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Archivio per categoria: Giurisprudenza

Licenziamento e irreperibilità alle visite di controllo

2 Gennaio 20170 Commenti-da admin

Cass., sez. lav., 2 dicembre 2016, n. 24681 – legittimo il licenziamento del lavoratore irreperibile alle visite di controllo

La Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento nel caso in cui il lavoratore dipendente risulti irreperibile alle visite di controllo INPS nelle fasce di reperibilità, se quest’ultimo non dimostra adeguatamente la necessità di allontanarsi dal domicilio per esigenze assolute ed indifferibili.

Secondo un orientamento risalente dalla Corte di Cassazione, l’art. 5 della l. n. 638/1983 impone al lavoratore un comportamento – ossia la reperibilità nel domicilio in ore prestabile della giornata – che costituisce sia un onere nell’ambito del rapporto assicurativo, sia un obbligo accessorio alla prestazione principale del rapporto di lavoro.

A tal proposito, è necessario affermare che il contenuto di tale obbligo è la reperibilità in re ipsa; al fine di evitare l’irrogazione della sanzione è necessaria la prova, il cui onere grava sul lavoratore, di un ragionevole impedimento ad adempiere a tale obbligo.

Non è rilevante, invece, la prova dell’effettività della malattia: la ratio della norma è quella di assicurare l’assolvimento tempestivo ed efficace dei controlli esperiti dalle strutture pubbliche competenti, siano esse attivate dall’ente di previdenza o dal datore di lavoro.

il testo della sentenza

  • Cass sent. n. 24681_2016
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-giurisprudenza.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-01-02 11:24:122019-11-04 16:50:18Licenziamento e irreperibilità alle visite di controllo
Giurisprudenza in Giurisprudenza

I controlli difensivi secondo il vecchio art. 4 stat. lav.

11 Dicembre 20160 Commenti-da admin

Cass., sez. lav., 8 novembre 2016 n. 22662– il licenziamento per giusta causa e i controlli difensivi nel previgente testo dell’ art. 4 St. lav.

La Corte di Appello aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato a una lavoratrice; quest’ultima era stata ripresa da una telecamera mentre sfilava una busta contenente denaro dalla cassaforte aziendale.

L’esito di quest’ultima sentenza, tuttavia, è stato rovesciato dal giudizio della Corte di Cassazione.

Interpretando il testo dell’art. 4 Stat. lav. vigente all’epoca dei fatti, la Corte ha dichiarato l’insussistenza della violazione di tale disposizione statutaria, pur in mancanza dell’accordo con le rappresentanze sindacali, se dall’uso degli impianti di videosorveglianza non deriva “anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori “(art. 4 St. lav., comma 2, testo in G.U.).

Occorre precisare che tale decisione riguarda soltanto i cd. controlli difensivi, ossia quei controlli che non sono volti a verificare l’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, bensì a tutelare i beni del patrimonio aziendale e a prevenire la perpetrazione di comportamenti illeciti.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-giurisprudenza.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2016-12-11 17:38:392019-11-04 16:50:18I controlli difensivi secondo il vecchio art. 4 stat. lav.
Giurisprudenza in Giurisprudenza

L’incostituzionalità della legge Madia

11 Dicembre 20160 Commenti-da admin

Corte Cost. sez. VI, 25 novembre 2016 n. 251– l’incostituzionalità della l. n. 124/2015 (la cd. legge Madia)

La Corte Costituzionale ha parzialmente accolto la censura di costituzionalità mossa dalla regione Veneto contro la legge delega n. 124/2015, sulla riforma delle pubbliche amministrazioni.

La problematicità della legge Madia riguardava la procedura predisposta per l’approvazione dei decreti legislativi: essa, infatti, richiedeva una proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni (art. 11, comma 1, lett. a,b, num.2, lett. c, num .1 e 2, lett. e, f, g, h, i, m, n, o, p, q, comma 2. della l. n. 124/2015, inerente la disciplina della dirigenza pubblica).

Secondo quanto previsto dalla Consulta, in caso di materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni, è necessario che il legislatore, in ossequio al principio di leale collaborazione, preveda adeguati strumenti atti a coinvolgere le Regioni o gli altri enti locali interessati.

Il rispetto del vincolo procedurale – ossia la necessaria intesa da raggiungere in sede di Conferenza – è necessario anche qualora la normativa statale debba essere attuata mediante decreti legislativi.

La censura operata dalla Corte Costituzionale è estesa a ogni altra norma della legge Madia che disciplina una forma di raccordo diversa dall’intesa, nelle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni.

In particolare, le norme parzialmente incostituzionali sono le seguenti:

– l’art. 17, comma 1, lett. a, b, c, d, e, f, l, m, o, q, r, s e t, inerente al riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge;

– l’art. 18, lett. a, b, c, e, i, l e m, num. da 1 a 7, in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni, in combinato disposto con il già ricordato art. 16, commi 1 e 4;

– l’art. 19, lett. b, c, d, g, h, l, m, n, o, p, s, t, u,  sulla disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, in combinato disposto con l’art. 16, commi 1 e 4.

Si tenga presente che l’art. 16, ai commi citati, regola la procedura ritenuta costituzionalmente illegittima per le materie di competenza concorrente.

In seguito alla sentenza n. 251/2016 della Corte Costituzionale, sussiste il rischio che la stessa sorte della legge delega spetti anche ai relativi decreti legislativi; per evitare tale conseguenza, tuttavia, è possibile che il Governo decida di adottare al più presto i decreti correttivi, conformandosi alle statuizioni della Corte.

Tra i decreti legislativi a rischio, vi è indubbiamente il n. 116/2016, in vigore dallo scorso 13 luglio: esso prevede una disciplina molto stringente in materia di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego.

Chiaramente, la circostanza che la legge delega sia stata dichiarata parzialmente incostituzionale potrebbe essere rilevante in sede di contenzioso, in particolar modo nel caso in cui venga impugnato un licenziamento disciplinare secondo la disciplina del d.lgs. n. 116/2016.

Anche il d.lgs. n. 175/2016 (il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) sembra soggetto a rischio di tenuta per effetto del potenziale contenzioso, rendendo probabilmente opportuna l’esigenza di un intervento correttivo.

il testo della sentenza

  • Corte Cost. 251_2016
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-giurisprudenza.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2016-12-11 17:34:322019-11-04 16:50:18L'incostituzionalità della legge Madia
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Sui contratti a termine nella p.a.: rimessione alla CGUE

12 Settembre 20160 Commenti-da admin

Si segnala, per la sua particolare importanza, l’Ordinanza del Tribunale di Trapani emanata il 5 settembre scorso, che ha sollevato questione di pregiudizialità invitando la Corte di Giustizia dell’Unione europea a fornire le “precisazioni dirette a guidare il giudice nazionale nella sua valutazione” menzionate nella sentenza emessa nel corso della causa C-22/2013 e cause riunite (Casa Mascolo), quindi, ai sensi dell’art. 267 TFUE, a pronunciarsi sui seguenti quesiti:

1) Se rappresenti misura Equivalente ed Effettiva, nel senso di cui alle pronunce della Corte di Giustizia Mascolo (C-22/13 e riunite) e Marrosu (C-53/04), l’attribuzione di una indennità compresa fra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione (art. 32 co. 5° L. 183/2010) al dipendente pubblico, vittima di un’abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, con la possibilità per costui di conseguire l’integrale ristoro del danno solo provando la perdita di altre opportunità lavorative oppure provando che, se fosse stato bandito un regolare concorso, questo sarebbe stato vinto.

2) Se, il principio di Equivalenza menzionato dalla Corte di Giustizia (fra l’altro) nelle dette pronunce, vada inteso nel senso che, laddove lo Stato membro decida di non applicare al settore pubblico la conversione del rapporto li lavoro (riconosciuta nel settore privato), questi sia tenuto comunque a garantire al lavoratore la medesima utilità, eventualmente mediante un risarcimento del danno che abbia necessariamente ad oggetto il valore del posto di lavoro a tempo indeterminato.

 

Ordinanza del Tribunale di Trapani, 5 settembre 2016 - Giudice Petrusa

  • ordinanza-trib-trapani-5-9-16-giudice-petrusa
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Giurisprudenza in Giurisprudenza

Sorveglianza sanitaria e “basso rischio”

6 Settembre 20160 Commenti-da admin

Con la sentenza n. 35425 del 24 agosto 2016, la Corte di Cassazione penale, III sezione, ha confermato la decisione del giudice di merito che ha condannato il medico competente di un’impresa per la violazione degli obblighi ex art. 25 lett. b) d.lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Secondo la tesi dei legali del medico competente, non era dovuto l’obbligo alla programmazione della sorveglianza sanitaria, perché il rischio era “incerto” e di basso livello.

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendo il medico competente obbligato alla programmazione della sorveglianza sanitaria, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. (ai sensi dell’art. 25,  lett. b) e dell’art. 41, d.lgs. n. 81/2008).

Secondo la Corte, il “complesso di obblighi di collaborazione e di controllo in materia di prevenzione rischi e sorveglianza sanitaria, come delineato dalla normativa di settore”, portano “all’osservanza degli obblighi tra cui deve essere individuato quello della sorveglianza sanitaria sulla base dei rischi indicati negli artt. 167 e 168, e nell’allegato 33 e dunque dei rischi da sovraccarico biomeccanico. Diversamente argomentando si vanificherebbe la ratio di prevenzione in materia di salute e sicurezza del lavoro”.

Il basso o “incerto” rischio è, infatti, irrilevante non prevedendo la disciplina livelli minimi o gradienti di rischio da considerare.

In conclusione, il rischio era stato identificato e correlato alla specifica attività lavorativa, pertanto, la sua sussistenza richiedeva comunque la sorveglianza sanitaria.

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Giurisprudenza in Giurisprudenza

Licenziamento discriminatorio e maternità

6 Settembre 20160 Commenti-da admin

Una dipendente, decorsi tre giorni dall’inoperatività del divieto di cui all’art. 56 d.lgs. n. 151 del 2001 e al termine di un’astensione dal lavoro di un anno e quattro mesi, era stata immediatamente trasferita in un’altra filiale della società posta a oltre 150 chilometri dalla sede originaria.

Al rifiuto opposto dalla lavoratrice al trasferimento, la società aveva reagito con il licenziamento.

La lavoratrice aveva impugnato il licenziamento per motivi discriminatori.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15435 del 26 luglio 2016, ha dichiarato la nullità del trasferimento e del licenziamento, confermando la decisione della Corte d’appello che ha accertato come gli elementi fattuali emersi nel giudizio fossero “idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione di atti, patti o comportamenti discriminatori”; secondo le previsioni contenute all’articolo 40 del d.lgs. n. 198/2006, l’onere della prova dell’insussistenza della discriminazione spettava, dunque, al datore di lavoro il quale non è riuscito ad assolverlo.

Ad avviso della Corte l’adempimento dell’onere probatorio previsto dalla citata disposizione non è collegato esclusivamente alla produzione di dati di carattere statistico: gli elementi di fatto possono essere tratti “anche” da dati di carattere statistico. La disposizione, infatti, “è palesemente diretta a corroborare lo sforzo difensivo del lavoratore e a facilitare l’emersione della condotta illecita”, di cui il lavoratore sia stato vittima.

 

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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