Studio Legale Albi - Pisa
  • Home
  • Aree di Attività
    • Consulenza e assistenza giudiziale
    • Formazione giuslavoristica
    • DDR Giuslavoristica
  • Focus on
    • Contrattazione collettiva
    • Pubblicazioni
    • Rassegna Stampa
    • Prassi
    • Giurisprudenza
    • Normativa
    • News ed Eventi
  • Lo Studio
    • Pasqualino Albi
  • Pubblicazioni
  • Contatti
  • Cerca
  • Menu
  • Home
  • Aree di Attività
    • Consulenza e assistenza giudiziale
    • Formazione giuslavoristica
    • DDR Giuslavoristica
  • Focus on
    • Contrattazione collettiva
    • Giurisprudenza
    • News ed Eventi
    • Normativa
    • Prassi
    • Pubblicazioni
    • Rassegna Stampa
  • Lo Studio
  • Pasqualino Albi
  • Pubblicazioni
  • Contatti

Archivio per categoria: Giurisprudenza

Ancora sul licenziamento della lavoratrice madre

1 Febbraio 20170 Commenti-da admin

Corte Cass., 26 gennaio 2017, n. 2004 – Licenziamento della lavoratrice madre per colpa grave

La Cassazione, in ossequio a una ricostruzione già adottata nella sentenza n. 19912/2011, ha affermato che, in virtù della previsione contenuta nell’art. 54 del d.lgs. n. 151/2001, per licenziare la lavoratrice madre nel periodo protetto, è necessaria una “colpa grave”; non è sufficiente la sussistenza di una giusta causa, ancorché prevista esplicitamente nel CCNL applicato dal datore di lavoro.

Nel caso di specie, la lavoratrice era stata trasferita in un ufficio ove non si era mai presentata, rimanendo assente ingiustificata per oltre sessanta giorni consecutivi. A seguito dell’irrogazione del licenziamento, la stessa aveva adito prima il tribunale e poi la Corte di appello; tuttavia, in entrambi i gradi, il ricorso era stato rigettato.

La Cassazione, invece, ha ritenuto che non sia sufficiente, al fine di configurare l’esistenza di una colpa grave della lavoratrice, la circostanza che la condotta della stessa integri giustificato motivo soggettivo o giusta causa.

Per tali motivi, la Corte ha rimesso la questione ai giudici di appello, affinché, con “adeguato rigore valutativo”, essi svolgano l’indagine circa l’effettiva sussistenza della colpa grave.

La gravità della condotta della dipendente, infatti, dev’essere tale da giustificare non solo la risoluzione del rapporto, ma anche l’esclusione di quel divieto di licenziamento posto dalla legge per attuare la tutela costituzionale della maternità e dell’infanzia.

 

 

il testo della decisione

  • 2004_17
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-giurisprudenza.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-02-01 19:28:172019-11-04 16:50:43Ancora sul licenziamento della lavoratrice madre
Giurisprudenza in Giurisprudenza

I quesiti referendari: le tre sentenze della Corte

1 Febbraio 20170 Commenti-da admin

La Corte costituzionale con le sentenze nn. 26, 27 e 28 del 27 gennaio 2017, ha dichiarato inammissibile il quesito referendario volto a modificare l’art. 18 Stat. lav., mentre si è pronunciata a favore dell’ammissibilità sia del quesito in tema di responsabilità solidale negli appalti, sia di quello sulla eliminazione dei c.d. voucher.

Le motivazioni sottese all’inammissibilità del primo quesito referendario – diretto a ripristinare la tutela reale in caso di licenziamento illegittimo – fanno aggio sulla natura manipolativa dello stesso; infatti, contrariamente alla funzione meramente abrogativa prevista dall’art. 75 Cost., esso, così come redatto dai proponenti, assume carattere propositivo.

Inoltre, la Consulta ha rilevato un difetto di univocità e omogeneità, poiché tale quesito aveva ad oggetto due distinte disposizioni, le quali, ancorché entrambe relative ai licenziamenti individuali, sono differenti, sia in relazione ai rapporti di lavoro ai quali si riferiscono che per il regime sanzionatorio previsto.  Per citare un passaggio significativo della sentenza n. 26/2017, “l’elettore in definitiva potrebbe desiderare che la reintegrazione torni a essere invocabile quale regola generale a fronte di un licenziamento illegittimo, ma resti confinata ai soli datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti in ciascuna unità produttiva o Comune, o ne impiegano complessivamente più di sessanta. Oppure potrebbe volere che quest’ultimo limite sia ridotto, ma che, anche per tale ragione, resti invece limitato l’impiego della tutela reale, da mantenere nei casi in cui è attualmente prevista. Il fatto che il quesito referendario lo obblighi ad un voto bloccato su  tematiche non sovrapponibili, (…) comporta un’ulteriore ragione di inammissibilità”.

Il secondo quesito posto all’attenzione della Consulta è quello inerente all’abrogazione dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, in materia di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatori per crediti retributivi, previdenziali e assicurativi.

Quest’ultimo, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 27/2017, è ammissibile poiché “risponde ai requisiti di chiarezza, univocità e omogeneità, anche se formulato con la c.d. tecnica del ritaglio ”. Si ricorda che la Corte Costituzionale, con le sentenze n. 26 e 28 del 2011, aveva già affermato la necessità della sussistenza di tali requisiti.

Il terzo quesito referendario, sul quale si è espressa la Consulta con la sentenza n. 28/2017, è volto all’abrogazione degli artt. 48 e 49 del d.lgs. n. 185/2016 in materia di lavoro accessorio, nonché dell’art. 50 del d.lgs. n. 81/2015 – ossia la disciplina dei voucher.

Anche tale ultimo quesito è stato dichiarato ammissibile; la Corte Costituzionale afferma che esso “non inerisce a disposizioni in cui possa essere attribuito il carattere di norma costituzionalmente necessaria, in quanto relativa alla materia del lavoro occasionale, che deve trovare obbligatoriamente una disciplina normativa. L’evoluzione dell’istituto, nel trascendere i caratteri di occasionalità dell’esigenza lavorativa cui era originariamente chiamato ad assolvere, lo ha reso alternativo a tipologie regolate da altri istituti giuslavoristici e quindi non necessario”.

Inoltre quest’ultimo, come il quesito precedente, rispetta i principi di chiarezza, omogeneità e uniformità.

 

Le tre sentenze della Corte costituzionale

  • Sentenza_26_2017
  • Sentenza_27_2017
  • Sentenza_28_2017
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-giurisprudenza.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-02-01 06:58:172019-11-04 16:50:43I quesiti referendari: le tre sentenze della Corte
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Il Consiglio di Stato sulla riforma Madia

19 Gennaio 20170 Commenti-da admin

Il parere del Consiglio di Stato n. 83/2017 sui decreti legislativi attuativi della legge Madia

In data 17 gennaio 2017 il Consiglio di Stato ha reso il parere n. 83/2017 relativo ai d.lgs. n. 116, 171 e 175 del 2016, attuativi della legge delega n. 124/2015 (ossia la riforma Madia).

I citati decreti legislativi riguardano, in particolare, il licenziamento disciplinare dei c.d. furbetti del cartellino, la dirigenza sanitaria e le società a partecipazione pubblica.

Si rammenta che con la sentenza n. 251/2016 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge delega n. 124/2015 nella parte in cui non rispettava il principio di leale collaborazione con le Regioni nelle materie incidenti su competenze attribuite a queste ultime ex art. 117 Cost.

Per tale motivo, il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, in data 23 dicembre 2016, si è rivolto al Consiglio di Stato al fine di ottenere un parere in ordine all’ipotesi dell’adozione di decreti correttivi dei decreti legislativi citati; tali decreti correttivi, attuando il principio di leale collaborazione, dovrebbero prevedere un meccanismo di coinvolgimento ex post degli Organismi rappresentativi delle Regioni.

Il Consiglio di Stato, quindi, ha affrontato la questione al fine di una corretta attuazione della sentenza n. 251/2016 della Consulta con il parere che qui pubblichiamo.

 

Il parere del Consiglio di Stato

  • Consiglio di Stato 83-2017
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-giurisprudenza.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-01-19 19:06:532019-11-04 16:50:43Il Consiglio di Stato sulla riforma Madia
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Il licenziamento della lavoratrice madre

15 Gennaio 20170 Commenti-da admin

Cass., sez. lav., 11 gennaio 2017, n. 475  – Nullità del licenziamento della lavoratrice madre nel periodo protetto

La vicenda muove dalla decisione della Corte d’Appello di Napoli che, ritenendo illegittimo il licenziamento della lavoratrice madre – alle dipendenze di un’impresa con un numero di dipendenti pari o inferiore a quindici – intimato alla stessa nel periodo protetto di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 151/2001, ha condannato il datore di lavoro alla riassunzione della lavoratrice, o, in mancanza, a risarcirle il danno nella misura di cinque mensilità, in virtù di quanto previsto dall’art. 8 della l. n. 604/1966.

Secondo la ricostruzione operata dalla Corte di Cassazione, il licenziamento nullo della lavoratrice madre rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 151/2001.

Tale disposizione non opera alcun riferimento né alla l. n. 604/1966, né alla l. n. 300/1970; per tale motivo, la nullità del licenziamento è comminata ai sensi dello stesso art. 54 del citato d.lgs.

Pertanto, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d Appello.

il testo della sentenza

  • Sentenza_475
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-giurisprudenza.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-01-15 20:03:452019-11-04 16:50:43Il licenziamento della lavoratrice madre
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Licenziamento e malattia

15 Gennaio 20170 Commenti-da admin

Cass., sez. lav., 10 gennaio 2017, n. 284 – Licenziamento per superamento del periodo di comporto

La Corte di Cassazione rammenta che, ai fini della determinazione del superamento del comporto, non devono essere calcolati i periodi in cui il lavoratore si sottopone a cure mediche, durante il tempo libero della sua giornata di lavoro, se quest’ultimo svolge la propria attività part-time.

Nella sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha rigettato la censura promossa dalla ricorrente, relativa alla lettera di licenziamento; il provvedimento espulsivo per superamento del periodo di comporto, infatti, è assimilabile a quello irrogato per giustificato motivo oggettivo.

Non è dunque necessario che il datore di lavoro descriva, nel dettaglio, tutti gli elementi a supporto delle ragioni del licenziamento; non si richiede che siano indicati i singoli giorni di assenza al fine di giustificare il calcolo. Secondo la Corte, sono sufficienti indicazioni più complessive, come quella del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l’onere del datore di lavoro di allegare e provare i fatti costitutivi del potere di recesso, in sede giudiziale.

La Corte ha altresì affermato il seguente principio: la trasmissione al datore di lavoro, da parte del lavoratore, di certificazione di malattia durante il periodo feriale – e in relazione a giorni compresi in tale periodo – vale quale richiesta di modificazione del titolo dell’assenza (da ferie a malattia), pur in assenza di una espressa comunicazione, scritta od orale, al riguardo.

Tale atto, infatti, è idoneo a determinare, in modo univoco, l’effetto giuridico della conversione.

 

il testo della sentenza

  • Cassazione_284
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-giurisprudenza.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-01-15 20:02:332019-11-04 16:50:43Licenziamento e malattia
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Corte costituzionale, jobs act e referendum

12 Gennaio 20170 Commenti-da admin

La Corte Costituzionale, in data 11 gennaio 2017, ha dichiarato inammissibile uno dei tre quesiti referendari proposti dalla organizzazione sindacale Cgil: a non passare il vaglio della Consulta, infatti, è stato quello relativo all’art. 18 stat. lav., volto al ripristino della tutela reintegratoria in caso di licenziamento illegittimo e all’estensione della stessa ai lavoratori di imprese con più di cinque dipendenti.

L’Avvocatura dello Stato aveva eccepito l’inammissibilità del quesito rilevando che il medesimo non poteva considerarsi abrogativo dell’art. 18 stat. lav., ma parzialmente propositivo, poiché si prevedeva l’estensione della tutela reintegratoria ai lavoratori dipendenti delle imprese con un requisito dimensionale diverso rispetto a quello previsto dall’attuale disciplina.

Si riproduce, di seguito, il testo del quesito non ammesso: Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza e dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento” comma 1, limitatamente alle parole “previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell’articolo 1345 del codice civile”; comma 4, limitatamente alle parole: “per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili,” e alle parole “, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell’indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto” ; comma 5 nella sua interezza ; comma 6, limitatamente alla parola “quinto” e alle parole “, ma con attribuzione al lavoratore di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi” e alle parole “, quinto o settimo”; comma 7, limitatamente alle parole “che il licenziamento è stato intimato in violazione dell’articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell’ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento” e alle parole “; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell’indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo”; comma 8, limitatamente alle parole “in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento”, alle parole “quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell’ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all’impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di” e alle parole “, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti”.

Sono, invece, pienamente ammissibili gli altri due quesiti, diretti all’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio e di quelle volte a limitare la responsabilità solidale negli appalti (art. 29 del d.lgs. n. 276/2003).

Si riporta il testo dei due quesiti ammessi:

– Quesito sui “voucher”

Volete voi l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ?

– Quesito sugli “appalti”

Volete voi l’abrogazione dell’articolo 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”, comma 2, limitatamente alle parole “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,” e alle parole “Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori?

Le decisioni della Consulta sui tre quesiti saranno depositate entro il prossimo 10 febbraio.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-giurisprudenza.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-01-12 16:08:082019-11-04 16:50:43Corte costituzionale, jobs act e referendum
Pagina 59 di 71«‹5758596061›»

Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

Leggi tutto

Iscriviti alla Newsletter

L’iscrizione alla newsletter è gratuita e consente agli iscritti di ricevere e-mail contenenti informazioni, approfondimenti e notizie relative al diritto del lavoro direttamente dallo Studio Legale Albi.

Iscriviti

Studio legale Albi

Copyright © Studio Legale Albi 2014-2025 – P.IVA 01864450505

Contatti | Disclaimer | Privacy | Cookies | Codice deontologico

Scorrere verso l’alto