Il licenziamento comunicato tramite vocale whatsapp è orale: si applica la tutela reintegratoria
Trib. Grosseto, sez. lav., 16.9.2026, n. 323
Il Tribunale di Grosseto, Sezione Lavoro, con sentenza del 16 settembre 2026, ha dichiarato l’inefficacia del licenziamento intimato a una lavoratrice mediante un messaggio vocale WhatsApp inviato dall’amministratore unico della società.
La ricorrente aveva impugnato il provvedimento chiedendo la reintegrazione e il risarcimento del danno.
Il giudice ha equiparato il licenziamento intimato attraverso messaggio vocale al licenziamento orale: di conseguenza, stante che la società convenuta è rimasta contumace e che il licenziamento orale è giuridicamente inesistente secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, ha applicato il regime di cui all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori come modificato dalla legge 92/2012 e ha disposto la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e la condanna della società al risarcimento del danno.






