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Archivio per categoria: Giurisprudenza

Licenziamento collettivo e criteri di scelta

10 Gennaio 2017/in Giurisprudenza

Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 25554 del 13 dicembre 2016, i licenziamenti collettivi, adottati sulla base dei criteri legali di cui all’art. 5, comma 1, l. n. 223/1991, sono illegittimi nel caso in cui manchi l’indicazione, nella comunicazione prevista dall’art. 4, comma 9 della l. n. 223/19991, delle modalità applicative di tali criteri di scelta.

La Corte ravvisa una “carenza di trasparenza delle scelte datoriali”, se, in presenza di criteri in concorso tra loro, il datore di lavoro non indichi, nella comunicazione rivolta alle organizzazioni sindacali e agli enti amministrativi, la concreta modalità di attribuzione dei punteggi ai singoli lavoratori.

Tale mancanza, infatti, priva il lavoratore della tutela prevista dalla norma, poiché “la scelta effettuata dal datore di lavoro non è raffrontabile con alcun criterio oggettivamente predeterminato”.

La Corte ha ravvisato, dinnanzi a questa omissione, un’assoluta discrezionalità da parte del datore di lavoro nella scelta dei lavoratori da licenziare.

In tal caso, il regime sanzionatorio previsto è quello dell’art. 18, comma 7, stat. lav., ossia l’indennità risarcitoria onnicomprensiva tra dodici e ventiquattro mensilità commisurate sull’ultima retribuzione globale di fatto.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-giurisprudenza.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-01-10 14:36:592019-11-04 16:50:43Licenziamento collettivo e criteri di scelta

Licenziamento motivato dal profitto?

10 Gennaio 2017/in Giurisprudenza

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 25201 del 7 dicembre 2016, ha affermato la legittimità del provvedimento di licenziamento, qualora quest’ultimo sia giustificato dalla necessità di razionalizzare le procedure produttive al fine di innalzare il profitto aziendale.

Tale ricostruzione assume argomentazioni diverse da quelle del diverso (e più diffuso) orientamento giurisprudenziale, secondo cui il giustificato motivo oggettivo presuppone che il datore di lavoro debba “far fronte a sfavorevoli e non meramente contingenti situazioni influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva” ovvero che il licenziamento sia irrogato “per sostenere spese di carattere straordinario”.

Secondo quanto affermato dalla Cassazione, “concedere” all’imprenditore la possibilità di sopprimere una specifica funzione aziendale solo in caso di crisi economica o di necessità di riduzione dei costi rappresenta “un limite gravemente vincolante l’autonomia di gestione dell’impresa, garantita costituzionalmente”.

Pur essendo pacifico, in base a quanto previsto dall’art. 41 Cost., che il legislatore debba determinare i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali, non sussiste alcun dubbio che la decisione in merito alla dimensione occupazionale dell’azienda debba spettare all’imprenditore. Tale scelta è sicuramente libera nel momento genetico dell’attività imprenditoriale, e, allo stesso modo, deve mantenersi libera durante lo svolgimento della stessa.

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-giurisprudenza.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-01-10 14:33:252019-11-04 16:50:43Licenziamento motivato dal profitto?

L’autenticità del giustificato motivo oggettivo

2 Gennaio 2017/in Giurisprudenza

Cass., sez. lav., 5 dicembre 2016, n. 24803 – verifica delle ragioni addotte in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

In linea con una giurisprudenza consolidata, la Corte di Cassazione richiama, nella sentenza n. 24803/ 2016, il seguente principio di diritto: in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro.

A tal fine, appare sufficiente e necessario l’accertamento dell’effettività della riorganizzazione addotta, ma non è consentito il sindacato sulla scelta dell’an e del quomodo.

Il licenziamento è illegittimo se si accerta giudizialmente l’insussistenza della riorganizzazione, ovvero nel caso in cui manchi una soppressione stabile e duratura – non a carattere contingente – del reparto presso cui era occupato il lavoratore licenziato; in quest’ultima ipotesi, è necessaria altresì, ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio da parte del datore di lavoro, una precisa indicazione dei contorni della contrazione dell’attività svolta da tale reparto.

 

 

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-giurisprudenza.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-01-02 11:44:342019-11-04 16:50:43L’autenticità del giustificato motivo oggettivo

Ancora sui confini del trasferimento d’azienda

2 Gennaio 2017/in Giurisprudenza

Cass., sez. lav., 6 dicembre 2016, n. 24972 – trasferimento di azienda

La sentenza n. 24972/2016 della Corte di Cassazione rammenta che, al fine di integrare la fattispecie del trasferimento di azienda, occorre che sia trasferito non soltanto il personale, ma anche un complesso di beni.

Dopo questa ovvia affermazione la Corte, che si occupa anche del sempre più complesso intreccio fra appalto e trasferimento d’azienda, precisa che un’azienda può comprendere anche beni immateriali; tuttavia è ben difficile che possa identificarsi con questi ultimi. La stessa nozione di azienda di cui all’art. 2555 cod. civ. evoca pur sempre la necessaria presenza di beni materiali organizzati tra loro, in funzione dell’esercizio dell’impresa.

Tale organizzazione, di fatto, è impraticabile nel caso di strutture fisiche di trascurabile entità o mancanti del tutto, poiché organizzare significa coordinare tra loro i vari fattori produttivi – capitale, beni materiali e lavoro – e non uno solo.

È innegabile che la giurisprudenza abbia sperimentato la massima dilatazione possibile della nozione di trasferimento di azienda, estendendola anche alla cessione che aveva ad oggetto un gruppo di dipendenti; tuttavia giova rimarcare che è necessario che i dipendenti siano stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, e che la loro autonoma capacità operativa sia assicurata dalla circostanza che essi siano dotati di un particolare know-how.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-giurisprudenza.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-01-02 11:36:112019-11-04 16:50:43Ancora sui confini del trasferimento d’azienda

Licenziamento e irreperibilità alle visite di controllo

2 Gennaio 2017/in Giurisprudenza

Cass., sez. lav., 2 dicembre 2016, n. 24681 – legittimo il licenziamento del lavoratore irreperibile alle visite di controllo

La Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento nel caso in cui il lavoratore dipendente risulti irreperibile alle visite di controllo INPS nelle fasce di reperibilità, se quest’ultimo non dimostra adeguatamente la necessità di allontanarsi dal domicilio per esigenze assolute ed indifferibili.

Secondo un orientamento risalente dalla Corte di Cassazione, l’art. 5 della l. n. 638/1983 impone al lavoratore un comportamento – ossia la reperibilità nel domicilio in ore prestabile della giornata – che costituisce sia un onere nell’ambito del rapporto assicurativo, sia un obbligo accessorio alla prestazione principale del rapporto di lavoro.

A tal proposito, è necessario affermare che il contenuto di tale obbligo è la reperibilità in re ipsa; al fine di evitare l’irrogazione della sanzione è necessaria la prova, il cui onere grava sul lavoratore, di un ragionevole impedimento ad adempiere a tale obbligo.

Non è rilevante, invece, la prova dell’effettività della malattia: la ratio della norma è quella di assicurare l’assolvimento tempestivo ed efficace dei controlli esperiti dalle strutture pubbliche competenti, siano esse attivate dall’ente di previdenza o dal datore di lavoro.

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I controlli difensivi secondo il vecchio art. 4 stat. lav.

11 Dicembre 2016/in Giurisprudenza

Cass., sez. lav., 8 novembre 2016 n. 22662– il licenziamento per giusta causa e i controlli difensivi nel previgente testo dell’ art. 4 St. lav.

La Corte di Appello aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato a una lavoratrice; quest’ultima era stata ripresa da una telecamera mentre sfilava una busta contenente denaro dalla cassaforte aziendale.

L’esito di quest’ultima sentenza, tuttavia, è stato rovesciato dal giudizio della Corte di Cassazione.

Interpretando il testo dell’art. 4 Stat. lav. vigente all’epoca dei fatti, la Corte ha dichiarato l’insussistenza della violazione di tale disposizione statutaria, pur in mancanza dell’accordo con le rappresentanze sindacali, se dall’uso degli impianti di videosorveglianza non deriva “anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori “(art. 4 St. lav., comma 2, testo in G.U.).

Occorre precisare che tale decisione riguarda soltanto i cd. controlli difensivi, ossia quei controlli che non sono volti a verificare l’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, bensì a tutelare i beni del patrimonio aziendale e a prevenire la perpetrazione di comportamenti illeciti.

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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