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Archivio per categoria: Normativa

Convertito in legge il Decreto Rilancio

16 Luglio 2020da admin

Oggi il Senato ha approvato con 159 voti favorevoli, 121 contrari e nessuna astensione il ddl n. 1874 di conversione in legge del decreto n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio).

Molti sono gli interventi all’originario testo del decreto legge.

Con riferimento ai profili lavoristici si segnalano di seguito alcune delle principali novità introdotte in sede di conversione.

Licenziamenti collettivi e per g.m.o.

All’art. 80 del decreto Rilancio – disposizione dedicata ai licenziamenti per g.m.o. e collettivi – viene aggiunto il comma 1-bis, a norma del quale “Fino al 17 agosto 2020 la procedura di cui all’articolo 47, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo, non può avere una durata inferiore a quarantacinque giorni.”

Con l’introduzione dell’art. 80-bis viene poi inserita una norma di interpretazione autentica dell’art. 38, c. 3, d.lgs. n. 81/2015: ai sensi della lettura fornita dal legislatore, il licenziamento non è ricompreso tra gli atti di costituzione e gestione del rapporto, formalmente compiuti o ricevuti dal somministrazione, ma di fatto “imputabili” all’utilizzatore.

Merita, tuttavia, segnalare che la legge di conversione non interviene sul periodo di sospensione delle procedure di licenziamento per g.m.o. e collettivo.

Pertanto, a decorrere dal 18 agosto 2020 torna ad operare la disciplina ordinaria in tema di licenziamenti collettivi e licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

Lavoro agile nel settore privato e nelle pubbliche amministrazioni

Nel settore privato viene ampliata la platea di destinatari del diritto al lavoro agile (art. 90 decreto Rilancio).

Fino alla cessazione dello stato di emergernza, viene infatti riconosciuto il diritto allo smart working anche ai lavoratori c.d. fragili, ritenuti tali in base della valutazione del medico competente.

La legge di conversione interviene anche sulla disciplina del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni.

Il “nuovo” comma 1 dell’art. 263 stabilisce che fino al 31 dicembre 2020 le pubbliche amministrazioni organizzano il lavoro dei dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile nella forma semplificata al 50% del personale impiegato nelle attivitià che possono essere svolte in tale modalità.

All’interno dell’art. 14 l. n. 124/2015 viene anche prevista la possibilità per le amministrazioni pubbliche di adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno il Piano organizzativo del lavoro agile (c.d. POLA).

Proroga dei contratti a termine e dei contratti di apprendistato

All’art. 93 del decreto Rilancio viene aggiunto il comma 1-bis che dispone la proroga dei contratti di lavoro a termine, anche in regime di somministrazione, e di apprendistato per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica.

Ecco il testo della legge di conversione approvata in data odierna al Senato.

La legge di conversione approvata al Senato

  • Legge di conversione decreto rilancio
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/07/person-holding-hour-glass-1209999-scaled.jpg 1665 2560 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-07-16 17:35:372020-07-16 17:35:37Convertito in legge il Decreto Rilancio
Normativa in Normativa

Misure anti-Covid19 prorogate fino al 31 luglio 2020

15 Luglio 2020da admin

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 14 luglio 2020 il testo del nuovo DPCM con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, sono state prorogate fino al 31 luglio 2020 le misure di cui al DPCM 11 giugno 2020.

Sono state altresì confermate e restano in vigore, fino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020.

Sono stati inoltre aggiornati gli allegati 9 e 15 al DPCM 11 giugno 2020, recanti rispettivamente “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” e “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico”.

Il testo del DPCM e le Linee Guida

  • DPCM 14.7.2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/medico-o-scienziato-o-medico-in-possesso-di-provetta-per-il-sangue-per-covid-19-o-ncov-coronavirus-positivo-al-test_73622-1298-1.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-07-15 16:12:302020-07-15 16:12:30Misure anti-Covid19 prorogate fino al 31 luglio 2020
Normativa in Normativa

Il decreto legge sulla cassa integrazione

18 Giugno 2020da admin

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 16 giugno 2020, il testo del decreto legge n. 52/2020 recante ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro.

In particolare, il decreto prevede che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 19, 20, 21 e 22 del d.l. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia), convertito con modificazioni dalla l. n. 27/2020 e ss.mm.ii., i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possono fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020.

Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.

Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente (art. 1).

Sono prorogati dal 30 giugno al 31 luglio 2020 i termini per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza (art. 2).

Sono altresì prorogati dal 15 luglio al 15 agosto i termini per la presentazione delle istanze di regolarizzazione di cui all’art. 103 del d.l. n. 34/2020 (art. 3).

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il testo del decreto legge

  • d.l. n. 52:2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/06/foto-microscopica-3d-di-covid-19-coronavirus_149660-462.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-06-18 10:52:432020-06-18 10:52:43Il decreto legge sulla cassa integrazione
Normativa in Normativa

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM recante ulteriori misure di contenimento del contagio

12 Giugno 2020da admin

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 dell’11 giugno 2020 il testo del DPCM con il quale vengono dettate ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.

In particolare, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, sono state disposte le seguenti misure:

a) I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

b) L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del d.l. n. 33/2020, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8.

c) E’ consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

d) A decorrere dal 12 giugno 2020 gli eventi e le competizioni sportive – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera.

e) L’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell’art. 1, comma 14 del  d.l. n. 33/2020.

f) Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

g) Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

h) Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10.

i) Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. n. 42/2004 , è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

l) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 del d.l. n. 22/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 41/2020 e dai conseguenti provvedimenti attuativi in particolare in materia di esami di stato, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 65/2017, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

m) Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10.

n) Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.

o) In ordine alle attività professionali si raccomanda che:

1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali (art. 1).

Sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14 (art. 2).

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie (art. 3).

Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020.

Il testo del DPCM

  • DPCM 11 giugno 2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/06/uno-scienziato-che-esamina-una-sostanza-in-una-capsula-di-petri-mentre-conduce-ricerche-sui-virus_181624-1110.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-06-12 11:38:242020-06-12 11:38:24Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM recante ulteriori misure di contenimento del contagio
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Coronavirus Toscana: riapertura di congressi, cinema e fiere

12 Giugno 2020da admin

Con ordinanza n. 65 del 10 giugno 2020 il Presidente della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 32, comma 3 della l. n. 833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica, ha dettato ulteriori misure per il riavvio di varie attività dal 13 giugno 2020.

In particolare, il Presidente della Giunta Regionale, al fine di fornire linee guida ed indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento, in coerenza con i principi contenuti nelle linee guida nazionali e nelle ordinanze regionali, ha ordinato:

–Disposizioni per la riapertura e gestione di impianti a fune di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo.

A decorrere dal 13 giugno possono essere riaperti gli impianti a fune di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo e la loro gestione deve essere effettuata nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 2 alla presente ordinanza.

–Disposizioni per la riapertura di: congressi, grandi eventi fieristici, cinema, spettacoli dal vivo, attività delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

A decorrere dal 13 giugno possono essere svolti i congressi e i grandi eventi fieristici e riaperti i cinema e gli spettacoli dal vivo nonché le attività nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, sulla base delle specifiche linee guida di cui all’allegato 1.

–Disposizioni per la riapertura delle sale bingo, delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse.

A decorrere dal 13 giugno possono essere riaperte sale bingo, delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, sulla base delle specifiche linee guida di cui all’allegato 1.

–Disposizioni per le le sagre.

E’ stata confermata la riapertura delle sagre alle quali si applicano le linee guida relative ai vari settori di interesse quali ad es ristorazione, commercio al dettaglio su aree pubbliche, ecc. Resta fermo che le suddette attività potranno comunque essere soggette alla regolamentazione da parte dei comuni finalizzata a garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area ed assicurare il distanziamento interpersonale.

–Disposizioni per aree giochi per bambini.

Le disposizioni di cui all’allegato 1 relative alle aree giochi per bambini si applicano con riferimento alle aree giochi per bambini in spazi privati aperti al pubblico.

Per quanto riguarda le aree gioco collocate in spazi pubblici, i comuni potranno regolamentare, con proprie disposizioni, l’utilizzo di suddette aree adeguandole alle esigenze particolari in linea con i criteri generali di cui all’allegato 1.

–Disposizioni per stabilimenti balneari.

In deroga a quanto stabilito dalla Delibera della Giunta regionale n.136 del 2 marzo 2009 per la sola stagione balneare 2020 è consentito agli stabilimenti balneari di posticipare l’apertura qualora non siano in grado di garantire, anche relativamente alla situazione di mercato determinatasi per la situazione epidemiologica in corso, i livelli minimi di sicurezza anticontagio previsti dalle disposizioni vigenti. Il gestore dello stabilimento comunica la non riapertura al Comune e al SUAP territorialmente competente entro e non oltre il 15 giugno 2020.

Laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e l’utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonchè in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale.

La presente ordinanza entra in vigore l’11 giugno 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.

Il testo dell'ordinanza, le schede tecniche e le linee guida

  • Ordinanza n.65 del 10-6-2020
  • All. 1 – Schede tecniche
  • All. 2 – Linee guida
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/06/gruppo-di-persone-che-elaborano-business-plan-in-un-ufficio_1303-15768.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-06-12 10:22:162020-06-12 10:22:26Coronavirus Toscana: riapertura di congressi, cinema e fiere
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Coronavirus Toscana: ricomincia la formazione in presenza

9 Giugno 2020da admin

Con ordinanza n. 63 dell’8 giugno 2020 il Presidente della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 32, comma 3 della l. n. 833/1978 in materia di igiene e sanità pubblica, ha dettato ulteriori misure per la Fase 2 relative a formazione, attività corsistica e commercio al dettaglio su area pubblica.

In particolare, il Presidente della Giunta Regionale, al fine di fornire linee guida ed indicazioni operative finalizzate a incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento, in coerenza con i principi contenuti nelle linee guida nazionali e nelle ordinanze regionali, ha ordinato:

-Disposizioni per percorsi di formazione e attività corsistica.

E’ consentito ai soggetti pubblici e privati che erogano i percorsi di formazione, indicati nell’allegato 5 dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 60 del 27 maggio 2020, di realizzare in presenza tutte le attività formative, nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida in materia di formazione professionale e di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, di cui all’allegato 5 della citata ordinanza.

All’attività corsistica individuale e collettiva, a titolo esemplificativo e non esaustivo di scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc., si applicano, per le parti compatibili con la loro attività, le linee guida in materia di formazione professionale e di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all’allegato 5 dell’ordinanza n. 60.

-Disposizioni per attività di commercio al dettaglio in aree pubbliche.

Le attività di commercio al dettaglio in aree pubbliche devono essere svolte nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all’allegato 1 alla presente ordinanza. Le suddette aree potranno comunque essere soggette alla regolamentazione da parte dei comuni finalizzata a garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area ed assicurare il distanziamento interpersonale.

Laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e l’utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonché in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale.

La presente ordinanza entra in vigore il 9 giugno 2020, ed è valida, salvo modifiche, fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria.

Il testo dell'ordinanza e le linee guida per il commercio al dettaglio

  • Ordinanza n.63:2020
  • All. 1 – Indicazioni prevenzione contagio settore Commercio al dettaglio
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/06/imprenditrice-con-una-domanda_1098-2865.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-06-09 20:09:332020-06-11 18:19:22Coronavirus Toscana: ricomincia la formazione in presenza
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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