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Archivio per categoria: Giurisprudenza

La disdetta unilaterale del CCNL è antisindacale

17 Dicembre 2025/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., 11 novembre 2025, n. 29737

La Suprema Corte respinge il ricorso proposto da una società che aveva disapplicato il CCNL Metalmeccanici per sostituirlo con il CCNL Terziario per una parte dei propri dipendenti, per il tramite di un “accordo di armonizzazione” sottoscritto con altre sigle sindacali, diverse da quella ricorrente.

La Cassazione ha ribadito l’antisindacalità della condotta della società, qualificata già in primo grado come una disdetta anticipata del pregresso CCNL. Ha in particolare affermato che il datore di lavoro non può unilateralmente disdire un CCNL con scadenza predeterminata, né può sostituirlo con altro contratto collettivo prima della scadenza: secondo un insegnamento consolidato infatti, la facoltà di recesso appartiene esclusivamente alle parti stipulanti originarie, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta. Non può quindi mai considerarsi legittima la disdetta unilaterale del datore di lavoro del contratto applicato avente un termine di scadenza (mentre diverso è il caso, rimarca la Corte, di contratti collettivi che non abbiano un termine di efficacia). La sostituzione anticipata del CCNL vigente configura, per i suoi effetti, una disdetta unilaterale non consentita, anche se operata tramite un accordo concluso con altre organizzazioni sindacali: e nel caso di specie correttamente è stata ritenuta lesiva dell’immagine del sindacato.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/12/3.png 1024 1024 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-12-17 07:28:122025-12-18 10:06:54La disdetta unilaterale del CCNL è antisindacale

L’inglese come unica lingua per le trattative è antisindacale

17 Dicembre 2025/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., 31 ottobre 2025 n. 28790

La Cassazione conferma la decisione della Corte d’Appello che aveva qualificato come antisindacale la condotta aziendale consistente nel condizionare l’avvio dei negoziati per la costituzione del Comitato Aziendale Europeo (CAE) all’uso esclusivo della lingua inglese, senza la preventiva garanzia di un adeguato servizio di interpretariato.

La Corte chiarisce che, nell’ambito della disciplina dettata dal d.lgs. n. 113/2012 (attuativo della direttiva 2009/38/CE sui CAE), l’impresa è tenuta a mettere la Delegazione Speciale di Negoziazione (DSN) in condizione di svolgere effettivamente il proprio mandato. L’imposizione di una lingua unica, specie in un contesto transnazionale e plurilinguistico, limita in modo oggettivo la capacità di partecipazione e negoziazione dei rappresentanti sindacali e integra una lesione delle prerogative sindacali. La disponibilità dell’azienda a offrire corsi di lingua non è considerata misura adeguata né equivalente al servizio di interpretariato espressamente previsto dalla normativa.

Pur ritenendo astrattamente legittima la modalità di riunione “da remoto” tramite videoconferenza – che costituiva peraltro il punto dirimente della controversia – la Corte sottolinea che l’adeguatezza degli strumenti va valutata in concreto: nel caso di specie, la pretesa dell’uso esclusivo dell’inglese ha costituito un ostacolo illegittimo all’apertura dei negoziati, equiparabile a un rifiuto datoriale. Da ciò discende correttamente la conseguenza della costituzione automatica del CAE ai sensi dell’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 113/2012.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/12/5.png 1024 1024 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-12-17 07:27:212025-12-18 10:16:33L’inglese come unica lingua per le trattative è antisindacale

Sulla somministrazione abusiva di lavoro

17 Dicembre 2025/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., 7 novembre 2025 n. 29577

La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Brescia che aveva riconosciuto l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il lavoratore dipendente di un’agenzia di somministrazione e l’impresa utilizzatrice, a causa dell’illegittimo ricorso alla somministrazione a termine (in quanto stato inviato presso quest’ultima in 47 missioni per un totale di 37 mesi per svolgere identiche mansioni, inquadrate nel medesimo livello).

La Suprema Corte ha ritenuto che il superamento del limite massimo di utilizzo del lavoratore tramite somministrazione a tempo determinato di 24 mesi (d.l. 87/2018) comporta la trasformazione del rapporto in capo all’utilizzatore ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 81/2015. Sono stati respinti tutti i motivi della società, confermando la reintegrazione e l’indennità riconosciute al lavoratore, e soprattutto respingendo, nel senso sopra indicato, l’assunto della società utilizzatrice secondo il quale nella somministrazione la regola della trasformazione a tempo indeterminato dopo 24 mesi si applicherebbe unicamente ai contratti a tempo determinato stipulati con l’agenzia di somministrazione. La Corte invece, muovendo anche dallo stretto collegamento negoziale proprio della somministrazione di lavoro, afferma che “la nullità del rapporto di lavoro tra agenzia e lavoratore per superamento del limite di 24 mesi, si propaghi al contratto collegato, tra agenzia e utilizzatore: la conseguenza è il prodursi di una duplice conversione, sul piano soggettivo, potendo il lavoratore chiedere la costituzione del rapporto in capo all’utilizzatore, e su quello oggettivo, atteso che il contratto concluso col somministratore a tempo determinato diventa, con l’utilizzatore, un contratto di lavoro a tempo indeterminato”. La Corte ha affermato che tale interpretazione è coerente con la direttiva 2008/104/CE e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, che impongono di evitare un uso non temporaneo e reiterato della somministrazione.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/12/6.png 1024 1024 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-12-17 07:23:182025-12-17 07:23:18Sulla somministrazione abusiva di lavoro

La Corte di giustizia dell’UE e la Direttiva sui salari minimi

17 Dicembre 2025/in Giurisprudenza

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 11 novembre 2025 (causa C-19/23)

La Corte di giustizia in data 11 novembre 2025 ha emesso una sentenza nella causa proposta dal Regno di Danimarca contro il Parlamento e il Consiglio dell’UE, pronunciandosi sulla validità della Direttiva relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea (Dir. UE 2022/2041), concludendo per la conferma della validità di larga parte della direttiva. Ha infatti respinto la tesi principale della Danimarca, che era stata fatta propria anche delle conclusioni dell’Avvocato Generale presso la CGUE che si era espresso per l’annullamento integrale della direttiva, secondo cui la direttiva sui salari minimi adeguati violerebbe la ripartizione delle competenze fra Unione e Stati membri di cui all’art. 153 TFUE (con particolare riguardo al par. 5 che esclude espressamente dall’intervento legislativo europeo le materie della retribuzione e del diritto di associazione).

Ha infatti affermato l’insussistenza di tale violazione in quanto la direttiva non impone livelli salariali né obbliga gli Stati a introdurre un salario minimo legale, ma si limita a fissare obblighi procedurali e di monitoraggio che non violano il divieto per l’UE di intervenire direttamente in materia di retribuzioni, in particolare promuovendo la contrattazione collettiva e l’adozione di un quadro comune per la fissazione dei salari minimi adeguati.

Ha tuttavia accolto parzialmente il ricorso, annullando alcune parti dell’articolo 5 della direttiva: da un lato il par. 2, che imponeva agli Stati di utilizzare come criteri per stabilire l’adeguatezza dei salari minimi legali almeno i quattro elementi elencati nel paragrafo stesso, e dall’altro il par. 3 che con riferimento ai meccanismi automatici di indicizzazione dei salari minimi legali previsti nei singoli ordinamenti, li condizionava a che l’applicazione di tali meccanismi non comportasse una diminuzione del salario minimo legale. La Corte ha ritenuto che i due paragrafi dell’art. 5 in questione incidessero in modo eccessivo sulla determinazione dei salari, violando così il riparto di competenze suindicato.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/12/7.png 332 330 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-12-17 07:20:452025-12-18 10:17:45La Corte di giustizia dell’UE e la Direttiva sui salari minimi

Clausola generica del CCNL e reintegrazione per licenziamento illegittimo

17 Dicembre 2025/in Giurisprudenza

Cass. civ., sez. lav., 6 novembre 2025, n. 29343

La Cassazione annulla con rinvio la sentenza della Corte d’Appello che, pur ritenendo illegittimo il licenziamento disciplinare di un lavoratore per reiterata violazione di una prassi aziendale di controllo del prodotto, aveva applicato la sola tutela indennitaria ex art. 18, comma 5, St. lav.

La Suprema Corte ribadisce che, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, quando la condotta addebitata è riconducibile, anche in via generale, a una fattispecie che il contratto collettivo sanziona in modo conservativo, il licenziamento è ingiustificato e deve trovare applicazione la tutela reintegratoria attenuata di cui all’art. 18, comma 4, come riformato dalla legge n. 92/2012. Precisa inoltre che la sussunzione della condotta in clausole collettive generali ed elastiche non si traduce in un giudizio di proporzionalità riservato al giudice, poiché tale valutazione è già operata dall’autonomia collettiva. Nel caso concreto, la Corte d’Appello avrebbe dovuto verificare se la violazione della prassi aziendale potesse qualificarsi come negligenza nell’esecuzione della prestazione ai sensi dell’art. 144, comma 7, lett. c), del CCNL Turismo, al fine di individuare correttamente la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18, commi 4 e 5, St. lav, ma invece ha “postulato la necessità che la previsione della contrattazione collettiva che punisce l’illecito disciplinare con sanzione conservativa sia tipizzata nel dettaglio, escludendo conseguentemente le disposizioni a contenuto elastico” e d’altro canto neanche ha spiegato “la ragione per cui la violazione da parte del lavoratore di una prassi operativa aziendale non possa configurare una negligenza nell’esecuzione del lavoro sussumibile nel raggio applicativo dell’art. 144, comma 7, lett. c) del CCNL in controversia”.

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Anche per i soci di cooperativa la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro

4 Novembre 2025/in Giurisprudenza

Cass. civ., sentenza 7 ottobre 2025, n. 26958

La Suprema Corte ha esteso ai soci di cooperativa il principio di diritto stabilito già con la sentenza 6 settembre 2022, n. 26246, secondo cui, per tutti i rapporti non assistiti da tutela adeguata contro i licenziamenti illegittimi, come quelli coperti dal riformato apparato sanzionatorio a partire dal 2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto.

La Corte ha infatti rilevato che anche nella disciplina del rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato la tutela dei lavoratori in relazione alla vicenda estintiva del rapporto di lavoro è resa incerta e non predeterminabile a priori, secondo un regime di stabilità, potendo essere applicata al (solo) licenziamento del socio, in ragione del requisito dimensionale, la tutela obbligatoria prevista dalla l. n. 604/1966 o quella variamente delineata dall’art. 18 della l. n. 300/70 nella versione novellata dalla l. n. 92/2012 (sostituita per i nuovi assunti dal d.lgs. n. 23/2015) che non garantisce sempre la stabilità del rapporto, con conseguente applicazione della decorrenza dalla prescrizione dalla fine del rapporto, per la presenza dei presupposti di fatto relativi all’esistenza del metus del lavoratore.

 

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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