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Archivio per categoria: Normativa

Coronavirus Toscana: le raccomandazioni per l’esecuzione dei test sierologici rapidi

21 Aprile 2020/in Normativa

Con ordinanza n. 39 del 19 aprile 2020 il Presidente della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 32, comma 3, l. n. 833/1978  in materia di igiene e sanità pubblica, ha fornito ulteriori indirizzi e raccomandazioni per l’esecuzione dei test sierologici rapidi, in relazione all’emergenza pandemica da COVID-19.

In particolare il Presidente della Giunta Regionale ha ordinato di integrare gli ambiti di soggetti, già previsti con l’ordinanza n.23/2020, cui dare priorità per la esecuzione dei test sierologici rapidi, con i seguenti:

  • Polizia Municipale e Polizia Provinciale;
  • lavoratori esercizi commerciali e grandi strutture di vendita alimentare, unitamente agli addetti al trasporto merci;
  • lavoratori di aziende pubbliche o private relative allo smaltimento e raccolta dei rifiuti, la cui attività implica il contatto con rifiuti potenzialmente infetti;
  • dipendenti Pubblici, la cui attività implica il contatto con il pubblico;
  • dipendenti degli Uffici Postali, la cui attività implica il contatto con il pubblico;
  • dipendenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi, la cui attività implica il contatto con il pubblico;
  • lavoratori dei servizi a domicilio;
  • lavoratori della editoria e della emittenza televisiva a contatto con il pubblico;
  • edicolanti e librai;
  • operatori del trasporto pubblico locale, la cui attività implica il a contatto con il pubblico;
  • tassisti;
  • operatori delle imprese/agenzie di onoranze funebri;
  • operatori della logistica, la cui attività implica il contatto con il pubblico;
  • personale dei consolati a contatto con il pubblico;
  • personale dei porti e degli aeroporti;
  • lavoratori del distretto Cartario, in quanto distretto che ha sempre lavorato e che può essere pilota di valutazione per i successivi distretti industriali toscani.

In tali casi il costo è posto a carico dei bilanci delle Aziende sanitarie, quale iniziativa di sanità pubblica.

Qualora il test sierologico rapido dia esito positivo o dubbio, nel tempo intercorrente fra l’effettuazione del test e l’esame diagnostico molecolare (tampone orofaringeo), è onere di ciascun soggetto adottare tutte le misure di isolamento e di prevenzione necessarie a tutela della salute propria e della collettività, informando contestualmente dell’esito del test il medico di medicina generale o il medico competente.

La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dal 19 aprile 2020.

In allegato il testo dell’ordinanza e l’elenco dei laboratori cui è possibile rivolgersi per lo svolgimento dei test sierologici.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/medico-o-scienziato-o-medico-in-possesso-di-provetta-per-il-sangue-per-covid-19-o-ncov-coronavirus-positivo-al-test_73622-1298-1.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-04-21 18:36:492020-04-21 18:36:49Coronavirus Toscana: le raccomandazioni per l’esecuzione dei test sierologici rapidi

Coronavirus Toscana: la nuova ordinanza del 18 aprile 2020

19 Aprile 2020/in Normativa

Con ordinanza n. 38 del 18 aprile 2020 il Presidente della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 32, comma 3, l. n.833/1978  in materia di igiene e sanità pubblica e dell’articolo 3, comma 1, d.l. n. 19/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, ha ordinato nuove misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 per tutti gli ambienti di lavoro, esclusi quelli sanitari, i cantieri e le aziende di tutti i servizi pubblici locali, che hanno sempre assicurato lo svolgimento dei servizi applicando il Protocollo condiviso del 14 marzo 2020.

In particolare, in ordine alla gestione degli spazi e delle procedure di lavoro è previsto che:

  1. Per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l’uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l’utilizzo degli stessi. In caso di utilizzo dell’auto privata con due persone si raccomanda l’utilizzo della mascherina.
  2. La distanza di sicurezza interpersonale nei luoghi di lavoro per la prevenzione del contagio da COVID-19 è di norma determinata in 1,8 metri. Quando, anche mediante la riorganizzazione dei processi produttivi, non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri è necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l’utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente. Qualora le mascherine FFP2 non fossero reperibili è sufficiente utilizzare contemporaneamente due mascherine chirurgiche.
  3. E’ comunque obbligatorio l’uso della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici e privati: in spazi chiusi in presenza di più persone; in spazi aperti quando, in presenza di più persone, non è garantito il mantenimento della distanza interpersonale.
  4. In presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro si attiva per assicurare quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione o utilizzando idonei strumenti di misurazione della febbre o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente.
  5. Prima dell’accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall’attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell’attività lavorativa. Il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso. Qualora non fosse reperibile il gel detergente, effettuare il normale lavaggio con acqua e sapone.
  6. Deve essere garantita la sanificazione degli ambienti con frequenza di almeno una volta al giorno e comunque in funzione dei turni di lavoro. Deve essere garantito quanto più possibile il ricambio dell’aria.
  7. La sanificazione può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igenici etc). Tali adempimenti devono essere ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione.
  8. Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.”; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali.
  9. Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale. E’ necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.
  10. Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.

Tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l’impegno all’attuazione delle misure sopra descritte al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori.

L’adozione del protocollo anti-contagio da parte del datore di lavoro è necessaria per lo svolgimento dell’attività.

Il protocollo anti-contagio per le attività attualmente aperte è trasmesso alla Regione Toscana, all’indirizzo e-mail protocolloanticontagio@regione.toscana.it entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza; per le altre attività la trasmissione del protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura.

I servizi PISLL della Regione Toscana, nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19, verificano l’adozione da parte dei datori di lavoro delle procedure di sicurezza anti-contagio, in conformità alle presenti disposizioni e agli atti richiamati in premessa.

Il protocollo anti-contagio dovrà essere sempre reso disponibile presso l’attività per i controlli previsti dalla legge.

L’ordinanza ha validità fino al 3 maggio e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.l. n. 19/2020.

In allegato il testo dell’ordinanza e i modelli di protocollo di sicurezza anti-contagio.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/donna-che-indossa-la-mano-protettiva-di-lavaggio-maschera-con-gel-di-alcol_42667-1818.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-04-19 16:48:472020-04-19 16:48:47Coronavirus Toscana: la nuova ordinanza del 18 aprile 2020

Coronavirus Toscana: ulteriori misure per le attività commerciali per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19

14 Aprile 2020/in News ed Eventi, Normativa

Con ordinanza n. 33 del 13 aprile 2020 il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, tenuto conto che la riapertura di alcune attività dal 14 aprile determina un rischio di aggravio della situazione epidemiologica, se non si adottano idonee procedure, ai sensi dell’art. 32, comma 3, l. n.833/1978  in materia di igiene e sanità pubblica e dell’articolo 3, comma 1, d.l. n. 19/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, ha ordinato le seguenti misure:

  1. Obbligo prima della riapertura dell’attività di effettuare sanificazione straordinaria dei locali, compresi gli impianti di aerazione, laddove presenti.
  2. Il divieto di recarsi sul posto di lavoro e l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione, anche mediante autocertificazione da parte del dipendente.
  3. Lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa è preferibile che avvenga individualmente, evitando contatti con altre persone. Laddove non fosse possibile, quando si utilizzano mezzi pubblici o mezzi privati, auto con massimo due persone, è fatto obbligo da parte del datore di lavoro di fornire al lavoratore mascherine e guanti monouso.
  4. L’obbligo alla frequente e minuziosa pulizia delle mani, ad indossare guanti monouso e mascherine in tutte le possibili fasi lavorative. Il datore di lavoro fornisce ai propri dipendenti idonei mezzi detergenti per le mani, mascherine protettive e guanti monouso.
  5. L’obbligo al rispetto di una distanza di sicurezza di almeno 1,8 m dagli altri lavoratori.
  6. Per quanto possibile, posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l’utenza.
  7. L’obbligo per il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, di informare tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliants informativi.
  8. L’obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza, in modo tale che all’interno sia sempre garantita la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri; l’accesso all’interno è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita
  9. L’accesso è consentito solo a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca, e dopo sanificazione delle mani e aver indossato guanti monouso. A tale scopo all’ingresso del negozio saranno posizionati dispenser con liquido per la disinfezione delle mani e guanti monouso.
  10. L’obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all’ingresso, della necessità di rispetto della distanza interpersonale di almeno 1,8
  11. L’obbligo di garantire la pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura e di assicurare un’adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria.

La riapertura delle attività consentite ai sensi del DPCM del 10 aprile 2020 è possibile solo se è garantito il rispetto delle misure sopra citate.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/pandemia-di-coronavirus-un-disinfettante-in-tuta-protettiva-e-maschera-spruzza-disinfettanti-nella-stanza_155003-4342.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-04-14 10:11:412020-04-14 11:14:24Coronavirus Toscana: ulteriori misure per le attività commerciali per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19

COVID-19: prorogate le misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

11 Aprile 2020/in News ed Eventi, Normativa

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020 il DPCM 10 aprile 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

In particolare, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie.

In ordine alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3.

Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente decreto possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale comunicazione sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.

Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.

Sono altresì consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.

Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il DPCM 8 marzo 2020, il DPCM 9 marzo 2020, il DPCM 11 marzo 2020, il DPCM 22 marzo 2020 e il DPCM 1° aprile 2020.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/lo-scienziato-in-uniforme-protettiva-bianca-lavora-con-coronavirus-e-provette-di-sangue-in-laboratorio_146671-7271.jpg 406 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-04-11 13:10:422020-04-11 13:30:28COVID-19: prorogate le misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. Decreto Liquidità

10 Aprile 2020/in Normativa

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 8 aprile 2020 il testo del decreto-legge n. 23/2020 recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Tra le disposizioni dettate in materia di lavoro si segnala in particolare l’art. 41 che ha previsto l’applicazione degli ammortizzatori sociali COVID-19 di cui agli artt. 19 (trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario) e 22 (cassa integrazione in deroga) del d.l. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) anche per i lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020.

E’ stata inoltre prorogata al 30 giugno la validità dei documenti unici di regolarità fiscale (DURF) di cui all’art. 17-bis, comma 5, d.lgs. n. 241/1997 emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio (art. 23).

Si segnala altresì il differimento al 1 settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al d.lgs. n. 14/2019 (art. 5).

Le disposizioni di cui al presente decreto sono in vigore dal 9 aprile 2020.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/mano-umana-accatastamento-monete-d-oro-sulla-scrivania-riflettente_23-2147919237.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-04-10 15:54:012020-04-10 15:54:01Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. Decreto Liquidità

Coronavirus Toscana: obbligo di indossare la mascherina

7 Aprile 2020/in Normativa

Con ordinanza n. 26 del 6 aprile 2020 il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, in un’ottica di rafforzamento delle misure di tutela della salute dei singoli e delle collettività, ai sensi dell’articolo 32, comma 3, l. n.833/1978  in materia di igiene e sanità pubblica e dell’articolo 3, comma 1, d.l. n. 19/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, ha ordinato le seguenti misure:

1. di disporre l’utilizzo obbligatorio della mascherina monouso, in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente;

2. di disporre l’utilizzo obbligatorio della mascherina monouso, in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale;

3. fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento sociale, di stabilire che le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 non si applicano ai bambini di età inferiore ai sei anni e alle persone che non tollerino l’utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione rilasciata da mmg/pls;

4. di disporre che i comuni, con consegna ai nuclei familiari, provvedano alla distribuzione delle mascherine fornite dalla Regione Toscana tramite il Sistema regionale di protezione civile, ripartendo il quantitativo assegnato in proporzione al numero degli abitanti.

L’ordinanza ha validità per ciascun comune a decorrere dalla data in cui avrà provveduto al completamento della distribuzione delle mascherine fornite dal Sistema Regionale di Protezione Civile, previa pubblicazione della decorrenza sul proprio sito istituzionale nonché diffusione alla cittadinanza tramite gli ordinari canali di comunicazione di protezione civile e comunque ha validità sull’intero territorio regionale a decorrere dal settimo giorno successivo alla data di adozione dell’ordinanza stessa.

Il mancato rispetto delle misure di cui all’ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo 4 del d.l.19/2020.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/ritratto-di-donna-adulta-che-indossa-una-maschera-chirurgica_23-2148454318.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-04-07 20:36:562020-04-07 20:40:55Coronavirus Toscana: obbligo di indossare la mascherina
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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