Una nuova questione di costituzionalità sul licenziamento nelle piccole imprese (art. 8, l. n. 604/1966)
Trib. Livorno, ordinanza 12 febbraio 2026, n. 39
Con ordinanza dello scorso 12 febbraio il Tribunale di Livorno ha sollevato una questione di costituzionalità sull’art. 8, l. n. 604/66, che limita tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione la tutela indennitaria riconosciuta ai lavoratori illegittimamente licenziati nelle unità produttive con meno di 16 dipendenti.
L’ambito applicativo dell’art. 8 cit. è oggi limitato ai soli lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, data di entrata in vigore della nuova disciplina del licenziamento prevista dal c.d. Jobs Act.
Proprio quest’ultima disciplina – in particolare l’art. 9 del d.lgs. n. 23/2015, che riconosce la tutela indennitaria in caso di licenziamento nelle piccole imprese – è stata recentemente dichiarata incostituzionale dalla Consulta con la sentenza n. 118/2025, in ragione dell’importo inadeguato dell’indennizzo da essa previsto. Dal momento che anche in quel caso l’importo massimo era fissato in 6 mensilità, non sorprende la decisione del giudice di Livorno di sollevare questione di costituzionalità anche in relazione all’analoga norma del 1966.
Secondo l’ordinanza, il limite è irragionevole e viola gli artt. 3, 4, 35, 41 e 117 Cost. (in relazione alla Carta Sociale Europea): impedisce un risarcimento adeguato, personalizzato e dissuasivo, tratta in modo identico vizi di gravità diversa e crea una disparità ingiustificata tra vecchi e nuovi assunti.



