Nulle le clausole di “remotizzazione” del patto di non concorrenza
Trib. Milano, 2 aprile 2026
Pronunciandosi sul reclamo proposto dal lavoratore avverso l’ordinanza cautelare che aveva inibito al lavoratore lo svolgimento di attività in asserita violazione del patto di non concorrenza, il Tribunale di Milano l’ha riformata concludendo per il rigetto delle domande cautelari della società.
I giudici hanno dichiarato nullo il patto di non concorrenza per la violazione dei limiti territoriali previsti ex art. 2125 c.c., prevedendo infatti il patto un limite territoriale riferito non solo al luogo in cui si svolge fisicamente l’attività, ma anche al luogo in cui essa produca in tutto o in parte i propri effetti, a prescindere dalla presenza fisica del lavoratore in tale luogo e a prescindere dalla sede del datore di lavoro.
Tale clausola, c.d. di “remotizzazione”, si fonda sull’assunto che gli attuali mezzi tecnologici consentono una dissociazione tra il luogo in cui può essere eseguita l’attività e il luogo in cui essa può essere utilizzata o in cui produce comunque i suoi effetti.
Ad avviso del Tribunale però essa costituisce una patente violazione del limite geografico, in quanto il limite territoriale diventa indeterminato con conseguente impossibilità per il lavoratore di espletare un’attività lavorativa che gli consenta di conservare la propria professionalità.
Nel caso di specie quindi l’indeterminabilità del luogo rende il patto nullo, in quanto, come precisano i giudici, nell’art. 2125 c.c. il legislatore individua precise cause di nullità del patto di non concorrenza, fra le quali la mancata pattuizione di un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e/o la mancata individuazione di “limiti di luogo”, ossia di un preciso ambito territoriale dell’obbligo di non facere assunto dal dipendente.
Si tratta quindi di una disciplina speciale, che pertanto esclude quella generale della nullità parziale ex art. 1419 c.c., atteso che il legislatore ha compiuto “a monte” la sua valutazione di essenzialità di quelle clausole sul piano funzionale dello specifico patto: l’indeterminatezza del corrispettivo, così come quella dei limiti di luogo del vincolo, determina la nullità dell’intero patto, a prescindere da ogni valutazione di essenzialità in concreto della singola clausola.



