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Archivio per categoria: Giurisprudenza

Il termine di 15 giorni per la revoca del licenziamento è perentorio e decorre sempre dalla data di impugnazione del licenziamento, non dalla successiva comunicazione della gravidanza

4 Novembre 2025da Admin2

Cass. civ., sentenza 7 ottobre 2025, n. 26954

La Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere nel caso di specie la Corte territoriale, in riforma della pronuncia di primo grado, respinto la domanda della ricorrente di nullità del licenziamento in quanto intimato nei confronti di una lavoratrice in stato di gravidanza. La Corte di Appello aveva infatti accertato la tempestività della revoca del suddetto licenziamento, seppur comunicato oltre il termine previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 23/2015, e l’illegittimità del rifiuto della stessa di riprendere il servizio, tale da determinare un fondato motivo di licenziamento per giusta causa dovuta ad assenza ingiustificata.

La Corte ha invece affermato il principio di diritto secondo cui, anche in caso di lavoratrice in gravidanza, il diritto potestativo di revoca del licenziamento dettato dall’art. 5 del d.lgs. n. 23 del 2015 decorre sempre dalla data di impugnazione del licenziamento medesimo (pur se tale impugnazione non denunci lo stato di gravidanza); il termine perentorio di 15 giorni per l’esercizio di tale diritto di revoca non è suscettibile di interruzione o sospensione alcuna a seguito di successiva produzione di documentazione concernente lo stato di gravidanza.

  • 5. Cassazione_2025_26954
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/11/5.jpg 1024 1024 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-11-04 12:04:212025-11-04 12:04:21Il termine di 15 giorni per la revoca del licenziamento è perentorio e decorre sempre dalla data di impugnazione del licenziamento, non dalla successiva comunicazione della gravidanza
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Reintegrazione del lavoratore licenziato per mancato superamento di un patto di prova nullo

2 Ottobre 2025da Admin2

Cass. civ., sez. lav., 29 agosto 2025, n. 24201

La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulle tutele da applicarsi al caso del licenziamento intimato in presenza di patto di prova geneticamente nullo. I giudici, valorizzando anche i principi statuiti dalla sentenza n. 128 del 2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 23 del 2015 nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per g.m.o. in cui sia dimostrata l’insussistenza del fatto materiale, statuiscono che il recesso disposto per mancato superamento di un patto di prova geneticamente nullo sia da considerarsi un’ipotesi di licenziamento ingiustificato per insussistenza del fatto, con riconoscimento quindi della tutela reintegratoria di cui al secondo comma dell’art. 3, d.lgs. 23 del 2015, e non della tutela meramente indennitaria di cui al primo comma della medesima disposizione.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/09/3.png 1024 1024 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-10-02 12:41:332025-10-02 18:23:43Reintegrazione del lavoratore licenziato per mancato superamento di un patto di prova nullo
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Licenziamento del disabile per superamento del comporto: la parola alla Corte di Giustizia

2 Ottobre 2025da Admin2

CGUE, 11 settembre 2025, C-5/24

La Corte di Giustizia UE, decidendo sulle questioni pregiudiziali proposte dal Tribunale di Ravenna, afferma la possibilità dell’integrazione di una discriminazione indiretta da parte della normativa da applicarsi al caso de qua – nel caso concreto il combinato della legge e del CCNL Federalberghi nella parte riguardante il periodo di comporto (artt. 173-175) – che prevede un comporto unico senza distinguere tra lavoratori disabili e non. I giudici ritengono che possa escludersene il contrasto con la direttiva 2000/78 a condizione che non ecceda quanto necessario a conseguire una  finalità legittima – in questo caso consistente nell’assicurarsi della capacità e della disponibilità dei lavoratori ad esercitare la loro attività professionale – e che non costituisca un ostacolo al pieno rispetto dei requisiti previsti dall’art. 5 della direttiva citata, per quanto attiene in particolare all’obbligo datoriale di individuare e porre in essere “accomodamenti ragionevoli” per assicurare il principio di parità di trattamento dei lavoratori disabili. La Corte afferma infine la centralità, nella valutazione della compatibilità della normativa interna con il diritto dell’Unione, dell’esame concreto demandato al giudice nazionale.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/09/1.jpg 674 1024 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-10-02 12:40:412025-10-02 17:47:07Licenziamento del disabile per superamento del comporto: la parola alla Corte di Giustizia
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Illegittimi i controlli sull’e-mail personale del lavoratore, sebbene inserita sul server aziendale

2 Ottobre 2025da Admin2

Cass. civ., sez. lav., 29 agosto 2025, n. 24204

La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi, dichiarandone l’illegittimità, sul controllo da parte datoriale delle comunicazioni di posta elettronica dei lavoratori estratte da account privati, seppur confluiti sul server aziendale. La controversia de qua trae origine da un’azione risarcitoria intentata dal datore di lavoro per danni da concorrenza sleale contro un gruppo di dipendenti dimessisi. Sulla corrispondenza così raccolta dal datore il Tribunale di Milano, valorizzando proprio la conservazione degli account personali sul server aziendale, elemento che avrebbe dovuto far ritenere aperta e non chiusa tale corrispondenza, si è pronunciato per l’utilizzabilità. La Corte d’Appello, nel riformare la sentenza di primo grado, aveva invece escluso la possibilità di utilizzare quelle comunicazioni e, mancando altre prove, respinto le domande della società. La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso avverso tale decisione, ha ritenuto anzitutto che la Corte d’Appello avesse correttamente applicato i principi CEDU in materia, osservando infatti che anche le e-mail personali inviate o ricevute dai o nei locali aziendali rientrano nella nozione di “vita privata” e “corrispondenza” tutelate dall’art. 8 CEDU. Ha osservato inoltre che l’ammissibilità dei controlli sussiste solo in presenza di una finalità legittima, del rispetto di un principio di proporzionalità e se gli stessi sono preceduti da opportune informative in merito alla possibile attività di controllo. Nel caso in questione, la Suprema Corte osserva che, come già specificato nella decisione di secondo grado, i lavoratori non avevano mai autorizzato la ricezione o duplicazione della posta personale sull’applicativo aziendale e la società non aveva adottato regole interne per disciplinare eventuali controlli, con conseguente inutilizzabilità delle prove raccolte.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/09/4.jpeg 752 1440 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-10-02 12:40:082025-10-02 12:40:08Illegittimi i controlli sull’e-mail personale del lavoratore, sebbene inserita sul server aziendale
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Anche il familiare che assiste il disabile ha diritto agli accomodamenti ragionevoli

2 Ottobre 2025da Admin2

CGUE, 11 settembre 2025, C-38/24

La Corte di Giustizia UE si è pronunciata sulle questioni pregiudiziali provenienti da un giudizio promosso da una lavoratrice che aveva chiesto ripetutamente al proprio datore di lavoro di essere assegnata ad un posto di lavoro ad orario fisso, in quanto gli orari di lavoro e a turni non le consentivano di occuparsi del figlio minore, affetto da una grave disabilità e da un’invalidità totale, che vive con lei e che deve seguire un programma di cure, con un orario fisso, il pomeriggio. La società non aveva dato seguito a tali richieste, concedendo soltanto alcuni adeguamenti delle condizioni di lavoro a titolo provvisorio.

La Corte ha anzitutto affermato che ai sensi del diritto dell’Unione in materia, in particolare la direttiva 2000/78, deve ritenersi integrata una discriminazione indiretta anche se con riguardo a un lavoratore che non sia egli stesso disabile, ma che sia oggetto di una discriminazione fondata sulla disabilità in ragione dell’assistenza che fornisce al figlio disabile volta a consentirgli di ricevere la parte essenziali delle cure necessarie. Secondo la Corte, un datore di lavoro è quindi tenuto, onde evitare l’integrazione di una discriminazione indiretta, ad adottare accomodamenti ragionevoli, ai sensi dell’articolo 5 della succitata direttiva, nei confronti del lavoratore caregiver, purché non gli impongano un onere sproporzionato.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/09/2.jpg 1672 2508 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-10-02 12:38:312025-10-02 12:38:31Anche il familiare che assiste il disabile ha diritto agli accomodamenti ragionevoli
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Sindacato comparativamente più rappresentativo e costituzione della RSA

2 Ottobre 2025da Admin2

Trib. Roma, sez. lav., decreto 14 agosto 2025

Il Tribunale ha accolto il ricorso per condotta antisindacale ex art. 28 Stat. Lav. proposto dalla FLC Cgil per contestare il negato riconoscimento della RSA, motivato dal fatto che il sindacato non fosse firmatario del nuovo CCNL applicato dalla resistente. Il giudice, nel motivare la decisione di ordinare alla società resistente di riconoscere la RSA costituita dalla FLC Cgil, ha offerto un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 19 legge 300/1970, alla luce della quale deve equipararsi al dissenso espresso da una organizzazione rappresentativa all’interno di una trattativa alla quale è stata ammessa anche il suo presupposto fondamentale, ossia il diritto a partecipare alla stessa. L’avvio di un negoziato con un sindacato minoritario, operato attraverso la deliberata esclusione da parte della società resistente di un’organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa, sia dalla trattativa, sia dal diritto di nominare una RSA, ha favorito di fatto una organizzazione sindacale minoritaria, costituendo una manifesta violazione dell’art. 19 legge 300/1970, letto in forma costituzionalmente orientata con l’art. 39 Cost.

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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