RITO FORNERO: LA SENTENZA DELLA CONSULTA
CORTE COSTITUZIONALE N. 78/2015, DEPOSITATA IL 13 MAGGIO 2015: LA CORTE SI PRONUNCIA SULLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 51, 1° COMMA, N. 4) COD. PROC. CIV. E 1, COMMA 51, L. N. 92 DEL 2012, SOLLEVATA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 78 depositata lo scorso 13 maggio, ha ritenuto costituzionalmente legittima la previsione, contenuta nella legge n. 92 del 2012, circa la coincidenza, in materia di licenziamento, tra il giudice che ha emesso l’ordinanza che decide sul ricorso del lavoratore e quello avanti al quale presentare l’opposizione all’ordinanza stessa.
La Consulta osserva infatti che “il fatto che entrambe le fasi di detto unico grado possano essere svolte dallo stesso magistrato non confligge con il principio di terzietà del giudice e si rivela, invece, funzionale all’attuazione del principio del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata. E ciò anche a vantaggio, soprattutto, del lavoratore, il quale, in virtù dell’effetto anticipatorio (potenzialmente idoneo ad acquisire anche carattere definitivo) dell’ordinanza che chiude la fase sommaria, può conseguire una immediata, o comunque più celere tutela dei propri diritti, mentre la successiva ed, eventuale, fase a cognizione piena è volta a garantire alle parti, che non restino soddisfatte della contenuto dell’ordinanza opposta, una pronuncia più pregnante”.
È dunque da ritenersi infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 51, comma 1, numero 4) cod. proc. civ. e 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012, sollevata dal Tribunale di Milano, nella parte in cui non prevedono nell’ambito del rito speciale per i licenziamenti introdotto dalla Legge Fornero, l’obbligo di astensione per l’organo giudicante (persona fisica) investito del potere del giudizio di opposizione, pur trattandosi dello stesso giudice che, a conclusione della precedente fase sommaria, ha pronunciato l’ordinanza opposta.
Secondo la Corte, la fase dell’opposizione non costituisce un diverso grado di giudizio bensì solo la prosecuzione del giudizio di primo grado.
Con tale pronuncia, i Giudici costituzionali hanno dunque risolto la disputa che aveva dato luogo, in dottrina e in giurisprudenza, a letture della normativa assai contrastanti.
La Consulta ha pertanto avvalorato l’interpretazione che ritiene ammissibile l’attribuzione della cd. fase di opposizione del giudizio di impugnazione del licenziamento allo stesso magistrato che ha già conosciuto e deciso la prima fase di tale giudizio.
Secondo un articolato iter logico, i Giudici costituzionali sono quindi giunti a concludere che tali due fasi, la prima e quella di opposizione, costituiscano un unico grado di giudizio nell’ambito del quale, pertanto, la fase di opposizione non rappresenta un “grado d’impugnazione”.