Le prime due sentenze sulla partecipazione gestionale nel vigore della l. n. 76/2025
Trib. Roma, 14 luglio 2026
Trib. Rieti, 22 luglio 2026
Il Tribunale di Roma, rigettando il ricorso presentato da una organizzazione sindacale, ha avuto modo di pronunciarsi per la prima volta su un caso di partecipazione gestionale. La controversia originava infatti dall’unica esperienza partecipativa nell’ordinamento italiano, in cui sia stata prevista l’inserzione di un rappresentante dei lavoratori nel Consiglio di Amministrazione della società. Nel caso di specie si tratta di una società a controllo pubblico del Comune di Rieti che aveva già introdotto unilateralmente, con una mera modifica statutaria, tale forma di partecipazione organica prima dell’approvazione della legge n. 76/2025. Entrata in vigore la legge sulla partecipazione dei lavoratori la società ha introdotto un regolamento elettorale in accordo solo con alcune organizzazioni sindacali. Sui potenziali profili di discriminatorietà dei requisiti per l’elettorato passivo (anzianità, permessi, distacco, pensionamento nel corso del mandato etc.) fissati da tale regolamento si è concentrato il ricorso ex art. 28, d. lgs. n. 150/2011 presentato dal sindacato, che è stato rigettato dal giudice di Roma, il quale ha escluso la sussistenza del carattere discriminatorio dei suddetti limiti del regolamento elettorale.
Il Tribunale di Rieti invece, sempre con riferimento alla medesima vicenda, ha accolto un ricorso ex art. 28 Stat. Lav. dichiarando l’antisindacalità della condotta datoriale consistente nella determinazione unilaterale del già citato regolamento elettorale, non fatto oggetto di contrattazione collettiva – come invece è previsto dall’art. 4, c. 2 della legge cit. – ma soltanto inviato dalla società alle categorie delle organizzazioni sindacali con la mera richiesta di pareri e osservazioni.



