In caso di reintegrazione sorge il diritto del datore di lavoro alla restituzione dell’indennità sostitutiva del preavviso
Cass., 28 giugno 2026, n. 22187
Nel giudizio di opposizione al precetto relativo alla parte non corrisposta dell’indennità risarcitoria dovuta in forza di una sentenza di condanna alla reintegrazione, la società datrice aveva sostenuto che l’importo richiesto dal lavoratore corrispondesse all’indennità sostitutiva del preavviso già versata al momento del licenziamento, da opporre quindi in compensazione. I giudici di merito avevano respinto tale tesi, ritenendo che il controcredito avrebbe dovuto essere fatto valere nel giudizio di impugnazione del licenziamento e che, essendo relativo a un fatto precedente alla formazione del titolo esecutivo, non potesse incidere su di esso in quanto non opponibile a causa della preclusione del giudicato.
La Cassazione chiarisce invece che il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso presuppone la cessazione del rapporto di lavoro e risulta incompatibile con la sua riattivazione mediante reintegrazione. È proprio la reintegrazione, e la ricostituzione del rapporto di cui è causa, a far sorgere il diritto del datore alla restituzione dell’indennità di preavviso, sicché tale credito – essendo logicamente e temporalmente successivo alla formazione del titolo che ha ricostruito il rapporto – può essere fatto valere anche in compensazione nell’ambito dell’opposizione all’esecuzione forzata promossa dal lavoratore.



