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Archivio per categoria: Prassi

INPS: le istruzioni per la fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e dei permessi l. n. 104/1992

26 Marzo 2020da admin

Con la circolare n. 45 del 25 marzo 2020 l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e di permessi indennizzati di cui alla legge n. 104/1992, introdotti dagli articoli 23 e 24 del c.d. Decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020).

In particolare, l’INPS ha chiarito che il nuovo congedo COVID-19 garantisce ai genitori maggiori tutele rispetto a quelle di cui possono ordinariamente beneficiare per la cura dei figli avvalendosi del congedo parentale.

Le principali novità rispetto alla misura ordinaria del congedo parentale riguardano:

– le nuove percentuali di indennizzo per fasce di età dei figli;

– la tutela oltre i massimali ordinari.

Il nuovo congedo COVID-19, nel caso in cui sia chiesto per un figlio fino ai 12 anni di età, riconosce ai genitori un’indennità pari al 50% della retribuzione (contro l’indennità pari al 30% riconosciuta in caso di fruizione del normale congedo, peraltro subordinata alla presenza di particolari condizioni anagrafiche e reddituali).

La possibilità di fruire del congedo COVID-19 è inoltre riconosciuta anche nei casi in cui la tutela del congedo parentale non sia più fruibile e, nello specifico, ai genitori che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale (art. 32 del d.lgs n. 151/2001) e ai genitori che abbiano figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni (seppur senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa).

I genitori lavoratori con figli di età fino ai 12 anni che vogliano fruire del congedo COVID-19, sia a conguaglio che a pagamento diretto, devono presentare istanza al proprio datore di lavoro e all’Istituto, utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti.

I medesimi genitori, nel caso in cui abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti per l’ordinario congedo parentale, possono astenersi dal lavoro e fruire del congedo COVID-19.

L’INPS  ha precisato che nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda, i relativi datori di lavoro devono consentire la fruizione del congedo COVID-19 e provvedere al pagamento della relativa indennità, fermo restando l’onere per i genitori, non appena sarà completato l’adeguamento delle procedure informatiche, di presentare apposita istanza all’Istituto.

La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020.

I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni devono presentare domanda di congedo COVID-19 solamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.

I datori di lavoro comunicheranno all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso UniEmens, ovvero, per il settore agricolo, relativamente al primo trimestre 2020, con il flusso DMAG, utilizzando i codici evento appositamente introdotti a tal fine, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 8 della presente circolare.

In ordine ai permessi di cui all’art. 33 della l. n. 104/1992, la circolare ha precisato che in base all’art. 24 del d.l. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), i soggetti aventi diritto ai permessi in questione potranno godere, in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi.

I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista.

Le 12 giornate di cui all’articolo 24 del d.l. n. 18/2020 così come i tre giorni ordinariamente previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, possono essere fruiti anche frazionandoli in ore.

Ai fini della frazionabilità in ore delle ulteriori 12 giornate di permesso di cui alla norma in commento, restano fermi gli algoritmi di calcolo forniti nei messaggi n. 16866/2007 e n. 3114/2018 per la quantificazione del massimale orario dei 3 giorni ordinariamente previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, sia in caso di lavoro a tempo pieno sia in caso di lavoro part-time.

 

Il testo della circolare

  • Circolare INPS n. 45 del 25-03-2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/gruppo-di-persone-in-possesso-di-documenti-finanziari-sulle-armi_151013-5095.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-03-26 14:47:142020-03-26 14:47:14INPS: le istruzioni per la fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e dei permessi l. n. 104/1992
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INPS: le prime indicazioni operative per le domande di CIGO e assegno ordinario

24 Marzo 2020da admin

Nelle more della pubblicazione della circolare che fornirà le relative istruzioni amministrative, l’INPS con il messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020 ha fornito le prime indicazioni operative in merito alle modalità di presentazione delle domande di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario e di assegno ordinario previsti dal c.d. Decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020).

Nello specifico, l’INPS ha chiarito che le domande per accedere alle prestazioni di CIGO e all’assegno ordinario dovranno essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, accedendo al portale INPS (https://www.inps.it) ed utilizzando la nuova causale denominata «COVID-19 nazionale».

Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, l’Istituto ha precisato che per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo compreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio (23 marzo 2020), il dies a quo coincide con la predetta data di pubblicazione.

Pertanto il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e del 23 marzo 2020 è neutralizzato.

Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo al 23 marzo 2020, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà invece le regole ordinarie e, pertanto, è individuata nella data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
L’INPS ha inoltre riepilogato le novità introdotte dal Decreto Cura Italia ricordando che:
  • le domande di prestazione di CIGO e di assegno ordinario possono essere presentate per una durata massima di 9 settimane, comprese nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;
  • detto periodo non sarà inserito nel computo del biennio mobile né del quinquennio mobile di cui al D.lgs n. 148/2015;
  • il periodo non è conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile;
  • per i lavoratori interessati dall’evento non viene valutata l’anzianità lavorativa, bensì devono risultare in forza presso l’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
  • non deve essere compilata la relazione tecnica di cui all’articolo 2, comma 1, del D.M. n. 95442/2016, né allegata la scheda causale né altre dichiarazioni, fatta eccezione per l’elenco dei lavoratori beneficiari della prestazione;
  • non è dovuto il contributo addizionale.

Concludendo l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha chiarito che i datori di lavoro che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario o hanno presentato domanda di CIGO/assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi altra causale (ad esempio, crisi, calo di commesse, etc.), possono, qualora ne abbiano i requisiti, ripresentare la domanda di CIGO o di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite.

In caso di concessione, l’Istituto provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti.

 

Il messaggio INPS n. 1321 del 23 marzo 2020

  • Messaggio INPS n. 1321 23:3:2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/gente-di-affari-che-firma-un-contratto_1098-21026.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-03-24 19:01:312020-03-28 22:38:16INPS: le prime indicazioni operative per le domande di CIGO e assegno ordinario
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Cassa integrazione in deroga: l’accordo quadro della Regione Toscana

20 Marzo 2020da admin

La Regione Toscana, al fine di ridurre gli impatti negativi per i lavoratori e i datori di lavoro conseguenti all’adozione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha sottoscritto con le Parti Sociali presenti nella Conferenza Regionale Permanente Tripartita l’accordo quadro in merito all’utilizzo della Cassa Integrazione in Deroga ai sensi dell’art. 22, d.l. n. 18/2020.

Per l’operatività della Cassa Integrazione in deroga è però necessario attendere il decreto interministeriale di riparto delle risorse assegnate a livello nazionale (art. 22, comma 3, d.l. n. 18/2020).

In allegato il testo dell’accordo.

L'accordo quadro della Regione Toscana

  • Accordo parti sociali 2020 COVID19 18_03_2020_def
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/uomini-d-affari-stringendo-la-mano-durante-una-riunione_1423-87.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-03-20 16:22:282020-03-20 16:48:25Cassa integrazione in deroga: l'accordo quadro della Regione Toscana
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INPS: le indicazioni per le domande di CIGO e di assegno ordinario nelle prime “zone rosse”

13 Marzo 2020da admin

Con il messaggio n. 1118 del 12 marzo 2020 l’INPS ha fornito le prime indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione delle prestazioni di integrazione salariale disciplinate dagli artt. 13 e 14 del d. l. n. 9/2020.

Le domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario possono essere presentate dai datori di lavoro, con la nuova causale denominata “COVID-19 d.l. n. 9/2020”, esclusivamente nei seguenti casi:

a) se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi site nei Comuni di cui all’ allegato 1 DPCM 1 marzo 2020;

b) se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi collocate al di fuori dei Comuni del citato allegato 1, con riferimento ai soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa stessa.

Le domande di accesso alla cassa integrazione ordinaria e all’assegno ordinario con la causale sopra indicata devono essere presentate alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all’ubicazione dell’unità produttiva, esclusivamente in via telematica, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (art. 13, comma. 1, d.l. 9/2020).

Le imprese beneficiarie di integrazioni salariali straordinarie (ad esempio, per contratto di solidarietà o per riorganizzazione) che hanno unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19 individuate nell’allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020 che devono sospendere il programma di CIGS a causa del blocco totale dell’attività lavorativa, possono invece richiedere l’integrazione salariale ordinaria con causale “COVID-19 – interruzione CIGS d. l. n.9/2020”.

La CIGO potrà essere autorizzata, previa adozione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su istanza aziendale, di un decreto che disponga l’interruzione della CIGS in atto per impossibilità di completare il programma previsto (art. 14, d.l. n. 9/2020).

 

Il messaggio dell'INPS

  • Messaggio numero 1118 del 12-03-2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/documento-della-tenuta-della-mano-dell-avvocato-maschio-sullo-scrittorio-nell-aula-di-tribunale_23-2147898384.jpg 352 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-03-13 11:26:312020-03-13 11:27:33INPS: le indicazioni per le domande di CIGO e di assegno ordinario nelle prime "zone rosse"
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INL: i chiarimenti sulla sospensione dei termini di pagamento

12 Marzo 2020da admin

Con la nota dell’11 marzo 2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni in merito alle misure introdotte dal d.l. n. 9/2020 e dal d.l. n. 11/2020 aventi effetti sulle attività istituzionali di competenza dello stesso INL.

In particolare, in ordine all’art. 2 d.l. n. 9/2020 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione), l’INL ha chiarito che la disposizione sospende i termini dei versamenti, che scadono nel periodo 21  febbraio-30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del d.l. n. 78/2010 (conv. da l. n. 122/2010) di competenza dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Quanto all’art. 5 d.l. n. 9/2020 (Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria) invece è stato precisato che la disposizione sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.

I versamenti riprenderanno dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e  interessi.

Le disposizioni sopra indicate (articoli 2 e 5 del d.l. n.9/2020), trovano applicazione, per espressa previsione delle norme, nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data, avevano la sede legale o operativa nei  medesimi comuni.

Per quanto riguarda invece le misure che hanno effetto su tutto il territorio nazionale, l’INL ha chiarito che in virtù dell’art. 8 d.l. n. 9/2020 (Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero), per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 aprile 2020, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

 

 

 

Il testo della nota

  • INL nota 11.3.2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/mani-dell-esecutivo-maschio-che-mostrano-contratto-al-partner-femminile-alla-riunione_1262-12338.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-03-12 12:57:512020-03-12 12:57:51INL: i chiarimenti sulla sospensione dei termini di pagamento
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Emergenza COVID-19: smart working anche per le pubbliche amministrazioni

9 Marzo 2020da admin

Con la circolare n. 1 del 4 marzo 2020 il Ministro per la pubblica amministrazione ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di implementazione delle misure normative e sugli strumenti, anche informatici, a cui le pubbliche amministrazioni possono ricorrere per incentivare il ricorso a modalità più adeguate e flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa.

Nello specifico, la circolare precisa che per effetto delle modifiche apportate all’art. 14, l. n. 124/2015 dal recente d.l. n.9/2020 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” è superato il regime sperimentale dell’obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura opera a regime.

Tra le misure e gli strumenti a cui le pubbliche amministrazioni possono ricorrere per incentivare l’utilizzo di modalità flessibili di svolgimento a distanza della prestazione lavorativa si evidenzia l’importanza:

-del ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, in un’ottica di progressivo superamento del telelavoro;

-dell’utilizzo di soluzioni “cloud” per agevolare l’accesso condiviso a dati, informazioni e documenti;

-del ricorso a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e call conference);

-del ricorso alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, a fronte dell’indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell’amministrazione, garantendo adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni;

-dell’attivazione di un sistema bilanciato di reportistica interna ai fini dell’ottimizzazione della produttività anche in un’ottica di progressiva integrazione con il sistema di misurazione e valutazione della performance.

Le amministrazioni sono invitate a comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica le misure adottate entro il termine di sei mesi.

Il testo della circolare

  • Circolare_n_1_2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/pexels-photo-3774680.jpeg 238 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-03-09 16:54:242020-03-09 16:54:24Emergenza COVID-19: smart working anche per le pubbliche amministrazioni
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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