Il c.d. Decreto PA interviene in materia di divieto di monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego
D. lgs. 7 agosto 2026, n. 144
L’art. 1, commi 1 e 2, del c.d. decreto PA ha modificato la disciplina sulla monetizzazione delle ferie non godute riallineandola sia ai rilievi della Commissione Ue che alla giurisprudenza della Corte di giustizia. La nuova normativa attenua il divieto assoluto di monetizzazione delle ferie alla cessazione del rapporto di lavoro, procedimentalizzando l’obbligo del datore di lavoro (il dirigente o altro soggetto responsabile ad autorizzare o negare le ferie) – già enucleato dalla giurisprudenza – di mettere il dipendente in condizione di fruire delle ferie nei termini stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Per evitare il pagamento sostitutivo delle ferie, la PA deve ora invitare formalmente il dipendente a fruirne e informarlo tempestivamente che il mancato utilizzo entro i termini comporta la perdita definitiva del diritto e dell’indennità. La monetizzazione viene infatti negata unicamente se la mancata fruizione deriva da una scelta libera e consapevole del lavoratore, ponendo a carico del datore di lavoro l’onere di provare di averlo formalmente messo nelle condizioni di esercitare tale diritto.



