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Archivio per categoria: Giurisprudenza

Non è antisindacale l’informazione dei sindacati tramite whatsapp

27 Gennaio 2026/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., 14.1.2026, n. 789

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di appello con cui era stato rigettato il ricorso con cui un’organizzazione sindacale aveva domandato che fosse dichiarata l’antisindacalità della condotta datoriale consistente nella violazione, durante il periodo pandemico, degli obblighi di informazione e confronto stabiliti dal CCNL in relazione alle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro.

Nel confermare la suddetta decisione, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “la violazione da parte del datore di lavoro di norme legali o collettive riguardanti l’informazione ed il confronto in sede sindacale può far presumere l’antisindacalità della condotta datoriale, per la tutela ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300 del 1970, ma l’antisindacalità non sussiste ove si accerti che, gli interessi alla partecipazione tutelati da tali disposizioni, in ragione di giustificate contingenze, siano stati in concreto assicurati, anche attraverso forme atipiche ed estemporanee che, seppure formalmente non rispettose di quei disposti, siano oggettivamente idonee, in considerazione della situazione di fatto esistente, ad assicurarne, nell’ambito del possibile, gli scopi”

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RSA e maggiore rappresentatività comparata: una prima applicazione della sentenza 156/2025

27 Gennaio 2026/in Giurisprudenza

Trib. Perugia, 16 gennaio 2025, n. 125

Il Tribunale di Perugia, rigettando il ricorso per condotta antisindacale, afferma che, alla luce della recente sentenza della Consulta n. 156/2025, la possibilità di costituire rappresentanze sindacali aziendali è estesa alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nel settore di riferimento, ma richiede la prova della effettiva rappresentatività settoriale, non essendo sufficiente la mera adesione a una confederazione rappresentativa sul piano nazionale (dato anche il chiarimento della stessa Corte che ha precisato che il nuovo criterio integrativo dell’art. 19 individuato, non costituisce una riedizione dell’abrogata lett. a dell’art. 19). Essendo quindi necessario “per rivendicare la prerogativa di cui all’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, che l’organizzazione si sia già imposta nel settore di riferimento pur non sottoscrivendo alcun contratto di lavoro e non partecipando alle relative trattative”, e difettandone la dimostrazione nel caso di specie, il Giudice dichiara insussistente il diritto alle prerogative di cui all’art. 19 St. lav.

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Illegittimo il licenziamento del lavoratore sottoposto al c.d. “test del carrello”: dichiarato anche discriminatorio per età

27 Gennaio 2026/in Giurisprudenza

Trib. Siena 5 gennaio 2026

Le vicende dei test del carrello effettuati ai cassieri della catena PAM hanno giustamente destato particolare clamore mediatico. Nel caso di specie deciso dal Tribunale di Siena, è stato dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa di un cassiere sottoposto a un “test del carrello” ritenuto artificiosamente predisposto dal datore di lavoro. La decisione valorizza l’assenza di obblighi di vigilanza nelle mansioni del lavoratore, l’ambiguità della formazione aziendale e il contesto di forte pressione psicologica indotto dal test, ritenuto idoneo a trarre in errore il dipendente. Il recesso è giudicato inoltre connotato da profili di discriminazione per età, inserendosi in pratiche dirette all’allontanamento dei lavoratori più anziani.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2026/01/2149565281-e1769422603844.jpg 200 300 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22026-01-27 10:24:492026-01-27 10:24:49Illegittimo il licenziamento del lavoratore sottoposto al c.d. “test del carrello”: dichiarato anche discriminatorio per età

Licenziamento con whatsapp e omessa contestazione disciplinare

17 Dicembre 2025/in Giurisprudenza

Trib. Napoli Nord, 13 novembre 2025

Il Giudice, con riferimento a un licenziamento intimato a mezzo Whatsapp, ha anzitutto riaffermato un orientamento già emerso anche nella giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui “una comunicazione di licenziamento effettuata tramite una comunicazione di messaggistica telefonica è potenzialmente idonea ad integrare la forma scritta ad substantiam prevista dalla normativa”.

Nel caso di specie il Giudice ha ritenuto che la modalità utilizzata dal datore di lavoro fosse idonea ad assolvere ai requisiti formali in esame, in quanto la volontà di licenziare è stata comunicata per iscritto alla lavoratrice in maniera inequivoca, come del resto dimostra la reazione da subito manifestata dalla predetta parte.

Il Tribunale ha comunque dichiarato la nullità del licenziamento, e ordinato al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore licenziato, per l’assenza di una previa contestazione dell’addebito disciplinare posto alla base del licenziamento intimato, rilevando che ciò non integri una semplice deviazione formale dallo schema del procedimento disciplinare, bensì una vera e propria ipotesi di nullità per violazione di una norma imperativa e assistita quindi dalla tutela reintegratoria

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Quota 100, redditi da lavoro e violazione del divieto di cumulabilità

17 Dicembre 2025/in Giurisprudenza

Corte cost. 4 novembre 2025, n. 162

La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi su una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Ravenna in relazione all’art. 14, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019 (convertito in legge n. 26/2019), riguardante il divieto di cumulo tra la pensione anticipata “quota 100” e redditi da lavoro dipendente o autonomo.

La Consulta ha rilevato, preliminarmente, che il Tribunale rimettente non ha assolto all’onere di interpretazione costituzionalmente conforme della norma censurata. La Corte ha infatti evidenziato che la disposizione in questione non prevede testualmente le conseguenze della violazione e, quindi, lascia spazio a un’interpretazione conforme ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, anche limitando la sospensione del trattamento pensionistico ai soli mesi di effettiva attività lavorativa (e non a un’intera annualità di sospensione a fronte di un solo giorno lavorato, come era il caso del giudizio a quo).

Su tali presupposti, la Corte – nel dichiarare l’inammissibilità delle questioni prospettate – ha rilevato che spetta ai giudici di merito esercitare, in prima istanza, l’attività di interpretazione costituzionalmente conforme.

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Dimissioni per fatti concludenti: tre recenti pronunce

17 Dicembre 2025/in Giurisprudenza

Trib. Milano, 11 novembre 2025

Trib. Bergamo, 9 ottobre 2025

Trib. Ravenna, 11 dicembre 2025

Tre recenti pronunce si sono diversamente orientate sul tema delle c.d. dimissioni per fatti concludenti (o di fatto), per come disciplinate alla luce del recente intervento normativo operato dal c.d. Collegato Lavoro (art. 19, l.n. 203/2024) novellando l’art. 26, d.lgs. 151/2015 e introducendovi un comma 7-bis. Oggetto di diversa soluzione è proprio la possibilità e le modalità con cui fare ricorso alle previsioni del CCNL applicato per risalire al periodo di assenza ingiustificata oltre il quale il rapporto può ritenersi risolto e il datore può avviare la procedura semplificata di cui all’art. 7-bis.

Secondo il Tribunale di Milano, in assenza della previsione di un termine specifico, è legittimo il ricorso al termine rilevante ai fini dell’applicazione della più grave sanzione del licenziamento disciplinare (nel caso di specie pari a 3 giorni, ben inferiore ai 15 giorni previsti dalla legge in assenza di una previsione della contrattazione collettiva, su cui insisteva la lavoratrice soccombente). Secondo i giudici infatti “il legislatore, nel rinviare alla contrattazione collettiva, ha inteso valorizzare la soglia di tolleranza che le stesse parti sociali hanno individuato come critica, ovvero il numero di giorni di assenza la cui gravità è tale da giustificare la sanzione massima della risoluzione del rapporto”. La nuova norma, continuano i giudici “non fa altro che mutare la qualificazione giuridica degli effetti di tale condotta, trasformandola da presupposto per un licenziamento datoriale a fatto concludente che manifesta la volontà del lavoratore di recedere”.

Il Tribunale di Bergamo invece, ritiene non applicabile il termine previsto dal CCNL al fine di legittimare il datore di lavoro alla sanzione del licenziamento per assenza ingiustificata, in quanto tale previsione contrattuale – in assenza di una disciplina specifica in tema di “dimissioni volontarie per assenza ingiustificata” – riguarda un istituto del tutto diverso, ovverosia il licenziamento disciplinare. Il termine ivi previsto ha la funzione di individuare la misura della gravità dell’inadempimento che le parti collettive ritengono sufficiente a rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto lavorativo, con conseguente possibilità per il datore di lavoro di procedere alla sanzione disciplinare, con le garanzie procedurali ex l. 300/1970; nel caso disciplinato dall’art. 26, c. 7-bis d.lgs. 151/2015, invece, il termine di 15 giorni previsto dalla legge (o quello diverso e – si deve ritenere, comunque maggiore – stabilito dalla contrattazione collettiva) ha la funzione di individuare la misura in cui il comportamento del lavoratore, che continuativamente non si presenti a rendere la prestazione per la giornata lavorativa, possa generare la presunzione di una volontà del lavoratore di sciogliere il rapporto. Secondo il giudice “è evidente che l’operatività di tale presunzione, peraltro non assistita dalle penetranti garanzie ex l. 300/1970, richieda un termine ben più lungo di quello generalmente previsto dai CCNL ai fini del licenziamento disciplinare, che sia idoneo a rendere inequivocabile il disinteresse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto”.

La conclusione del Tribunale di Bergamo è peraltro coerente con quanto già affermato anche dalla circolare n. 6/2025 del Ministero del Lavoro, che non manca di richiamare nella pronuncia (“Per quanto concerne la durata dell’assenza che può determinare la configurazione delle dimissioni per fatti concludenti, l’articolo 19 prevede che la stessa, in mancanza di specifica previsione nel CCNL applicato al rapporto di lavoro, debba essere superiore a quindici giorni. I giorni di assenza, in mancanza di ulteriori specificazioni da parte della norma”).

Nella stessa direzione del Tribunale di Bergamo si è recentemente orientato anche il Tribunale di Ravenna che ha anzitutto rilevato che “la normativa di recente introduzione si rivela […] altamente carente dal punto di vista degli elementi strutturalmente necessari per integrarne la fattispecie”. Il Giudice sottolinea quindi che la nuova normativa non può ricavare una presunzione assoluta di volontà di dimissioni da un comportamento del lavoratore che, per la brevità dell’assenza, si presenta ancora connotato da ambiguità.

La nuova norma infatti ha previsto, in assenza di una diversa disposizione dei CCNL, un termine normativo di almeno 15 giorni di assenza ingiustificata per l’attivazione della presunzione della volontà dimissionaria, bilanciando così i principi di tutela lavoristica e di libertà di impresa. Tale equilibrio tra contrapposti interessi e principi deve quindi ritenersi in grado di dispiegare i propri effetti anche verso la contrattazione collettiva, impedendo così che ai fini del comma 7-bis possano rilevare i termini previsti dai contratti collettivi per l’attivazione della procedura di licenziamento disciplinare “in quanto eccessivamente brevi per poterne indurre, con presunzione legale assoluta, una volontà dimissionaria”. L’intervento della contrattazione collettiva, dovrà quindi passare attraverso la previsione di termini ad hoc sufficientemente ampi per poterne dedurre una volontà inequivoca di dimissioni; a ciò si aggiunge, in coerenza con quanto già osservato, che tali termini non potranno derogare in pejus il termine di 15 giorni – esito del suddetto bilanciamento e parametro di ragionevolezza – previsto dal comma 7-bis.

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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