Studio Legale Albi - Pisa
  • Home
  • Aree di Attività
    • Consulenza e assistenza giudiziale
    • Formazione giuslavoristica
    • DDR Giuslavoristica
  • Focus on
    • Contrattazione collettiva
    • Pubblicazioni
    • Rassegna Stampa
    • Prassi
    • Giurisprudenza
    • Normativa
    • News ed Eventi
  • Lo Studio
    • Pasqualino Albi
  • Pubblicazioni
  • Contatti
  • Cerca
  • Menu
  • Home
  • Aree di Attività
    • Consulenza e assistenza giudiziale
    • Formazione giuslavoristica
    • DDR Giuslavoristica
  • Focus on
    • Contrattazione collettiva
    • Giurisprudenza
    • News ed Eventi
    • Normativa
    • Prassi
    • Pubblicazioni
    • Rassegna Stampa
  • Lo Studio
  • Pasqualino Albi
  • Pubblicazioni
  • Contatti

Archivio per categoria: Normativa

Conversione in legge del decreto semplificazioni

5 Ottobre 2020da admin

È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 33 della Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020, la l. n. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 76 del 16 luglio 2020, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale».

Tra le principali novità apportate in sede di conversione, in materia di contratti pubblici si segnala l’allungamento dal 31 luglio al 31 dicembre 2021 del termine del periodo in cui varranno le nuove procedure “veloci” per l’affidamento di lavori, servizi e forniture.

È stato inoltre introdotto un obbligo di pubblicità anche per le procedure negoziate senza bando ed è stato previsto che alle procedure di affidamento gli operatori economici possono partecipare anche in  forma  di  raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 3, comma 1, lettera  u),  del d.lgs. n. 50/2016.

È stata ridotta da 150 mila a 75 mila euro la soglia per gli affidamenti diretti dei servizi di progettazione.

È stato altresì prorogato sino al 31 dicembre 2021 l’obbligo per tutte le stazioni appaltanti di dotarsi di un “arbitro” composto da tre o cinque membri, il c.d. collegio consultivo tecnico, per risolvere rapidamente le controversie e le dispute tecniche che potrebbero bloccare gli appalti.

 Per le procedure oggetto del codice dei contratti pubblici è stato previsto che al DURC sia aggiunto il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera, con riferimento allo specifico intervento.

La definizione delle relative modalità di attuazione viene demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale sopra citato.

Al fine di accelerare le procedure per l’attuazione degli investimenti pubblici e per l’affidamento di appalti e concessioni, è stato istituito un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e  dei trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l’anno 2020 e a 2 milioni di euro a  decorrere  dall’anno  2022.

Tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all’aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all’articolo 31 del d.lgs. n. 50/2016.

La legge di conversione n. 120/2020

  • l. n. 120:2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/07/mano-che-tocca-mobile-con-le-applicazioni_1134-126.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-10-05 12:34:522020-10-05 12:34:52Conversione in legge del decreto semplificazioni
Normativa in Normativa

Misure di contrasto al Covid-19 prorogate fino al 7 ottobre 2020

13 Settembre 2020da admin

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 7 settembre 2020, il testo del DPCM 7 settembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero  territorio  nazionale,  le  misure  di  cui  al DPCM 7 agosto 2020  sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020.

Sono state altresì confermate e restano efficaci, sino al  7 ottobre2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze  del  Ministro  della salute del 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020.

Sono state sostituite le linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il  contenimento della  diffusione  del COVID-19  in   materia   di   trasporto   pubblico, le linee  guida  per  il  trasporto  scolastico dedicato e le linee guida per gli spostamenti da e per  l’estero.

Sono stati inoltre inseriti nuovi allegati:

·      Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars -coV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia (allegato 21)

·      Protocollo per la gestione dei casi confermati e sospetti di Covid-19 nelle aule universitarie (allegato 22).

Le disposizioni del presente decreto  si  applicano  dalla  data dell’8 settembre 2020 e sono efficaci fino alla data  del  7 ottobre 2020.

 

Il testo del DPCM con gli allegati

  • DPCM 7.9.20
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/06/uno-scienziato-che-esamina-una-sostanza-in-una-capsula-di-petri-mentre-conduce-ricerche-sui-virus_181624-1110.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-09-13 12:43:002020-09-13 15:18:52Misure di contrasto al Covid-19 prorogate fino al 7 ottobre 2020
Normativa in Normativa

Le misure a sostegno delle famiglie in vista dei rischi connessi alla ripresa delle attività scolastiche

13 Settembre 2020da admin

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 dell’8 settembre 2020, il testo del decreto legge n. 111/2020 recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

In particolare, l’art. 5 del d.l. n. 111/2020 prevede che, fino al 31 dicembre 2020, per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente minore di 14 anni disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico ove studia il proprio figlio, il lavoratore dipendente pubblico o privato, può svolgere la prestazione di lavoro in  modalità agile.

Qualora la prestazione sia incompatibile con tale modalità, o comunque in alternativa a questa misura, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena  del  figlio attraverso un congedo straordinario.

Per questo congedo, che riprendendo le prescrizioni già previste dai precedenti decreti potrà essere richiesto anche ad ore, il legislatore riconosce una indennità pari al 50% della retribuzione percepita dal lavoratore, calcolata secondo quanto previsto per il congedo di maternità (ad eccezione del comma 2 dell’art. 23 del d.lgs. n. 151/2001).

I periodi di congedo saranno coperti da contribuzione figurativa.

La fruizione del congedo straordinario, ovvero dello smart-working, da parte di uno dei genitori, inibisce l’altro genitore dal richiedere le medesime agevolazioni.

Stesso divieto è previsto qualora l’altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa.

Il testo del decreto legge

  • d.l. n. 111:2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/09/primo-piano-del-desktop-su-cui-faccio-i-compiti-uno-scolaro-con-sua-madre-studia_180601-3668.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-09-13 12:42:292020-09-13 12:42:29Le misure a sostegno delle famiglie in vista dei rischi connessi alla ripresa delle attività scolastiche
Normativa in Normativa

Il decreto di Ferragosto

15 Agosto 2020da admin

Il decreto di agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e viene già ribattezzarlo decreto di Ferragosto, visto che è in vigore dal 15 agosto 2020.

Una denominazione questa che non prelude a grandi fortune (ovviamente c’è da augurarsi il contrario), considerato che un precedente, come si ricorderà, si rinviene nel decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 che, pur mancando di un paio di giorni la festività, viene ricordato come la manovra di Ferragosto dell’allora Governo Berlusconi, che non raggiunse mirabili traguardi.

Vediamo adesso alcune delle disposizioni del decreto che riguardano il diritto del lavoro, salvo ogni ulteriore approfondimento.

Il Governo, con l’attuale decreto (art. 1), dà il via libera ad una nuova fase degli ammortizzatori sociali concepiti per far fronte al Covid-19: il traghettamento è compreso nel periodo dal 13 luglio al 31 dicembre 2020 e per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane. Le ulteriori nove settimane di trattamenti sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato. Per questa seconda tranche è però previsto un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari: a) al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento; b) al 18 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento e per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.

Il decreto prevede (art. 3) per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale per Covid-19 e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, di tali trattamenti l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Una ulteriore misura di esonero (operante fino al 31 dicembre 2020) riguarda i datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente all’entrata in vigore del decreto, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico. In tal caso viene riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (art. 6).

Il decreto ritorna (art. 8) sul contratto a termine, modificando l’art. 93 del decreto rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). Nella nuova formulazione dell’art. 93 cit. viene sostituito il comma 1 : «In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81». La formula, se da un lato abbandona il precedente riferimento al “riavvio delle attività” facendo venir meno un elemento ritenuto necessario per accedere alla deroga, sembra, da altro lato, più restrittiva perché incanala la deroga dentro i limiti massimi temporali della disciplina standard.

Viene prorogato il divieto di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi già previsto dalle ben note precedenti disposizioni (art. 14).

Il tenore letterale dell’art. 14 non è chiarissimo ma la lettura sistematica delle varie disposizioni sembra confermare l’operatività del divieto fino al 31 dicembre 2020.

A questa soluzione si perviene proprio leggendo gli artt. 1 e 3 prima esaminati unitamente all’art. 14 cit. il quale prevede che ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’articolo 1 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3 resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto. Alle stesse condizioni di cui al comma 1, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.

Da tale ultima formula potrebbe trarsi la conclusione che, nel caso di imprese che ricorrano ai trattamenti di integrazione salariale da Covid-19, il divieto di licenziamento è destinato ad operare solo fino alla integrale fruizione di tali trattamenti: in tali casi dunque non opererebbe uno specifico limite temporale ma il divieto verrebbe meno solo dopo al termine dell’integrazione salariale.

I divieti sopra indicati non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 cod. civ., ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • DECRETO LEGGE 14 AGOSTO 2020 N. 104
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/08/pexels-elaine-bernadine-castro-2403850-scaled.jpg 1920 2560 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-08-15 08:20:232020-08-17 09:08:15Il decreto di Ferragosto
Normativa in Normativa

Misure di contrasto al Covid-19 prorogate fino al 7 settembre 2020

12 Agosto 2020da admin

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 198 dell’8 agosto 2020 il testo del DPCM 7 agosto 2020, con il quale vengono prorogate, fino al 7 settembre 2020, le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.

Tra le disposizioni più significative che sono state confermate si segnala:

• l’obbligo di utilizzare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in  cui non sia possibile garantire continuativamente il  mantenimento  della distanza di sicurezza;

• l’obbligo  di  mantenere  una  distanza  di  sicurezza interpersonale di almeno un metro;

• l’obbligo per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata  da  febbre (maggiore di 37,5°) di  rimanere  presso  il  proprio  domicilio, contattando il proprio medico curante;

• l’obbligo per tutte le attività produttive industriali e commerciali di rispettare i contenuti del protocollo condiviso  di  regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione  del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro  sottoscritto  il  24  aprile 2020 fra il Governo e le parti  sociali di cui all’allegato 12, nonchè,  per  i  rispettivi  ambiti  di  competenza,  il  protocollo condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il  24  aprile  2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di  regolamentazione  per  il  contenimento della diffusione del COVID-19  nel  settore  del  trasporto  e  della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14.

• le attività commerciali al dettaglio possono svolgersi a  condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di  almeno  un metro, che gli ingressi avvengano in modo  dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali piu’ del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono  svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel  settore  di  riferimento  o  in ambiti analoghi, adottati dalle  Regioni  o  dalla  Conferenza  delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza con  i  criteri  di  cui  all’allegato  10;

• in ordine alle attività professionali si continua a raccomandare che:

a) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le  ferie  e  i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonchè gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale  di  almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi  di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

A decorrere dal 1° settembre 2020 sono consentite le manifestazione fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la  distanza interpersonale di almeno un metro; è consentito lo svolgimento delle attivita’ propedeutiche alle predette riaperture.

A decorrere dal 9 agosto 2020 sono  consentite le attività di preparazione delle manifestazioni fieristiche che non comportano accesso di  spettatori.

Le Regioni e le Province autonome, in relazione all’andamento  della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle  dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.

Sono state aggiornate le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative (Allegato 9) e sono stati inseriti nuovi allegati:

  • linee guida per il trasporto scolastico dedicato (Allegato 16);
  • misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 a bordo delle navi da crociera (Allegato 17);
  • linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/21 (Allegato 18);
  • spostamenti da e per l’estero (Allegato 20).

Le nuove disposizioni si applicano da domenica 9 agosto 2020, in sostituzione di quelle contenute  nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del 14 luglio 2020.

Il testo del DPCM con gli allegati

  • DPCM 7 agosto 2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/lo-scienziato-in-uniforme-protettiva-bianca-lavora-con-coronavirus-e-provette-di-sangue-in-laboratorio_146671-7267.jpg 408 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-08-12 18:36:442020-08-12 18:39:45Misure di contrasto al Covid-19 prorogate fino al 7 settembre 2020
Normativa in Normativa

Il decreto-legge che proroga lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020

3 Agosto 2020da admin

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020 il testo del decreto legge recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

Il d.l. n. 83/2020 proroga, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19 e 33 del 2020 che consentono  di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia.

Il decreto, inoltre, interviene per la proroga dei termini di talune specifiche misure, tra le quali quelle in materia di lavoro agile.

Restano infatti in vigore le disposizioni in tema di lavoro agile contenute nel d.l. n. 34/2020:

•fino al 14 settembre i lavoratori dipendenti privati con figli sotto ai 14 anni hanno diritto di operare in smart working, se questa modalità risulta compatibile con le peculiarità della prestazione;

•lo stesso diritto spetta, fino al 15 ottobre, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, purché ciò sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa;

•fino al 15 ottobre i datori di lavoro privati possono applicare lo smart working a ogni rapporto di lavoro subordinato.

Restano inoltre in vigore le disposizioni:

-per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per la permanenza in servizio del personale sanitario, per l’assunzione degli specializzandi, per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario;

-per il potenziamento delle reti di assistenza territoriale;

-per la disciplina delle aree sanitarie temporanee;

-per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19 e per le unità speciali di continuità assistenziale;

-disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;

-in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti e di sperimentazione dei medicinali per l’emergenza epidemiologica;

-misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività;

-sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale;

-per il potenziamento dell’assistenza ai connazionali all’estero in situazione di difficoltà;

-semplificazioni in materia di organi collegiali;

-misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;

-per la disciplina relativa al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19;

-per l’edilizia scolastica.

Si prevede la cessazione al 31 luglio degli altri termini connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza, previsti da disposizioni diverse da quelle specificamente richiamate nel decreto.

Infine, restano in vigore fino all’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.l. n. 19 del 2020, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020.

Il decreto è in vigore dal 30 luglio 2020.

Il testo del decreto legge

  • d.l. n. 83: 2020 2
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/lo-scienziato-in-uniforme-protettiva-bianca-lavora-con-coronavirus-e-provette-di-sangue-in-laboratorio_146671-7271.jpg 406 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-08-03 11:39:152020-08-03 11:52:39Il decreto-legge che proroga lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020
Pagina 22 di 48«‹2021222324›»

Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

Leggi tutto

Iscriviti alla Newsletter

L’iscrizione alla newsletter è gratuita e consente agli iscritti di ricevere e-mail contenenti informazioni, approfondimenti e notizie relative al diritto del lavoro direttamente dallo Studio Legale Albi.

Iscriviti

Studio legale Albi

Copyright © Studio Legale Albi 2014-2025 – P.IVA 01864450505

Contatti | Disclaimer | Privacy | Cookies | Codice deontologico

Scorrere verso l’alto