Le telecamere nascoste sul luogo di lavoro: niente di nuovo sotto il sole?

Circa un mese fa (con la decisione del 17 ottobre 2019), la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito che non lede il diritto alla riservatezza e costituisce quindi una misura proporzionata l’installazione di videocamere nascoste all’insaputa dei dipendenti se vi sono fondati sospetti di furti commessi dai lavoratori, se l’area oggetto di ripresa (aperta al pubblico) e il numero di lavoratori coinvolti sono circoscritti, se le riprese hanno durata limitata nel tempo, sono finalizzate esclusivamente all’individuazione dei responsabili delle perdite subite e se non vi è la possibilità di ricorrere a mezzi alternativi meno intrusivi.

Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte Europea, il direttore di un supermercato spagnolo, dopo aver notato delle incongruenze tra scorte di magazzino e vendite ed aver accertato perdite per circa 82mila euro nell’arco di cinque mesi, aveva fatto installare delle videocamere, di cui alcune visibili, orientate verso le entrate e le uscite, ed altre nascoste, dirette verso le casse.

Le videoriprese, protrattesi per 10 giorni, avevano rilevato una serie di furti di merce che avevano portato al licenziamento di 14 dipendenti tra cassieri e addetti alle vendite.

Cinque dei lavoratori licenziati, esperiti i rimedi interni, hanno adito la Corte EDU sostenendo che la decisione del datore di lavoro di licenziarli era fondata su immagini acquisite illegittimamente, in violazione del loro diritto al rispetto della vita privata, come garantito dall’art. 8 della Convenzione

Il Garante per la Privacy, intervenuto con comunicato stampa del 17 ottobre 2019, ha precisato che alla luce di quanto statuito dalla Corte Europea, la videosorveglianza occulta “è ammessa solo in quanto extrema ratio, a fronte di’ gravi illeciti’ e con modalità spazio-temporali tali da limitare al massimo l’incidenza del controllo sul lavoratore” e “non può dunque diventare una prassi ordinaria”.

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Contratto a termine stipulato presso l’Ispettorato: il chiarimento dell’INL

Con la nota 17 settembre 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si è espresso in merito alla possibilità di procedere alla stipulazione “assistita” di un nuovo contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 81/2015, qualora quest’ultimo non indichi le causali introdotte dal c.d. Decreto Dignità o non sia rispettoso del termine dilatorio previsto dal comma 2 dell’art. 21 del medesimo decreto legislativo.

Secondo l’Ispettorato Nazionale deve considerarsi legittima la decisione dell’Ente interregionale di non procedere alla stipula assistita di un contratto a termine in assenza di una causale.

Infatti, sebbene l’intervento dell’Ispettorato del lavoro non comporti effetti “certificativi” in ordine alla effettiva sussistenza della causale, limitandosi alla verifica della completezza e correttezza formale del contenuto del contratto ed alla genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione dello stesso, tuttavia non appare ammissibile il ricorso alla procedura laddove la causale manchi del tutto, in contrasto con quanto disposto da norme imperative.

Parimenti, secondo tale orientamento, non è possibile procedere alla stipula di un nuovo contratto a termine in violazione dei termini dilatori di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81/2015.

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Rappresentatività sindacale: siglata la convenzione tra Inps, Inl, Confindustria, Cgil, Cisl, Uil

In data 19 settembre 2019 INPS, INL, Confindustria, CGIL, CISL, UIL hanno sottoscritto la convenzione attuativa del Testo Unico sulla Rappresentanza.

In particolare, la Convenzione rinnova all’INPS l’affidamento delle attività di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato associativo e affida all’INPS e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro l’attività di raccolta del dato elettorale, fornendo specifiche indicazioni operative.

Nella Convenzione si ribadisce che il tema della rappresentanza e della rappresentatività sindacale e il monitoraggio della contrattazione collettiva nel settore privato costituiscono elementi fondamentali per la regolazione e l’attuazione di gran parte della disciplina in materia lavoristica e previdenziale e per lo svolgimento dei compiti di controllo da parte delle Amministrazioni pubbliche.

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Collocamento obbligatorio: le linee guida del Ministero per la Pubblica Amministrazione

Con la Direttiva del 24 giugno 2019, n. 1 il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha fornito chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette.

In particolare, la Direttiva ha precisato quali siano i beneficiari della normativa – facenti parte quindi delle c.d. categorie protette – e le modalità attraverso cui procedere alla loro assunzione presso le amministrazioni pubbliche.

L’emanazione del provvedimento si è resa necessaria al fine di garantire una corretta e omogenea applicazione della complessa normativa di riferimento.

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Controlli a distanza: l’interpello del Ministero

Con interpello 8 maggio 2019, n. 3 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti ai quesiti posti dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro concernenti l’autorizzazione amministrativa ex art. 4, c. 1, legge n. 300/1970.

In particolare, il Ministero ha chiarito che non è configurabile l’istituto del silenzio-assenso in caso di richiesta di autorizzazione inoltrata all’Ispettorato, occorrendo l’emanazione di un provvedimento espresso di accoglimento ovvero di rigetto della relativa istanza.

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Pensione anticipata e quota 100: chiarimenti INPS

Con il messaggio 16 aprile 2019, n. 1551 l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in relazione ai dubbi interpretativi sollevati dalle nuove disposizioni in tema di pensione anticipata e quota 100.

La materia, com’è noto, è stata oggetto di intervento normativo ad opera del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Già prima dell’emanazione della legge di conversione, l’INPS aveva fornito alcune delucidazioni sulle misure pensionistiche di recente introduzione attraverso la Circolare n. 11 del 29 gennaio 2019.