi alla qualità e quantità dell’attività svolta, al tipo e alla natura della professionalità coinvolta, alla durata del demansionamento e alla diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la dequalificazione.

La Corte ha altresì puntualizzato che non fa alcuna differenza, sul piano del danno e del connesso obbligo risarcitorio, che l’inattività del lavoratore discenda dall’essere collocato illegittimamente in Cassa Integrazione ovvero che dipenda dalla violazione dell’art. 2013 c.c., come nel caso dello svuotamento di mansioni o simili: in entrambi i casi, infatti, l’illecito discende dalla violazione di norme che integrano il contratto di lavoro e quindi configurano una forma di responsabilità contrattuale.

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L’onere della prova del mancato godimento delle pause

2 Maggio 2024/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., ord. 2 aprile 2024, n. 8626

In una controversia in tema di pagamento per il mancato godimento delle pause per le prestazioni eccedenti le sei ore giornaliere e dei relativi riposi compensativi, previsti dal contratto collettivo applicabile al rapporto (ccnl Vigilanza Privata, art. 74) la Corte di Appello aveva ritenuto infondata la domanda del lavoratore, ritenendo che l’onere di allegazione e prova spettante a quest’ultimo comprendesse sia il mancato godimento delle pause, sia il mancato godimento dei riposi compensativi.

La Cassazione ha censurato il ragionamento della Corte di merito: la fruizione dei riposi compensativi è un fatto estintivo del diritto insorgente dal mancato godimento delle pause e, come tale, deve essere allegata e provata dal datore di lavoro che la eccepisca. Pertanto, la Corte ha cassato con rinvio alla Corte di Appello, formulando il principio di diritto secondo cui, in materia di mancato godimento delle pause previste dall’art. 74 del ccnl Vigilanza privata, il lavoratore ha l’onere di allegazione e prova del fatto costitutivo del proprio diritto, corrispondente alla prestazione di un’attività giornaliera superiore alle sei ore senza aver goduto della pausa retribuita; mentre le modalità alternative di fruizione della pausa, quali i riposi compensativi, devono essere provati dal datore di lavoro.

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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