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Archivio per categoria: Normativa

Coronavirus: misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese

7 Aprile 2020/in Normativa

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge – di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia.

Il decreto – come annunciato con comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 39 del 6 aprile 2020 – interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche su cinque principali ambiti.

1. Accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti

Le misure adottate prevedono garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi di euro concesse attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma.

In particolare, la garanzia coprirà tra il 70% e il 90% dell’importo finanziato, a seconda delle dimensioni dell’impresa, ed è subordinata a una serie di condizioni tra le quali l’impossibilità di distribuzione dei dividendi da parte dell’impresa beneficiaria per i successivi dodici mesi e la necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese ad attività produttive localizzate in Italia.

Il decreto potenzia ulteriormente il Fondo di Garanzia per le p.m.i., aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e i professionisti.

Il Fondo – già ampliato dal decreto “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) con 1,5 miliardi di euro – completa così la sua trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, a tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, nonché a salvaguardia dell’export e di tutti quei settori che costituiscono con le eccellenze del Made in Italy la spina dorsale del nostro sistema produttivo.

È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.

Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all’esportazione, per migliorare l’incisività e tempestività dell’intervento statale. L’intervento introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.

L’obiettivo è di consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.

2. Misure per garantire la continuità delle aziende

Il decreto prevede una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza, con particolare riguardo a quelle che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale. Tale intervento avviene:

  • in sede di redazione del bilancio in corso, valutando i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso;
  • disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale.

Accanto a queste due misure a protezione diretta della società se ne affianca una terza che è volta a favorire il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.

Vi sono poi misure che riguardano la disciplina del fallimento e che, nell’insieme, sono volte in questa fase a:

  • sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza;
  • sterilizzare il periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori (quindi quando il periodo emergenziale sarà passato, i creditori potranno se del caso proporre le azioni revocatorie).

3. Rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria

Le norme approvate, al fine di rafforzare nell’attuale contesto di emergenza epidemiologica la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica:

  • anticipano, con effetto immediato – e nelle more dell’attuazione del decreto attuativo –  l’ampliamento dell’ambito di intervento oggettivo della disciplina golden power ai settori di rilevanza strategica del Regolamento europeo n. 452/2019, consentendo di sottoporre alla preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative, tra l’altro, ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua e la salute, alla sicurezza alimentare, all’accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, all’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
  • prevedono la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d’ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti;
  • estendono, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, il campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali anche ad operazioni intra-europee che richiederanno la preventiva autorizzazione del Governo, nel caso di acquisizione del controllo di asset rientranti nei settori sopra descritti; nel caso di operazioni extra-europee, l’ampliamento, sempre transitorio, riguarderà anche le acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non appartenenti all’Unione europeo, se superiori alla soglia di un milione di euro.

In materia di trasparenza finanziaria, si sono integrati gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 120 del TUF per consentire alla CONSOB di abbassare transitoriamente le soglie rilevanti per le comunicazioni (portandola al 5%) e ampliare anche il novero delle imprese che ne sono soggette, includendovi le società ad azionariato diffuso.

4. Misure fiscali e contabili

Si interviene con norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese. In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il “Cura Italia”.
Nel dettaglio:

  • IVA, ritenute e contributi sospesi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;
  • sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
  • per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), sospensione versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni;
  • ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate

La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto “Cura Italia” viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio.

È esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile.

Inoltre, il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali.

Viene consentito all’Inps di rilasciare un Pin semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto.

Si introducono norme sui “farmaci compassionevoli” (i farmaci non ancora autorizzati), che prevedono l’esclusione all’applicazione di imposte in caso di cessione gratuita.

5. Ulteriori disposizioni

Il decreto prevede, infine:

  • lo spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali). Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie;
  • l’ampliamento, fino al termine dell’anno in corso, dell’operatività del Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva, amministrato in gestione separata dall’Istituto per il Credito Sportivo, includendo anche i finanziamenti per le esigenze di liquidità, attualmente esclusi, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020.
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/vasi-pieni-di-soldi-e-piante-sopra-di-loro_23-2148305933.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-04-07 20:35:252020-04-07 20:41:44Coronavirus: misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese

Prorogate le misure di contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19

2 Aprile 2020/in News ed Eventi, Normativa

Con il DPCM 1° aprile 2020 sono state prorogate fino al 13 aprile 2020 le misure adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19 di cui ai DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Vengono inoltre sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati nonché le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo (art.1, lett d) DPCM 8 marzo come sostituita dal DPCM 1 aprile 2020).

Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/pexels-photo-3735769.jpeg 333 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-04-02 10:29:052020-04-02 10:34:49Prorogate le misure di contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19

Un nuovo decreto-legge per contrastare la diffusione del virus COVID-19

26 Marzo 2020/in News ed Eventi, Normativa

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 il testo del decreto-legge n. 19/2020 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, prevede la possibilità di adottare su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, misure restrittive di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Tra le misure che il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Regioni possono adottare secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, si segnalano in particolare:

-la limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;

-la limitazione o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;

-la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;

-la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;

– la limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;

-la limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

-la limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

-la predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;

-la previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale (art. 1, comma 2).

Per far fronte agli episodi degli ultimi giorni che hanno visto alcune categorie scioperare chiudendo o limitando le loro attività, il nuovo decreto al comma 3 dell’art. 1 prevede che, per tutta la durata dello stato di emergenza (fino al 31 luglio 2020), con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate, può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l’effettività e la pubblica utilità.

Si ricorda infine che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 c.p.

Per le attività commerciali si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni (art. 4, commi 1 e 2).

Il presente decreto è in vigore da oggi 26 marzo 2020.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/scienziato-che-indossa-guanti-protettivi-che-esaminano-i-campioni-di-dna-che-tengono-il-bastoncino-di-cotone-primo-piano_151013-5954.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-03-26 14:48:552020-03-26 14:48:55Un nuovo decreto-legge per contrastare la diffusione del virus COVID-19

MISE: la nuova lista ATECO delle attività consentite

26 Marzo 2020/in News ed Eventi, Normativa

A seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e le sigle sindacali nazionali, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020 sono state apportate alcune modifiche all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020 che riporta la lista delle attività consentite durante questa fase di emergenza sanitaria. 

Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.

Con il decreto del 25 marzo 2020 si è inoltre precisato che:

-le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;

-le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer- telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;

-le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

In allegato al testo del decreto l’elenco dei codici ATECO che sostituisce quello di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/scaffale-di-tubo-e-della-conduttura-dell-impianto-industriale-del-petrolio-con-il-cielo-di-tramonto_168569-2.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-03-26 14:48:002020-03-28 22:37:08MISE: la nuova lista ATECO delle attività consentite

Decretata la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali

23 Marzo 2020/in News ed Eventi, Normativa

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il nuovo decreto con il quale vengono introdotte ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

In particolare, vengono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle giudicate rilevanti per la produzione nazionale (indicate nell’allegato 1), e di quelle che erogano servizi di pubblica utilità o servizi pubblici essenziali.

Resta ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico  di musei e altri istituti e luoghi della cultura, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti.

Le attività produttive che sarebbero sospese in virtù del decreto possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Non sono sospese le attività professionali in relazione alle quali restano ferme le raccomandazioni di cui all’art. 1, punto 7, DPCM 11 marzo 2020.

E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.

Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.

Il Prefetto può sospendere tali attività qualora ritenga che non sussistano le predette condizioni.

Sono inoltre consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

A tutte le persone fisiche è fatto divieto di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Non è più consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/i-camini-del-fumo-delle-fabbriche-e-la-produzione-di-edifici-per-uffici_73101-374.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-03-23 00:14:332020-03-23 07:51:13Decretata la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali

La disciplina dei licenziamenti nel Decreto Cura Italia

19 Marzo 2020/in News ed Eventi, Normativa

L’art. 46 del Decreto “Cura Italia” dispone la sospensione per 60 giorni di tutte le procedure di licenziamento collettivo, ivi comprese quelle pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

La stessa disposizione prevede che il datore di lavoro non possa recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966.

Continuano, invece, ad applicarsi le altre disposizioni in tema di licenziamento.

Nonostante la rubrica dell’art. 46 rechi la dicitura “sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti”, ci corre l’obbligo di segnalare che la disciplina contenuta nella norma in commento nulla dispone in merito a tali procedure.

Ricordiamo che rubrica legis non est lex e pertanto nell’incerto quadro venuto a delinearsi propendiamo per una lettura particolarmente prudente dell’art. 46 summenzionato.

Allo stato riteniamo, dunque, che decorrano senza alcuna sospensione i termini per impugnare i licenziamenti già comunicati e quelli che saranno eventualmente intimati.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/02/domino-di-legno-di-caduta-di-arresto-della-mano-dell-uomo-d-affari-concetto-di-controllo-del-rischio-di-affari-pianificazione-e-strategia-di-rischio-di-affari_44680-118.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-03-19 14:17:132020-03-19 14:17:13La disciplina dei licenziamenti nel Decreto Cura Italia
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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