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Archivio per categoria: Giurisprudenza

Il sindacato che ha avviato le elezioni delle RSU non ha il potere di revocarle

4 Giugno 2026/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., 5.5.2026, n. 12815

La Corte di Cassazione ha confermato l’antisindacalità della condotta di un datore di lavoro consistente nel rifiuto di fornire a un sindacato sia l’elenco dei dipendenti aventi diritto al voto sia l’indicazione di locali ove svolgere le elezioni, opposto sulla base della supposta decadenza della RSU che si sarebbe perfezionata in seguito alla revoca della procedura elettiva effettuata dallo stesso sindacato – firmatario dell’accordo interconfederale del 1994 in materia – che l’aveva avviata. Nel rigettare il ricorso del datore di lavoro la Corte ha quindi enunciato anche il principio di diritto per cui in tema di elezione delle RSU, l’Accordo Interconfederale 27.7.1994 non consente alcun potere di revoca o sospensione della procedura elettorale all’organizzazione sindacale che ha avviato la competizione elettorale, in quanto dalla stessa lettura delle disposizioni negoziali si evince che una volta che il sindacato avvia il rinnovo delle elezioni delle RSU perde anche ogni tipo di iniziativa e/o impulso nell’ambito del procedimento elettorale in quanto ogni fase viene sorvegliata e regolata esclusivamente da un soggetto terzo, il Comitato elettorale, assegnatario di tutti i compiti di verifica e regolare svolgimento della competizione elettorale sino alla conclusione di essa.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/12/3.png 1024 1024 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-06-04 13:01:572026-06-04 13:01:57Il sindacato che ha avviato le elezioni delle RSU non ha il potere di revocarle

Ancora sul comporto di malattia differenziato per il lavoratore disabile: qualche novità dalla Cassazione

4 Giugno 2026/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., 11 maggio 2026, n. 13734

La Cassazione torna sul licenziamento per superamento del comporto del lavoratore disabile.

La Corte conferma che l’applicazione indifferenziata del periodo di comporto può integrare una discriminazione indiretta quando non tenga conto del rischio di maggiore morbilità connesso alla disabilità.

Tuttavia il punto più interessante è l’accoglimento del terzo motivo di ricorso.

Secondo la Cassazione, la malattia non coincide automaticamente con la disabilità. Il giudice deve accertare:

  1. il carattere duraturo della patologia;
  2. l’idoneità della stessa a ostacolare la piena partecipazione del lavoratore alla vita professionale;
  3. il nesso causale tra la disabilità e le assenze computate nel periodo di comporto.

Nel caso esaminato, questi accertamenti non erano stati svolti in modo sufficiente. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio.

Rilevante anche il passaggio sulla questione di costituzionalità dell’art. 18, comma 1, Statuto dei lavoratori: la Cassazione la dichiara inammissibile per difetto di rilevanza, ma lascia intendere che potrà essere eventualmente valutata dal giudice del rinvio, qualora il licenziamento venga nuovamente qualificato come discriminatorio.

Una decisione importante che dimostra la particolare difficoltà di un tema che non è ancora stato messo bene a fuoco.

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/01/lavoratori-con-disabilita.jpg 832 1472 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-06-04 13:01:392026-06-04 13:01:39Ancora sul comporto di malattia differenziato per il lavoratore disabile: qualche novità dalla Cassazione

Nulle le clausole di “remotizzazione” del patto di non concorrenza

4 Giugno 2026/in Giurisprudenza

Trib. Milano, 2 aprile 2026

Pronunciandosi sul reclamo proposto dal lavoratore avverso l’ordinanza cautelare che aveva inibito al lavoratore lo svolgimento di attività in asserita violazione del patto di non concorrenza, il Tribunale di Milano l’ha riformata concludendo per il rigetto delle domande cautelari della società.

I giudici hanno dichiarato nullo il patto di non concorrenza per la violazione dei limiti territoriali previsti ex art. 2125 c.c., prevedendo infatti il patto un limite territoriale riferito non solo al luogo in cui si svolge fisicamente l’attività, ma anche al luogo in cui essa produca in tutto o in parte i propri effetti, a prescindere dalla presenza fisica del lavoratore in tale luogo e a prescindere dalla sede del datore di lavoro.

Tale clausola, c.d. di “remotizzazione”, si fonda sull’assunto che gli attuali mezzi tecnologici consentono una dissociazione tra il luogo in cui può essere eseguita l’attività e il luogo in cui essa può essere utilizzata o in cui produce comunque i suoi effetti.

Ad avviso del Tribunale però essa costituisce una patente violazione del limite geografico, in quanto il limite territoriale diventa indeterminato con conseguente impossibilità per il lavoratore di espletare un’attività lavorativa che gli consenta di conservare la propria professionalità.

Nel caso di specie quindi l’indeterminabilità del luogo rende il patto nullo, in quanto, come precisano i giudici, nell’art. 2125 c.c. il legislatore individua precise cause di nullità del patto di non concorrenza, fra le quali la mancata pattuizione di un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e/o la mancata individuazione di “limiti di luogo”, ossia di un preciso ambito territoriale dell’obbligo di non facere assunto dal dipendente.

Si tratta quindi di una disciplina speciale, che pertanto esclude quella generale della nullità parziale ex art. 1419 c.c., atteso che il legislatore ha compiuto “a monte” la sua valutazione di essenzialità di quelle clausole sul piano funzionale dello specifico patto: l’indeterminatezza del corrispettivo, così come quella dei limiti di luogo del vincolo, determina la nullità dell’intero patto, a prescindere da ogni valutazione di essenzialità in concreto della singola clausola.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2024/07/impug-e1721055374656.jpg 446 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-06-04 12:04:152026-06-04 12:04:15Nulle le clausole di “remotizzazione” del patto di non concorrenza

Per la pensione di vecchiaia devono considerarsi anche i periodi lavorati in altri Stati membri

4 Giugno 2026/in Giurisprudenza

Corte di Giustizia dell’Ue, 21 maggio 2026, C-717/24

Con la sentenza pronunciata nella causa C-717/24 la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che gli Stati membri devono tenere conto, nel calcolo del trattamento previdenziale, anche di quei vantaggi specifici che derivano dall’aver esercitato determinate attività in altri Stati membri.

La causa originava da un rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte suprema amministrativa della Repubblica slovacca e relativo all’interpretazione del regolamento (CE) n. 883/2004, concernente il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e in particolare di una norma (l’art. 51, par. 1, c. 1) relativa alla totalizzazione dei periodi di attività maturati in diversi Stati membri per il calcolo della pensione di vecchiaia. Tale norma mira a garantire che le persone che hanno svolto un’attività che dà loro diritto a prestazioni specifiche non perdano il beneficio di tali prestazioni per il solo fatto di aver esercitato il proprio diritto alla libera circolazione proseguendo tale attività in un altro Stato membro.

Ad avviso della Corte il meccanismo di totalizzazione dei periodi lavorati previsto da tale norma si applica sia qualora lo Stato membro competente per la concessione della prestazione pensionistica abbia istituito un regime speciale di sicurezza sociale formalmente distinto dal regime generale – proprio di talune occupazioni o attività – sia qualora tale Stato membro, senza aver istituito un siffatto regime speciale, riservi taluni vantaggi nell’ambito della concessione di una tale prestazione a una determinata categoria di persone che hanno maturato periodi di assicurazione nell’esercizio di un’occupazione o di un’attività specifica.

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Legittimazione ad agire del sindacato per le dichiarazioni discriminatorie del datore di lavoro

19 Maggio 2026/in Giurisprudenza

Trib. Trento 27 aprile 2026

Il Tribunale di Trento ha accolto il ricorso proposto da una organizzazione sindacale che chiedeva l’accertamento del carattere discriminatorio di una serie di dichiarazioni pubbliche rese attraverso social network e alcuni media da un noto chef stellato e aventi ad oggetto l’orientamento politico e sessuale dei lavoratori impiegati nel settore della ristorazione, anche con riguardo a criteri discriminatori utilizzati ai fini dell’assunzione.

In via preliminare ha accertato la sussistenza della contestata legittimazione attiva del sindacato a proporre un ricorso ex art. 28, d. lgs. n. 150/2011 per domandare l’accertamento del carattere discriminatorio delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro. Ad avviso del Giudice infatti, il legislatore ha inteso attribuire la legittimazione attiva in tali controversie in materia di discriminazione alle organizzazioni sindacali rappresentative del diritto o dell’interesse leso, non solo quando le stesse agiscano a tutela di discriminazioni perpetrate a danno di soggetti individuabili, ma anche in presenza – come nel caso di specie – di discriminazioni collettive ai danni di soggetti non individuabili in modo diretto ed immediato.

Nel merito, il Giudice ha qualificato le dichiarazioni come discriminazione indiretta dotata di effetto dissuasivo all’accesso al mercato del lavoro, indipendentemente dall’esistenza di una procedura selettiva in corso, in conformità alla giurisprudenza della CGUE. La libertà di espressione del datore di lavoro non è assoluta e trova un limite nella parità di trattamento in materia di occupazione. Il Tribunale ha quindi condannato la parte convenuta al pagamento di un risarcimento al sindacato e alla pubblicazione a proprie spese del provvedimento su un quotidiano nazionale.

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La Consulta dichiara incostituzionale la legge toscana sul salario minimo negli appalti pubblici

19 Maggio 2026/in Giurisprudenza

Corte costituzionale 30 aprile 2026, n. 60

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 60 del 30 aprile 2026, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 1 della legge della Regione Toscana n. 30 del 2025, che prevede l’introduzione nei bandi di gara della Regione e dei suoi enti strumentali di un criterio premiale consistente nell’applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi. La disposizione, impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, viola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione.

La Consulta ha chiarito che, pur non potendo la tutela della concorrenza giustificare un’automatica sottrazione di qualsiasi materia alla competenza legislativa regionale, nel settore dei contratti pubblici l’uniformità della disciplina costituisce un requisito essenziale, poiché normative regionali differenziate rischierebbero di creare dislivelli regolatori e barriere territoriali. Sebbene la materia intersechi interessi quali la protezione sociale, la tutela dei lavoratori e la sostenibilità ambientale, spetta al legislatore statale definire il bilanciamento tra concorrenza e altri interessi pubblici. Nel caso esaminato, il modello del rinvio alla contrattazione collettiva qualificata previsto dall’art. 11 del Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 36/2023) rappresenta l’equilibrio attuale voluto dal legislatore statale. La disposizione regionale toscana quindi, introducendo un criterio premiale in grado di influenzare l’esito delle gare e la partecipazione degli operatori economici, si discosta da tale equilibrio e incide sulla concorrenzialità del mercato, risultando pertanto in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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