Il Governo ha adottato misure straordinarie volte ad evitare la diffusione del Coronavirus Covid-19.
Si segnala in particolare il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 che ha dato attuazione al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Sul piano giuslavoristico si segnala, anzitutto, l’art. 3 del citato D.P.C.M.: tale norma prevede che la modalità di lavoro agile di cui agli artt. da 18 a 23 della l. n. 81/2017 è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell’ambito delle aree considerate a rischio, anche in assenza degli accordi individuali.
Gli obblighi informativi di cui all’art. 23, l. n. 81/2017 devono essere resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
Si segnala inoltre che le autorità competenti, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M., possono disporre:
– la sospensione delle attivita’ lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilita’, ivi compresa l’attivita’ veterinaria, nonche’ di quelle che possono essere svolte in modalita’ domiciliare ovvero in modalita’ a distanza. Il Prefetto, d’intesa con le autorita’ competenti, puo’ individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attivita’ necessarie per l’allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attivita’ non differibili in quanto connesse al ciclobiologico di piante e animali;
– la sospensione dello svolgimento delle attivita’ lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori da lComune o dall’area indicata.
Il Ministro del lavoro ha inoltre annunciato misure in tema di Cassa Integrazione Guadagni.
Le disposizioni di cui al decreto sono efficaci per 14 giorni a partire dal 23 febbraio 2020, salva diversa successiva disposizione.
Considerata la particolare delicatezza e l’urgenza del tema si ricorda che la Circolare del Ministero della Salute del 3 febbraio 2020 contiene utili indicazioni operative per la prevenzione del contagio da Coronavirus Covid-19.
Importanti sono le implicazioni anche sul versante della prevenzione e della gestione del rischio in ambito lavorativo.
La Circolare contiene indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico e afferma che, ai sensi della normativa vigente (d. lgs. 81/2008), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente.
Inoltre, come si evince dalla circolare del 31 gennaio 2020 relativa all’identificazione dei casi e dei contatti a rischio, questi ultimi sono solo coloro che hanno avuto contatti ravvicinati e protratti con gli ammalati.
Pertanto, ad esclusione degli operatori sanitari, è necessario adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, e in particolare:
– lavarsi frequentemente le mani;
– porre attenzione all’igiene delle superfici;
– evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali;
– adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro.
La situazione è in costante aggiornamento e il nostro studio è al lavoro per seguirne gli sviluppi dal punto di vista giuslavoristico.
Coronavirus-Covid19: l’impatto sui rapporti di lavoro
/in News ed EventiIl Governo ha adottato misure straordinarie volte ad evitare la diffusione del Coronavirus Covid-19.
Si segnala in particolare il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 che ha dato attuazione al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Sul piano giuslavoristico si segnala, anzitutto, l’art. 3 del citato D.P.C.M.: tale norma prevede che la modalità di lavoro agile di cui agli artt. da 18 a 23 della l. n. 81/2017 è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell’ambito delle aree considerate a rischio, anche in assenza degli accordi individuali.
Gli obblighi informativi di cui all’art. 23, l. n. 81/2017 devono essere resi in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
Si segnala inoltre che le autorità competenti, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M., possono disporre:
– la sospensione delle attivita’ lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilita’, ivi compresa l’attivita’ veterinaria, nonche’ di quelle che possono essere svolte in modalita’ domiciliare ovvero in modalita’ a distanza. Il Prefetto, d’intesa con le autorita’ competenti, puo’ individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attivita’ necessarie per l’allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attivita’ non differibili in quanto connesse al ciclobiologico di piante e animali;
– la sospensione dello svolgimento delle attivita’ lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell’area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori da lComune o dall’area indicata.
Il Ministro del lavoro ha inoltre annunciato misure in tema di Cassa Integrazione Guadagni.
Le disposizioni di cui al decreto sono efficaci per 14 giorni a partire dal 23 febbraio 2020, salva diversa successiva disposizione.
Considerata la particolare delicatezza e l’urgenza del tema si ricorda che la Circolare del Ministero della Salute del 3 febbraio 2020 contiene utili indicazioni operative per la prevenzione del contagio da Coronavirus Covid-19.
Importanti sono le implicazioni anche sul versante della prevenzione e della gestione del rischio in ambito lavorativo.
La Circolare contiene indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico e afferma che, ai sensi della normativa vigente (d. lgs. 81/2008), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente.
Inoltre, come si evince dalla circolare del 31 gennaio 2020 relativa all’identificazione dei casi e dei contatti a rischio, questi ultimi sono solo coloro che hanno avuto contatti ravvicinati e protratti con gli ammalati.
Pertanto, ad esclusione degli operatori sanitari, è necessario adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, e in particolare:
– lavarsi frequentemente le mani;
– porre attenzione all’igiene delle superfici;
– evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali;
– adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro.
La situazione è in costante aggiornamento e il nostro studio è al lavoro per seguirne gli sviluppi dal punto di vista giuslavoristico.
Giornate di studio AIDLASS – Lucca 20 e 21 maggio 2020
/in News ed EventiLieto di presiedere il comitato organizzatore del Convegno AIDLASS che inizierà a Lucca il prossimo 20 maggio.
Il Convegno quest’anno sarà dedicato al tema della libertà e dell’attività sindacale a cinquant’anni dallo Statuto dei lavoratori.
Sarà l’occasione per un intenso dibattito scientifico su questioni cruciali con straordinaria rilevanza culturale e pratica.
Sul sito www.aidlass2020.it potete trovare il programma delle Giornate e tutte le informazioni necessarie per iscriversi al Convegno e soggiornare a Lucca.
Profili giuslavoristici nel nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza
/in News ed EventiIl prossimo 28 febbraio, presso l’Università di Padova, terrò una relazione nell’ambito del Convegno dedicato ai profili lavoristici del nuovo Codice della Crisi d’impresa.
Insieme a me, terrà una relazione il Dott. Giuseppe Bozza, già Presidente del Tribunale di Vicenza.
L’incontro sarà coordinato dal Cons. Renato Rordorf, Presidente Aggiunto Emerito della Corte Suprema di Cassazione.
L’evento è organizzato dal Centro Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano”, dal Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto dell’Università di Padova, dalla Scuola Superiore della Magistratura e dall’Ordine degli Avvocati di Padova.
Tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza
/in News ed EventiIl prossimo 25 marzo terrò una relazione nell’ambito del Seminario, organizzato da AGI – Sezione Lazio, dedicato al tema della “Tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.
Nel corso dell’incontro verranno analizzate le modifiche alla disciplina lavoristica del trasferimento di azienda e del trattamento di fine rapporto (art. 368 e art. 84 CCII).
Insieme a me interverranno l’avv. Luigi Andrea Cosattini (Presidente AGI Emilia Romagna) e il prof. avv. Antionio Caiafa (Professore a contratto di diritto delle procedure concorsuali presso la facoltà di economia dell’Università L.U.M. Jean Monnet di Bari). L’incontro sarà presieduto e coordinato dall’avv. Filippo Maria Giorgi.
Gli ulteriori profili attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro nella liquidazione giudiziale (art. 189 CCII) e alle forme di sostegno al reddito (art. 190 CCII) verrano affrontati nel corso del Seminario fissato per il 26 febbraio.
Entrambi gli incontri si svolgeranno a Roma, presso la Sala Conferenze di Gnosis Forense, Via Banco di Santo Spirito n. 42.
Appalti pubblici e contratto collettivo “leader”
/in News ed EventiIl prossimo 18 marzo presso la sede di Utilitalia, a Roma, interverrò nel corso del Seminario “Appalti pubblici e contratto collettivo leader”, organizzato dall’Accademia dei Servizi Pubblici.
In particolare, mi occuperò di illustrare l’operatività delle clausole sociali di equo trattamento economico contemplate dagli artt. 30, comma 4 e 105, comma 9 d.lgs. n. 50/2016 a favore dei lavoratori impiegati nell’ambito di appalti pubblici e di concessioni di pubblico servizio: analizzerò la giurisprudenza in materia, cruciale anche per individuare il delicato punto di equilibrio tra tutela del lavoratore e libertà d’impresa.
Ritenute fiscali negli appalti: i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
/in PrassiCon la circolare n. 1 del 12 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sugli obblighi relativi al versamento delle ritenute negli appalti introdotti dall’art. 4 del c.d. Decreto Fiscale (d.l. n. 124/2019) con l’inserimento dell’art. 17 bis nel d.lgs. n. 241/1997.
Prende cosi corpo l’obbligo – a decorrere dal 1° gennaio 2020 – per i soggetti di cui all’art. 23, comma 1, d.p.r. n. 600/1973 (Pubbliche Amministrazioni, imprese e aziende commerciali, persone fisiche che esercitano arti e professioni, ecc.), che affidano il compimento di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro “tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da un uso prevalente di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”, di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria (e alle imprese subappaltatrici) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Particolare interesse assumono nella circolare le esplicazioni relative al prevalente utilizzo di manodopera e all’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.
La circolare ha inoltre precisato che al fine di evitare aggiramenti della soglia dei 200.000 euro (uno dei presupposti di applicabilità previsti dal comma 1 dell’art. 17 bis), mediante il frazionamento dell’affidamento di opere o servizi di ammontare superiore alla soglia in più subaffidamenti di importi inferiori, la soglia di 200.000 euro sarà verificata unicamente nel rapporto tra originario committente (anche se non rientrante nell’ambito di applicazione del comma 1) e affidatario.