Al via le misure di integrazione salariale straordinaria per eventi climatici eccezionali
D.l. 26 giugno 2026, n. 107
INPS, messaggio 20 luglio 2026, n. 2418
Nella G.U. n. 146 del 26 giugno 2026 è stato pubblicato il d. l. 26 giugno 2026, n. 107, recante “Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti”. Tale decreto reca, tra le altre, disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, finalizzate a rafforzare le tutele dei lavoratori nei contesti di emergenza climatica. In particolare, l’articolo 6 del d. l. n. 107/2026 dispone specifiche misure volte ad agevolare, per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, l’accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO), nonché dei datori di lavoro agricoli destinatari della cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), al fine di assicurare adeguate forme di tutela in presenza di eccezionali situazioni climatiche e, al contempo, supportare la continuità delle attività produttive e infrastrutturali interessate.
L’INPS, con il messaggio del 20 luglio 2026, ha fornito alcune istruzioni operative per l’applicazione di tali misure.
Per i settori edile, lapideo ed escavazione, è previsto l’accesso alla integrazione salariale ordinaria (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili senza che i periodi autorizzati siano conteggiati nel limite massimo di 52 settimane del biennio mobile. Rimangono, inoltre, confermati l’esonero dal contributo addizionale e la non applicazione del requisito dei 30 giorni di anzianità lavorativa per i dipendenti interessati.
Per il settore agricolo, il messaggio disciplina la cassa integrazione speciale per gli operai agricoli (CISOA) in deroga, riconoscendola anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero e senza il requisito delle 181 giornate lavorative. Le integrazioni non concorrono al limite annuale delle 90 giornate e sono equiparate a giornate lavorate ai fini delle prestazioni di disoccupazione agricola. Sono, inoltre, definite le nuove causali per la presentazione delle domande e le relative modalità operative.


