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Archivio per categoria: Giurisprudenza

astratto

Trasferimento d’azienda e calcolo del TFR

2 Ottobre 2017/in Giurisprudenza

Con la sentenza n. 22291/2017, la Cassazione si pronuncia sull’art. 2112 cod. civ. e sul calcolo del Tfr.

Nel caso di specie, un dipendente di una società di trasporti aveva agito in giudizio nei confronti del precedente datore di lavoro per veder accertato il proprio diritto all’inclusione nel Tfr di alcune voci retributive, tra cui l’indennità di disagio, erogata dalla società per compensare il “disagio” derivante dallo svolgimento di lavoro straordinario.
La società datrice di lavoro ha, fin dal primo grado di giudizio, eccepito la carenza di legittimazione passiva in virtù del fatto che era subentrata nel rapporto di lavoro con il ricorrente, non in forza di un trasferimento di azienda, bensì in virtù di un provvedimento amministrativo, con la conseguenza che sarebbe stata priva di legittimazione passiva per impossibilità di applicare alla fattispecie concreta l’articolo 2112 cod. civ., che regola il trasferimento d’azienda.

La Suprema Corte, aderendo all’interpretazione estensiva della norma ha precisato che i più recenti e consolidati orientamenti giurisprudenziali hanno superato il precedente indirizzo espresso dalla Corte nella sentenza n. 13949/2003 che, invece, negava «la sussistenza di un trasferimento di azienda laddove il passaggio fosse determinato tramite provvedimento della pubblica autorità».

Inoltre, la Cassazione ha ricordato come l’articolo 2120 del codice civile sulla disciplina del Tfr preveda che l’accantonamento includa «tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese», non prevedendo – come invece sostenuto dal datore di lavoro – che «sul Tfr incidano soltanto i compensi continuativi corrispettivi a prestazioni effettivamente fornite».
Sulla base di tale affermazione, la Suprema Corte ha confermato quanto disposto dalla Corte territoriale secondo cui l’indennità di disagio doveva incidere sugli accantonamenti per il Tfr.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2017/10/astratto.jpeg 2346 3180 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-10-02 12:08:192019-10-09 15:15:49Trasferimento d’azienda e calcolo del TFR

Mobbing e onere della prova

2 Ottobre 2017/in Giurisprudenza

In un’ordinanza del 14 settembre 2017, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di mobbing.

Nel caso di specie, il dipendente ha proposto ricorso nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale per la quale lavorava, lamentando di essere stato privato per oltre un decennio del suo ruolo di primario e isolato in un reparto fantasma.

Nella prospettazione del ricorrente, lo svuotamento pressoché totale delle sue mansioni, oltre a costituire un grave demansionamento, avrebbe configurato una condotta mobbizzante produttiva di un danno biologico, con conseguente diritto alla tutela risarcitoria.

La Corte d’appello di Lecce, in riforma della sentenza di primo grado, che aveva dichiarato nullo il ricorso in quanto privo degli elementi essenziali richiesti dall’articolo 414 cod. proc. civ., ha rigettato nel merito la domanda, evidenziando che il lavoratore aveva omesso di allegare e provare che i comportamenti tenuti dalla Asl erano caratterizzati da un «programmato disegno» avente lo «scopo di mortificarne la personalità e la professionalità».

La Cassazione ha ritenuto la decisione della Corte territoriale correttamente motivata.

Tale pronuncia, conforme all’indirizzo giurisprudenziale più volte fatto proprio dai Giudici di legittimità, ribadisce l’onere in capo al dipendente di provare in giudizio l’elemento soggettivo caratterizzante il mobbing, vale a dire «l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi». (Cass., n. 2147/2017; Cass., n. 2142/2017; Cass., n. 24029/2016; Cass., n. 17698/2014)

Si riporta un estratto della sentenza pubblicata:

“La sentenza impugnata, priva del dedotto profilo di contraddittorietà, è sul punto conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il mobbing richiede: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di  tutti i comportamenti lesivi”

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2018/03/pexels-photo-278312.jpeg 700 1057 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-10-02 12:01:592019-10-09 15:16:08Mobbing e onere della prova
aereo

Il caso Ryanair alla Corte di Giustizia

2 Ottobre 2017/in Giurisprudenza

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea il 14 settembre 2017 si è pronunciata su due cause riunite (C – 168/16 e C- 169/16) contro Ryanair Designated Activity Company.

Le questioni pregiudiziali riguardavano l’interpretazione dell’art. 19, punto 2, lettera a), del Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio (cd. Bruxelles I) concernente la giurisdizione in materia di contratti individuali di lavoro.

Il problema si poneva poiché i dipendenti di Ryanair avevano stipulato un contratto di lavoro che prevedeva la giurisdizione del giudice irlandese a conoscere eventuali controversie tra le parti in relazione all’esecuzione e alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Al fine di ottenere il riconoscimento di alcuni trattamenti retributivi, due dipendenti avevano adito le Corti belghe, ritenendo che le stesse fossero competenti a conoscere e giudicare su tali questioni; circostanza poi contestata dalla compagnia aerea.

Le Corti del lavoro belghe hanno deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale.

In particolare, il regolamento di Bruxelles I, prevede la competenza del foro in cui abitualmente si esegue la prestazione di lavoro; criterio che, se rapportato alle particolarità legate al settore della circolazione aerea europea, pone non poche difficoltà.

La Corte sottolinea che dallo studio della propria costante giurisprudenza emerge che per le controversie relative ai contratti individuali di lavoro, il capo II, sezione 5, del regolamento Bruxelles I enuncia una serie di norme che perseguono lo scopo di tutelare la parte contraente più debole.

Per quanto riguarda la determinazione della nozione di «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività», ai sensi dell’articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento Bruxelles I, la Corte ha statuito che il criterio dello Stato membro in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività deve essere interpretato in senso ampio e in particolare come “luogo nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore di fatto adempie la parte più importante delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro”.

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2017/10/aereo2.jpeg 5184 3456 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-10-02 11:38:592019-10-09 16:06:00Il caso Ryanair alla Corte di Giustizia
gente per strada

Investigazioni private e rapporto di lavoro

19 Settembre 2017/in Giurisprudenza, Senza categoria

È legittimo il pedinamento del dipendente effettuato da un investigatore privato incaricato dal datore di lavoro?

Nel caso di specie, un datore di lavoro ha affidato ad un’agenzia investigativa il compito di monitorare costantemente per circa tre settimane il dipendente fuori dai luoghi di lavoro. Secondo i magistrati della Cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 17723/2017, ci si trova di fronte a «un’attività investigativa svolta da un’agenzia privata e connessa ad una specifica indagine su pretese violazioni del dipendente in relazione a compiti esterni fuori sede, indagine che ricade nella figura del controllo difensivo da parte del datore di lavoro in una sfera eccedente i luoghi di lavoro». La Corte sostiene, inoltre, che non si possa parlare di «violazione della privacy» del lavoratore o di eccessiva «invasività dei controlli dal punto di vista meramente quantitativo (i giorni del pedinamento)», poiché la durata (20 giorni) non eccede i principi di adeguatezza e di proporzionalità.

Il lavoratore ha lamentato la violazione dell’art. 4 della l. n. 300/1970 in tema di controlli sul lavoratore, nonché la violazione delle disposizioni in materia di tutela della privacy (d.lgs. n. 193/2003).

In tal senso, la disposizione dello Statuto dei lavoratori, riformata dal Jobs Act in costanza di un complesso dibattito dottrinario, ha portato alla revisione dell’art. 4 l. n. 300/1970 in senso più permissivo, prevedendo, tuttavia, ai fini dell’utilizzabilità delle informazioni raccolte il rispetto della normativa sulla privacy.

La Corte ha statuito che si tratta di un’attività investigativa svolta da un’agenzia privata e connessa ad una specifica indagine su pretese violazioni di un dipendente in relazione a compiti esterni fuori sede, indagine che ricade nella figura del “controllo difensivo” da parte del datore di lavoro in una sfera eccedente i luoghi di lavoro, ribadendo però il principio generale in questi termini: “la violazione dei principi fissati dal cosiddetto “codice della privacy” del 2003 condurrebbe alla inutilizzabilità processuale ed ancor prima disciplinare dei dati”.

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2017/09/pexels-photo-9816.jpeg 2028 4912 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-09-19 17:01:122019-10-09 16:06:42Investigazioni private e rapporto di lavoro
meccanico

Benefici previdenziali e sicurezza sul lavoro

19 Settembre 2017/in Giurisprudenza

La Suprema Corte con la sentenza n. 21053 dell‘undici settembre 2017, ribadisce che la violazione delle prescrizioni normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro comporta la revoca dei benefici e delle agevolazioni contributive, indipendentemente dalla natura o dal tipo di violazione accertata.

Nel caso di specie, l’INPS aveva richiesto alla società ricorrente il pagamento della contribuzione in misura piena per il triennio, non conteggiando i benefici previsti dalla legge 448/1998, in ragione della mancata comunicazione all’Ispettorato del lavoro e alle Usl competenti del nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ed esterno all’impresa.

La violazione dell’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 8, comma 11, d.lgs. n. 626/1994, era emersa ed era stata rilevata a seguito di un accertamento ispettivo conseguente a un infortunio mortale di un dipendente della società stessa.

Secondo la società l’inosservanza di tale prescrizione, avente carattere solo formale, non determinava le conseguenze volute dall’INPS e cioè la perdita degli sgravi, che avrebbero potuto verificarsi solo in caso di violazione di norme sostanziali.

Sul punto la sezione lavoro assume la seguente posizione: la normativa (art. 3, comma 6, l. n. 448/1998) non consente alcuna differente valutazione del grado di “gravità” delle violazioni riscontrate ai fini della concessione degli sgravi.

Gli adempimenti richiesti dalla normativa sulla sicurezza hanno, infatti, carattere inderogabile e sono finalizzati alla tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La mancata nomina e comunicazione del nome del responsabile, garante degli obblighi di prevenzione e protezione, non può mai costituire violazione di carattere formale, in quanto è preordinata alla corretta e completa applicazione delle misure adottate ed è posta anche in funzione della corretta individuazione del destinatario delle sanzioni collegate alla violazione stessa.

 

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2017/09/Meccanico.jpg 4000 6000 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-09-19 16:51:372019-10-09 16:07:16Benefici previdenziali e sicurezza sul lavoro
pedoni

Pubblico impiego e demansionamento

19 Settembre 2017/in Giurisprudenza

La Corte di cassazione con l’ordinanza 21261 del 13 settembre 2017 afferma che nel pubblico impiego l’utilizzo del lavoratore per mansioni che rientrano nella medesima categoria, non costituisce un’ipotesi di demansionamento.

Nel caso di specie, la Corte d’appello di Firenze, in parziale accoglimento della sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, aveva riconosciuto che non era stata utilizzata pienamente la professionalità del lavoratore.

Configurando un’ipotesi di “sostanziale demansionamento” del dipendente, il giudice di primo grado e poi la Corte d’appello, ritenevano sussistente il conseguente danno biologico e disponevano la reintegrazione del lavoratore in mansioni equivalenti e il risarcimento del danno.

I giudici di legittimità accolgono il ricorso del datore di lavoro e cassano con rinvio la sentenza impugnata, precisando che il lavoratore ha il diritto ad essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, o a quelle considerate equivalenti, in relazione alla classificazione professionale prevista dai contratti collettivi.

La Corte chiarisce che l’art. 52, comma 1, lettera e), del d. lgs. n. 165/2001 dispone che nel pubblico impiego vige un “concetto di equivalenza “formale”, ancorato ad una valutazione demandata ai contratti collettivi, e non sindacabile da parte del giudice. Ne segue che condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità specifica che il lavoratore possa avere acquisito in una precedente fase del rapporto di lavoro alle dipendenze della PA”.

 

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2017/09/pedoni.jpg 4000 6000 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-09-19 15:55:012019-10-09 16:07:51Pubblico impiego e demansionamento
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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