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Archivio per categoria: Normativa

Un nuovo decreto-legge per contrastare la diffusione del virus COVID-19

26 Marzo 2020da admin

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 il testo del decreto-legge n. 19/2020 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, prevede la possibilità di adottare su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, misure restrittive di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Tra le misure che il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Regioni possono adottare secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, si segnalano in particolare:

-la limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;

-la limitazione o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;

-la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;

-la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;

– la limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l’erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;

-la limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

-la limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

-la predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;

-la previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale (art. 1, comma 2).

Per far fronte agli episodi degli ultimi giorni che hanno visto alcune categorie scioperare chiudendo o limitando le loro attività, il nuovo decreto al comma 3 dell’art. 1 prevede che, per tutta la durata dello stato di emergenza (fino al 31 luglio 2020), con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalità, le parti sociali interessate, può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l’effettività e la pubblica utilità.

Si ricorda infine che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 c.p.

Per le attività commerciali si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni (art. 4, commi 1 e 2).

Il presente decreto è in vigore da oggi 26 marzo 2020.

Il testo del decreto legge

  • D.L. 25 MARZO 2020 N. 19
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/scienziato-che-indossa-guanti-protettivi-che-esaminano-i-campioni-di-dna-che-tengono-il-bastoncino-di-cotone-primo-piano_151013-5954.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-03-26 14:48:552020-03-26 14:48:55Un nuovo decreto-legge per contrastare la diffusione del virus COVID-19
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MISE: la nuova lista ATECO delle attività consentite

26 Marzo 2020da admin

A seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e le sigle sindacali nazionali, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020 sono state apportate alcune modifiche all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020 che riporta la lista delle attività consentite durante questa fase di emergenza sanitaria. 

Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.

Con il decreto del 25 marzo 2020 si è inoltre precisato che:

-le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;

-le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer- telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;

-le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

In allegato al testo del decreto l’elenco dei codici ATECO che sostituisce quello di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020.

Il testo del decreto

  • DM-MiSE-25-03-20
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/scaffale-di-tubo-e-della-conduttura-dell-impianto-industriale-del-petrolio-con-il-cielo-di-tramonto_168569-2.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-03-26 14:48:002020-03-28 22:37:08MISE: la nuova lista ATECO delle attività consentite
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Decretata la sospensione delle attività produttive industriali e commerciali

23 Marzo 2020da admin

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il nuovo decreto con il quale vengono introdotte ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

In particolare, vengono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle giudicate rilevanti per la produzione nazionale (indicate nell’allegato 1), e di quelle che erogano servizi di pubblica utilità o servizi pubblici essenziali.

Resta ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico  di musei e altri istituti e luoghi della cultura, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti.

Le attività produttive che sarebbero sospese in virtù del decreto possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Non sono sospese le attività professionali in relazione alle quali restano ferme le raccomandazioni di cui all’art. 1, punto 7, DPCM 11 marzo 2020.

E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.

Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.

Il Prefetto può sospendere tali attività qualora ritenga che non sussistano le predette condizioni.

Sono inoltre consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

A tutte le persone fisiche è fatto divieto di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Non è più consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Il testo del DPCM 22 marzo 2020

  • DPCM 22 marzo 2020
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La disciplina dei licenziamenti nel Decreto Cura Italia

19 Marzo 2020da admin

L’art. 46 del Decreto “Cura Italia” dispone la sospensione per 60 giorni di tutte le procedure di licenziamento collettivo, ivi comprese quelle pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

La stessa disposizione prevede che il datore di lavoro non possa recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966.

Continuano, invece, ad applicarsi le altre disposizioni in tema di licenziamento.

Nonostante la rubrica dell’art. 46 rechi la dicitura “sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti”, ci corre l’obbligo di segnalare che la disciplina contenuta nella norma in commento nulla dispone in merito a tali procedure.

Ricordiamo che rubrica legis non est lex e pertanto nell’incerto quadro venuto a delinearsi propendiamo per una lettura particolarmente prudente dell’art. 46 summenzionato.

Allo stato riteniamo, dunque, che decorrano senza alcuna sospensione i termini per impugnare i licenziamenti già comunicati e quelli che saranno eventualmente intimati.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/02/domino-di-legno-di-caduta-di-arresto-della-mano-dell-uomo-d-affari-concetto-di-controllo-del-rischio-di-affari-pianificazione-e-strategia-di-rischio-di-affari_44680-118.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-03-19 14:17:132020-03-19 14:17:13La disciplina dei licenziamenti nel Decreto Cura Italia
donna con portatile
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Nuove disposizioni in tema di smart working nel Decreto Cura Italia

19 Marzo 2020da admin

Il Decreto “Cura Italia” ha implementato alcune delle misure in tema di smart working introdotte in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale.

In particolare, l’art. 39, primo comma, sancisce il diritto per i lavoratori dipendenti gravemente disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona affetta da grave disabilità a svolgere, fino al 30 aprile 2020, la prestazione di lavoro in modalità agile.

Tale diritto è accordato a condizione che lo smart working sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Il secondo comma, invece, stabilisce una priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per i  lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2017/11/pexels-photo-267569-1.jpeg 3840 5760 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-03-19 14:16:482020-03-19 14:16:48Nuove disposizioni in tema di smart working nel Decreto Cura Italia
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Gli ammortizzatori sociali nel Decreto Cura Italia

19 Marzo 2020da admin

Le disposizioni contenute nel c.d. decreto “cura Italia” in tema di ammortizzatori sociali sono consistenti e rivolte ad un’ampia platea di datori di lavoro.

L’intervento si suddivide in un primo nucleo di disposizioni correlate al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e all’assegno ordinario (artt. 19-21) e in un’altra disposizione dedicata alla Cassa integrazione in deroga (art. 22).

I primi due strumenti di sostegno del reddito (CIGO e assegno ordinario) sono disciplinati dal D. Lgs. n. 148/2015: la CIGO prevede un trattamento che integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti; l’assegno ordinario ha il medesimo fine ed è una prestazione erogata dai Fondi di solidarietà.

Il decreto prevede una causale unica dedicata, Covid-19, attivabile con procedura semplificata e senza limiti di accesso.

La durata degli interventi correlati al Covid-19, per espressa previsione, non sono conteggiati ai fini dei limiti massimi di utilizzo degli ammortizzatori sociali.

Interessante è la facoltà, per chi è attualmente beneficiario di Cassa Integrazione Straordinaria o di un assegno di solidarietà, di sospenderne temporaneamente l’erogazione per accedere alla CIG ordinaria o all’assegno ordinario con causale Covid-19.

Quanto alla Cassa integrazione in deroga, questa viene concessa a tutte le aziende che non rientrano nei suddetti trattamenti.

Si segnala che la gestione delle domande è demandata alle Regioni e Province autonome, le quali si vedranno ripartite le risorse da parte di un emanando decreto interministeriale.

Le Regioni e Province autonome dovranno, altresì, stipulare preventivamente (anche in via telematica) un accordo quadro con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro (tale accordo non è richiesto solo per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti).

Si tratta, dunque, di adempimenti che comporteranno inevitabilmente ad un differimento del momento di entrata a regime del trattamento.

Da notare che il decreto fa salve le previsioni già emanate in tema di Cassa integrazione in deroga nella zona rossa e nella zona gialla (d.l. 2 marzo 2020, n. 9).

In generale, l’intervento di urgenza si caratterizza per una semplificazione delle procedure ordinarie e per una estensione dell’ambito soggettivo di applicazione delle misure di sostegno.

Attraverso tali interventi, dunque, viene garantito l’accesso agli ammortizzatori sociali a tutte le aziende, a prescindere dalla consistenza dimensionale e al settore di appartenenza, consentendo l’intervento di integrazione alla generalità dei lavoratori subordinati, con l’unica eccezione dei lavoratori domestici.

Sussiste, comunque, un limite massimo di spesa, la cui congruità potrà essere valutata soltanto al momento dell’utilizzo di tali strumenti.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/solidarietà.jpeg 1300 1605 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-03-19 10:41:332020-03-19 10:41:33Gli ammortizzatori sociali nel Decreto Cura Italia
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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