Condotte extralavorative e licenziamento
Con la decisione 26 marzo 2019, n. 8390 la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore in seguito a condanna definitiva per il reato di minaccia grave in danno di un terzo estraneo al rapporto di lavoro.
Secondo il Supremo Collegio la condotta extra-lavorativa non ha avuto un riflesso diretto sulla funzionalità del rapporto, né sul vincolo fiduciario, non avendo compromesso le aspettative di un futuro puntuale adempimento dell’obbligazione lavorativa.
In particolare, la minaccia pronunciata fuori dall’ambiente lavorativo e nei confronti di soggetti estranei avrebbe una valenza diversa rispetto a quella proferita nei confronti del datore di lavoro perché non andrebbe ad incidere sugli obblighi di collaborazione, fedeltà e subordinazione cui è tenuto il dipendente nei confronti di un suo superiore.
Dunque, secondo gli interpreti, il comportamento tenuto dal lavoratore non può costituire giusta causa di licenziamento, non potendo essere qualificato come gravemente lesivo delle norme dell’etica e del vivere civile.
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