Trasferte e licenziamento
Con la decisione 20 marzo 2018, n. 6896 la Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo il licenziamento intimato al dipendente che aveva rifiutato di effettuare trasferte senza addurre valide giustificazioni.
Il Supremo Collegio ha ribadito che la trasferta si distingue dal trasferimento poiché consiste in un’assegnazione temporanea del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale; tale assegnazione, peraltro, è disposta nell’interesse e su disposizione unilaterale del datore di lavoro. Dunque è irrilevante che il lavoratore manifesti la propria disponibilità, così come non rileva il fatto che il dipendente svolga mansioni identiche a quelle espletate presso l’abituale sede di lavoro.
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