Il 9 marzo 2018 Confindustria e Cgil, Cisl, Uil hanno sottoscritto un nuovo accordo volto a rivitalizzare il sistema di relazioni industriali, rendendolo più efficace e partecipativo, al fine di far fronte ai rapidi processi di trasformazione e digitalizzazione che hanno investito l’industria e tutti i settori ad essa collaterali.
Il documento, denominato “Patto della Fabbrica”, individua tre principali tipologie di intervento:
a) elaborazione condivisa di una strategia di sviluppo basata sulla formazione, sulla ricerca e l’innovazione, volta a far crescere il sistema economico in modo sostenibile e inclusivo
b) dinamizzazione e riequilibrio del mercato del lavoro al fine di favorire l’inserimento dei giovani e delle donne
c) rafforzamento delle misure di sostegno ad un modello di relazioni sindacali autonomo, innovativo e partecipativo, che sostenga la competitività dei settori e delle filiere produttive, nonché il valore e la qualità del lavoro e favorisca, anche mediante il ricorso alla contrattazione di secondo livello, i processi di trasformazione in atto e il collegamento virtuoso tra innovazione, produttività e retribuzione.
Lavoro intermittente: la circolare INL
0 Commenti-da adminCon circolare del 15 marzo 2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ribadito che la stipulazione di un contratto di lavoro intermittente, in assenza di valutazione dei rischi, comporta la conversione del rapporto di lavoro intermittente in un ordinario rapporto di lavoro subordinato.
L’Ispettorato precisa, inoltre, che “la conversione dei rapporti intermittenti in rapporti di lavoro ordinario non può in ogni caso confliggere con il principio di effettività delle prestazioni, secondo cui i trattamenti, retributivo e contributivo, dovranno essere corrisposti in base al lavoro – in termini quantitativi e qualitativi – realmente effettuato sino al momento della conversione”.
Clausola elastica illegittima e risarcimento del danno
0 Commenti-da adminCon l’ordinanza 20 marzo 2018, n. 6900 la Corte di Cassazione ha stabilito che l’inserimento di una illegittima clausola elastica di distribuzione dell’orario di lavoro, all’interno di un contratto di lavoro part-time, comporta il diritto del lavoratore al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa.
In particolare, l’illegittimità della clausola elastica implica un’integrazione del trattamento economico, sul presupposto che la disponibilità del dipendente alla chiamata del datore di lavoro debba trovare un adeguato compenso in ragione della maggiore onerosità della prestazione.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva ritenuto illegittima la clausola elastica inserita nel contratto, ma aveva riformato il provvedimento del giudice di prime cure che aveva liquidato il danno equitativamente
I dati biometrici sono fuori dall’art. 4 stat. lav.?
0 Commenti-da adminCon la Circolare n. 5 del 2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha inteso fornire istruzioni operative in tema di installazione e utilizzo di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo.
Tra le diverse questioni affrontate dalla suddetta circolare appare particolarmente interessante quella relativa ai dati biometrici: l’Ispettorato, infatti, ritiene che il riconoscimento biometrico – installato con lo scopo di impedire l’utilizzo della macchina a soggetti non autorizzati e necessario per avviare il funzionamento della macchina – debba essere considerato uno strumento indispensabile a rendere la prestazione lavorativa, di talché potrà prescindere sia dall’accordo con le rappresentanze sindacali sia dall’autorizzazione prevista dalla legge.
Condotte vessatorie e risarcimento del danno
0 Commenti-da adminCon la sentenza n. 3871 del 2018 la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio orientamento in tema di risarcibilità del danno all’integrità psico-fisica derivante da condotte vessatorie, per le ipotesi in cui non possa provarsi l’intento persecutorio sotteso a tali condotte.
Secondo gli Ermellini “nell’ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di natura asseritamente vessatoria il giudice del merito, pur nell’accertata insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare tutti gli episodi addotti dall’interessato e quindi della configurabilità di una condotta di mobbing, è tenuto a valutare se alcuni dei comportamenti denunciati, seppure non accomunati dal fine persecutorio, siano ascrivibili a responsabilità del datore di lavoro, che possa essere chiamato a risponderne, nei limiti dei danni a lui imputabili”.
La risarcibilità del danno da demansionamento
0 Commenti-da adminCon la sentenza n. 330 del 2018 la Corte di Cassazione ha statuito che in caso di demansionamento sussiste responsabilità del datore di lavoro per i danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati al dipendente.
In particolare, l’inadempimento datoriale può comportare un danno da perdita della professionalità di contenuto patrimoniale, da intendersi come impoverimento della capacità professionale del lavoratore e pregiudizio subito dalla perdita di chance.
Il demansionamento è, inoltre, potenzialmente idoneo a determinare un pregiudizio di natura non patrimoniale, anche ulteriore rispetto al danno arrecato alla salute, “atteso che, nella disciplina del rapporto di lavoro, numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata del lavoratore, con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale, con la configurabilità di una danno non patrimoniale risarcibile ogni qual volta vengano violati, superando il confine dei sacrifici tollerabili, diritti della persona del lavoratore oggetto di peculiare tutela al più alto livello delle fonti”.
Il patto della fabbrica
0 Commenti-da adminIl 9 marzo 2018 Confindustria e Cgil, Cisl, Uil hanno sottoscritto un nuovo accordo volto a rivitalizzare il sistema di relazioni industriali, rendendolo più efficace e partecipativo, al fine di far fronte ai rapidi processi di trasformazione e digitalizzazione che hanno investito l’industria e tutti i settori ad essa collaterali.
Il documento, denominato “Patto della Fabbrica”, individua tre principali tipologie di intervento:
a) elaborazione condivisa di una strategia di sviluppo basata sulla formazione, sulla ricerca e l’innovazione, volta a far crescere il sistema economico in modo sostenibile e inclusivo
b) dinamizzazione e riequilibrio del mercato del lavoro al fine di favorire l’inserimento dei giovani e delle donne
c) rafforzamento delle misure di sostegno ad un modello di relazioni sindacali autonomo, innovativo e partecipativo, che sostenga la competitività dei settori e delle filiere produttive, nonché il valore e la qualità del lavoro e favorisca, anche mediante il ricorso alla contrattazione di secondo livello, i processi di trasformazione in atto e il collegamento virtuoso tra innovazione, produttività e retribuzione.