La genuinità del distacco richiede uno specifico interesse del datore distaccante
Cass. civ., sez. lav., 30 settembre 2026, n. 26009.
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 30 settembre 2026, ha rigettato il ricorso di una cooperativa confermando la riqualificazione di un fittizio “distacco per formazione” in una somministrazione illecita di manodopera. I giudici hanno accertato l’assenza di un genuino interesse formativo o produttivo del distaccante, evidenziando che i lavoratori erano interamente inseriti nell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice, la quale esercitava il potere direttivo esclusivo con lo scopo di alleggerire i propri costi del personale ed esternalizzare le attività produttive. La decisione ha inoltre valorizzato l’assenza di percorsi formativi specifici, la mancanza di tutor aziendali e l’emissione di fatture per importi superiori al mero costo del lavoro, mascherate da fatture di conguaglio emesse solo a seguito dell’accesso ispettivo. Rigettando tutti i motivi di ricorso in quanto inammissibili o infondati tentativi di riesaminare il materiale probatorio e il merito fattuale della vicenda, la Suprema Corte ha ribadito la legittimità delle sanzioni irrogate dall’Ispettorato del Lavoro.



