Con la circolare n. 63 del 14 aprile 2021 l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative e operative in materia di diritto alla fruizione del congedo, introdotto dal decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, a favore dei genitori lavoratori dipendenti per figli conviventi minori di anni 14, nonché per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il congedo, indennizzato al 50% della retribuzione e coperto da contribuzione figurativa, è previsto per il periodo corrispondente – in tutto o in parte – alla durata dell’infezione da Covid-19 dei figli, alla durata della quarantena del figlio, alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali.
Il d.l. n. 30/2021, inoltre, ha previsto per i genitori di figli fra i 14 e i 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
I destinatari del Congedo 2021 sono i genitori lavoratori dipendenti che non possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.
Sono esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata INPS.
Con messaggio n. 1642 del 22 aprile 2021 l’Istituto ha comunicato che, per i datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione privata, è stata anticipata al mese di marzo la possibilità di esporre il codice di conguaglio S123 e il relativo codice evento MZ2, avente il significato di “Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 – art. 2”.
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
da adminIn data 25 aprile 2021 il Governo ha trasmesso al Parlamento il testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Il Piano si inserisce all’interno del programma Next Generation EU (NGEU), il pacchetto da 750 miliardi di euro concordato dall’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica.
Si tratta di un intervento epocale, che intende riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica, contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell’economia italiana, e accompagnare il Paese su un percorso di transizione ecologica e ambientale.
Il Piano include un corposo pacchetto di riforme, che toccano, tra gli altri, gli ambiti della pubblica amministrazione, della giustizia, della semplificazione normativa e della concorrenza.
Le riforme e gli investimenti si articolano lungo sei missioni:
Nella missione 5 del Piano rientrano anche gli interventi per l’occupazione e le politiche attive del lavoro.
Il blocco dei licenziamenti non si applica ai dirigenti
da adminCon la decisione del 19 aprile 2021, il Tribunale di Roma è tornato a pronunciarsi in merito all’applicabilità ai dirigenti del blocco dei licenziamenti introdotto dal c.d. Decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020) con una decisione di segno opposto rispetto a quella dello scorso 26 febbraio.
Il Tribunale, in primo luogo, ha osservato che il dato letterale dell’art. 46 d.l. n. 18/2020 non consente di ritenere che la figura del dirigente possa essere ricompresa nel blocco: si è stabilito infatti che il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, l. n. 604/1966.
Tale disposizione, afferma la decisione, pacificamente non si applica i dirigenti sia per espressa previsione normativa (cfr. il successivo art. 10 l. n. 604/1966) sia per consolidato principio giurisprudenziale (per tutte Cass. n. 23894/2018 e Cass. n. 27199/2018).
In secondo luogo, l’esclusione della figura del dirigente convenzionale dal blocco dei licenziamenti risulta coerente con lo spirito che sorregge l’eccezionale ed emergenziale previsione, che ha portato ad un pressoché generalizzato ricorso agli ammortizzatori sociali, attraverso i quali il costo del lavoro è posto a carico della collettività.
Conseguentemente, secondo la decisione, laddove il blocco dei licenziamenti fosse esteso anche ai dirigenti, il datore di lavoro non sarebbe in grado di adottare una soluzione alternativa idonea a garantire, come per tutti gli altri dipendenti, reddito e tutela occupazionale senza costi aggiuntivi.
Si determinerebbe così una «incoerenza costituzionale» tra estensione del blocco dei licenziamenti ai dirigenti e il principio di libertà economica sancito dall’art. 41 della Costituzione.
Covid-19 e obblighi del datore di lavoro: le novità nella check-list dell’INL
da adminCom’è noto con il Protocollo del 6 aprile 2021 sono state aggiornate le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19, da adottare negli ambienti di lavoro.
Con la nota n. 2181 del 9 aprile 2021 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha comunicato il conseguente aggiornamento della check-list utilizzata dagli Ispettori nelle loro verifiche riguardo la corretta applicazione delle sopra citate misure.
I profili di novità attengono, in particolare, al ruolo e ai compiti del medico competente, alla previsione dell’incremento di tutte le forme di lavoro da remoto e non solo del c.d. lavoro agile e alle indicazioni sulle modalità di formazione continua dei lavoratori.
Ulteriori specifiche sono state introdotte relativamente alle caratteristiche tecniche dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree.
Si conferma che la mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Il licenziamento del dipendente che in malattia svolge attività extra-lavorative
da adminCon la sentenza del 13 aprile 2021 n. 9647 la Corte di Cassazione ha affermato che lo svolgimento di attività extra-lavorativa durante il periodo di assenza per malattia costituisce illecito disciplinare solo se: a) l’attività prestata o meno a titolo oneroso, sia per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una sua fraudolenta simulazione; b) quando, in violazione del dovere preparatorio all’adempimento e valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l’attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore (vedi Cass. 19/12/2000 n.15916, Cass. 15/1/2016 n.586, Cass. 27/4/2017 n.10416, Cass. 19/10/2018 n.26496).
In relazione al caso di specie la Corte ha affermato che il lavoratore, cui sia stata diagnosticata una “patologia di natura neurologica” può svolgere attività extralavorative (attività ricreative) durante la malattia senza che questo comporti un legittimo licenziamento.
Congedo 2021 genitori lavoratori dipendenti: le istruzioni INPS
da adminCon la circolare n. 63 del 14 aprile 2021 l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative e operative in materia di diritto alla fruizione del congedo, introdotto dal decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, a favore dei genitori lavoratori dipendenti per figli conviventi minori di anni 14, nonché per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il congedo, indennizzato al 50% della retribuzione e coperto da contribuzione figurativa, è previsto per il periodo corrispondente – in tutto o in parte – alla durata dell’infezione da Covid-19 dei figli, alla durata della quarantena del figlio, alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali.
Il d.l. n. 30/2021, inoltre, ha previsto per i genitori di figli fra i 14 e i 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
I destinatari del Congedo 2021 sono i genitori lavoratori dipendenti che non possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.
Sono esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata INPS.
Con messaggio n. 1642 del 22 aprile 2021 l’Istituto ha comunicato che, per i datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione privata, è stata anticipata al mese di marzo la possibilità di esporre il codice di conguaglio S123 e il relativo codice evento MZ2, avente il significato di “Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 – art. 2”.
Il Protocollo per le vaccinazioni nei luoghi di lavoro
da adminLo scorso 6 aprile è stato sottoscritto il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro“, adottato su invito del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute.
Il Protocollo – che tiene conto anche delle indicazioni tecniche ad interim approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – fornisce indicazioni sulla vaccinazione anti-Covid nei luoghi di lavoro e sulla procedura per l’attivazione dei punti vaccinali territoriali destinati alle lavoratrici e ai lavoratori, con il coinvolgimento dei medici competenti o di altri operatori sanitari convenzionati con il datore di lavoro.
La vaccinazione delle lavoratrici e dei lavoratori realizza il duplice obiettivo di concorrere ad accelerare e implementarea livello territoriale la capacità vaccinale anti SARS-CoV- 2/Covid-19 e a rendere, nel contempo, più sicura la prosecuzione delle attività commerciali e produttive sull’intero territorio nazionale, accrescendo il livello di sicurezzadegli ambienti di lavoro.