Sicurezza delle macchine: l’imprudenza del lavoratore non salva il datore se le protezioni sono manomesse
Cass., sez. IV penale, 14.9.2026, n. 33556
Con sentenza del 14 settembre 2026, la IV Sezione penale della Cassazione è tornata sul rapporto fra comportamento imprudente del lavoratore e responsabilità datoriale.
Il lavoratore si era infortunato mentre puliva un’impastatrice industriale. Il datore sosteneva che avrebbe dovuto scollegare l’alimentazione elettrica, come gli era stato insegnato.
Dall’accertamento era però emerso che i sistemi di protezione e interblocco della macchina erano stati manomessi o disattivati.
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ribadito che una condotta imprudente del lavoratore non interrompe il nesso causale quando rimane nell’ambito delle mansioni affidate e l’infortunio è stato reso possibile dall’assenza o inefficienza delle protezioni che avrebbero dovuto governare proprio quel rischio. I due livelli di prevenzione non sono alternativi.
Il datore deve da un lato assicurare istruzioni e formazione al lavoratore, ma ciò non vale ad esimerlo dal garantire anche efficienza, manutenzione ed effettivo funzionamento dei dispositivi di sicurezza.



