Se manca la contestazione dell’illecito disciplinare si applica la tutela reintegratoria
Cass., 1° giugno 2026, n. 17208
La Cassazione, confermando la decisione dei giudici di merito che avevano disposto la reintegrazione del lavoratore, chiarisce che un licenziamento disciplinare intimato senza alcuna preventiva contestazione degli addebiti non integra una semplice violazione dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori – che, nel regime del d. lgs. n. 23/2015, condurrebbe all’applicazione della sola tutela indennitaria – bensì determina l’assoluta inesistenza del procedimento disciplinare. Nel ribadire tale suo consolidato orientamento, sviluppato però principalmente con riguardo all’art. 18 Stat. Lav., la Corte rileva che la mancanza, accertata in fatto nel giudizio di merito, della contestazione equivale per analogia alla inesistenza del fatto contestato e dell’intero procedimento – e non solo alla violazione delle norme che lo disciplinano – con la conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata prevista ex art. 3, c. 2, d. lgs. n. 23/2015.



