Gli applicativi software dei call center e i controlli a distanza
Circolare INL 26 luglio 2017 n. 4
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha preso posizione circa l’applicazione dell’art. 4, L. 300/1970 agli «applicativi software» utilizzati nell’ambito dei call center.
Viene stabilito il criterio per determinare se gli stessi siano o meno «strumenti di lavoro». La distinzione, come si sa, ha un’importanza pratica rilevante: gli strumenti di lavoro non necessitano di accordo sindacale o autorizzazione amministrativa per essere installati.
L’Ispettorato, al riguardo, distingue tra i sistemi di Customer Relationship Management (Crm), necessari per gestire “l’anagrafica del cliente [e] tutti i dati relativi ai rapporti contrattuali in essere con il gestore», e gli ulteriori software, che registrano disponibilità alla risposta, pause e tempi di evasione della chiamata e quindi consentono il «monitoraggio dell’attività telefonica e della produttività di ciascun operatore di Call Center».
I sistemi Crm, afferma la circolare, hanno lo scopo di rendere più efficiente la relazione tra il chiamante e l’operatore; essi dunque sono strumenti di lavoro e possono essere installati e usati senza autorizzazione sindacale o amministrativa.
La seconda tipologia di sistemi, invece, non solo non rientrerebbe nella definizione di «strumento di lavoro» ma neppure giustificherebbe il rilascio del provvedimento autorizzativo da parte dell’Ispettorato del lavoro (e quindi non sarebbe possibile neanche un accordo sindacale), in quanto non sarebbero ravvisabili imprescindibili e prioritarie esigenze organizzative e produttive che stiano alla base dell’installazione dell’applicativo.
L’incostituzionalità della Legge Pinto
/in GiurisprudenzaCon la decisione 26 aprile 2018, n. 88 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 89/2001, c.d. legge Pinto, nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto, una volta maturato il ritardo.
La Consulta ha precisato che “rinviare alla conclusione del procedimento presupposto l’attivazione dello strumento […] volto a rimediare alla sua lesione, seppur a posteriori e per equivalente, significa inevitabilmente sovvertire la ratio per la quale è concepito, connotando di irragionevolezza la relativa disciplina”.
NAspI, ASpI e mini ASpI: la circolare INPS
/in PrassiCon circolare del 23 novembre 2017, n. 174 l’INPS fornisce alcuni chiarimenti in tema di compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con particolari tipologie di reddito.
Inoltre, con la medesima circolare si dettano istruzioni operative in materia di incentivo all’autoimprenditorialità.
Quinquennio mobile: la circolare ministeriale
/in PrassiCon la Circolare n. 17 dell’8 novembre 2017, il Ministero del Lavoro ha inteso fornire chiarimenti in merito alle modalità di computo della durata massima dei trattamenti di integrazione salariale di cui al d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148.
Il provvedimento ministeriale si sofferma sui concetti di “quinquennio mobile” e “biennio mobile”, quali basi di computo per la definizione della durata massima dei trattamenti conseguenti a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa.
Trasferimento d’azienda e calcolo del TFR
/in GiurisprudenzaCon la sentenza n. 22291/2017, la Cassazione si pronuncia sull’art. 2112 cod. civ. e sul calcolo del Tfr.
Nel caso di specie, un dipendente di una società di trasporti aveva agito in giudizio nei confronti del precedente datore di lavoro per veder accertato il proprio diritto all’inclusione nel Tfr di alcune voci retributive, tra cui l’indennità di disagio, erogata dalla società per compensare il “disagio” derivante dallo svolgimento di lavoro straordinario.
La società datrice di lavoro ha, fin dal primo grado di giudizio, eccepito la carenza di legittimazione passiva in virtù del fatto che era subentrata nel rapporto di lavoro con il ricorrente, non in forza di un trasferimento di azienda, bensì in virtù di un provvedimento amministrativo, con la conseguenza che sarebbe stata priva di legittimazione passiva per impossibilità di applicare alla fattispecie concreta l’articolo 2112 cod. civ., che regola il trasferimento d’azienda.
La Suprema Corte, aderendo all’interpretazione estensiva della norma ha precisato che i più recenti e consolidati orientamenti giurisprudenziali hanno superato il precedente indirizzo espresso dalla Corte nella sentenza n. 13949/2003 che, invece, negava «la sussistenza di un trasferimento di azienda laddove il passaggio fosse determinato tramite provvedimento della pubblica autorità».
Inoltre, la Cassazione ha ricordato come l’articolo 2120 del codice civile sulla disciplina del Tfr preveda che l’accantonamento includa «tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese», non prevedendo – come invece sostenuto dal datore di lavoro – che «sul Tfr incidano soltanto i compensi continuativi corrispettivi a prestazioni effettivamente fornite».
Sulla base di tale affermazione, la Suprema Corte ha confermato quanto disposto dalla Corte territoriale secondo cui l’indennità di disagio doveva incidere sugli accantonamenti per il Tfr.
circolare inps sul lavoro occasionale
/in PrassiL’INPS con la circolare n. 107 del 2017 e con il messaggio n. 2887 del 2017 fornisce le indicazioni operative sulla disciplina delle prestazioni occasionali.
Dal 10 luglio 2017, l’INPS detta le regole per la gestione delle nuove prestazioni occasionali di lavoro attraverso la piattaforma informatica predisposta dall’Istituto.
In sostituzione dei voucher, la norma prevede due istituti di regolazione del lavoro occasionale, disciplinato dall’art. 54-bis del d.l. n. 50/2017 conv. in l. n. 96 del 21 giugno 2017.
La nuova disposizione consente la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale.
Dette tipologie di contratto di lavoro, ognuna delle quali si riferisce a diverse categorie di datori di lavoro, presenta profili di specificità in relazione all’oggetto delle prestazioni, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l’Istituto.
Per utilizzare il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazioni occasionali, gli utilizzatori ed i prestatori devono preventivamente registrarsi sulla piattaforma telematica fruibile sul sito internet dell’Istituto al seguente servizio: Prestazioni di lavoro occasionali.
Gli applicativi software e i controlli a distanza
/in PrassiGli applicativi software dei call center e i controlli a distanza
Circolare INL 26 luglio 2017 n. 4
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha preso posizione circa l’applicazione dell’art. 4, L. 300/1970 agli «applicativi software» utilizzati nell’ambito dei call center.
Viene stabilito il criterio per determinare se gli stessi siano o meno «strumenti di lavoro». La distinzione, come si sa, ha un’importanza pratica rilevante: gli strumenti di lavoro non necessitano di accordo sindacale o autorizzazione amministrativa per essere installati.
L’Ispettorato, al riguardo, distingue tra i sistemi di Customer Relationship Management (Crm), necessari per gestire “l’anagrafica del cliente [e] tutti i dati relativi ai rapporti contrattuali in essere con il gestore», e gli ulteriori software, che registrano disponibilità alla risposta, pause e tempi di evasione della chiamata e quindi consentono il «monitoraggio dell’attività telefonica e della produttività di ciascun operatore di Call Center».
I sistemi Crm, afferma la circolare, hanno lo scopo di rendere più efficiente la relazione tra il chiamante e l’operatore; essi dunque sono strumenti di lavoro e possono essere installati e usati senza autorizzazione sindacale o amministrativa.
La seconda tipologia di sistemi, invece, non solo non rientrerebbe nella definizione di «strumento di lavoro» ma neppure giustificherebbe il rilascio del provvedimento autorizzativo da parte dell’Ispettorato del lavoro (e quindi non sarebbe possibile neanche un accordo sindacale), in quanto non sarebbero ravvisabili imprescindibili e prioritarie esigenze organizzative e produttive che stiano alla base dell’installazione dell’applicativo.