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Archivio per categoria: Giurisprudenza

Trasferimento del lavoratore e oneri datoriali

22 Luglio 2021da Admin2

Con l’ordinanza n. 19143 del 6 luglio 2021 la Corte di Cassazione, pronunciandosi in materia di trasferimento del lavoratore, ha ribadito che il datore il lavoro, in applicazione dei principi generali di correttezza e buona fede, non può legittimamente ricorrere al trasferimento se esistono modi equivalenti per soddisfare le medesime ragioni.

La Suprema Corte ha inoltre ricordato che il datore di lavoro, in difetto di una diversa previsione, non è tenuto a osservare alcun obbligo di forma per la comunicazione del provvedimento di trasferimento né a fornire al dipendente l’indicazione dei motivi della decisione, salvo che sia contestata in giudizio la legittimità del trasferimento.

In tale caso la parte datoriale ha l’onere di allegare e provare le fondate ragioni che hanno determinato il trasferimento, non potendo limitarsi a negare la sussistenza dei motivi di illegittimità oggetto di allegazione e richiesta probatoria di controparte.

In ogni caso, il controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento datoriale, a norma dell’art. 2103 c.c., deve essere effettuato anche alla luce dei principi generali di correttezza e buona fede.

L'ordinanza

  • Cass. ord. n. 19143:2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/10/l-uomo-in-tuta-firma-contratto_23-2147711015.jpg 417 626 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-07-22 10:42:262021-07-22 10:42:26Trasferimento del lavoratore e oneri datoriali
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Illegittimo il licenziamento del lavoratore che pone in essere l’illecito per assecondare i superiori

22 Luglio 2021da Admin2

Con la sentenza n. 19585 del 9 luglio 2021 la Corte di Cassazione ha affermato l’illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato al dipendente che ha commesso un illecito per assecondare le richieste avanzate dai suoi superiori.

Nel caso di specie la lavoratrice, su richiesta dei responsabili del punto vendita in cui era addetta, aveva omesso la registrazione di 22 acquisti, la consegna dei relativi scontrini ai clienti ed il versamento dei corrispettivi in cassa in tre giorni diversi.

La Cassazione, confermando la sentenza di merito, ha stabilito che la condotta del dipendente che si limita ad “assecondare” le richieste dei suoi superiori presuppone che il lavoratore abbia agito con un grado di colpa modesto. 

Laddove detto comportamento sia stato punito con il recesso, la sanzione datoriale deve quindi essere considerata illegittima per insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo.

La sentenza

  • Cass. sent. n. 19585:2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2018/03/pexels-photo-652355.jpeg 700 1057 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-07-22 10:41:312021-07-22 10:41:31Illegittimo il licenziamento del lavoratore che pone in essere l’illecito per assecondare i superiori
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Legittimo il licenziamento del lavoratore che non indossa la mascherina perché teme che possa procurargli danni alla salute

22 Luglio 2021da Admin2

Con la sentenza dell’8 luglio 2021 il Tribunale di Trento ha affermato la legittimità del licenziamento irrogato ad una dipendente che aveva rifiutato di indossare la mascherina protettiva durante l’orario di servizio adducendo difficoltà respiratorie.

Il Tribunale, in particolare, ha osservato che la condotta del lavoratore che nell’attuale contesto emergenziale rifiuta di indossare la mascherina risulta tanto grave da integrare una violazione del vincolo fiduciario.

Tale comportamento risulta grave in primis sotto il punto di vista oggettivo, dal momento in cui le mascherine vengono considerate dal legislatore un dispositivo di protezione individuale (art. 16, comma 1, d.l. n. 18/2020) ed il persistente rifiuto da parte del lavoratore al loro utilizzo integra una violazione dell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 81/2008.

Detto rifiuto appare censurabile anche da un punto di vista soggettivo in quanto il lavoratore antepone all’interesse generale (oltre che a quello di utenti e colleghi) proprie convinzioni personali che non trovano fondamento in conoscenze riconosciute dalla comunità scientifica perché sottoposte a severe verifiche.

La sentenza

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/06/240_F_415480136_0nm0gshvkddxSAZgrYC0SCD2CC4fJEAA.jpg 427 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22021-07-22 10:40:412021-07-22 10:40:41Legittimo il licenziamento del lavoratore che non indossa la mascherina perché teme che possa procurargli danni alla salute
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Gli indici per la codatorialità

12 Luglio 2021da admin

Con la sentenza n. 18135 del 24 giugno 2021 la Corte di Cassazione, confermando la sentenza di merito che aveva disposto la reintegra di un lavoratore in una delle aziende codatrici convenute, ha fissato i requisiti per l’individuazione di un’ipotesi di codatorialità.

In particolare, la Corte ha precisato che gli indici di riferimento implicanti l’esistenza di un gruppo di imprese con unicità di centro di imputazione dei rapporti giuridici ed in particolare dei rapporti lavorativi, consistono:

a) nell’unicità della struttura organizzativa e produttiva;

b) nell’integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e nel correlativo interesse comune;

c) nel coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;

d) nella utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.

La sentenza

  • Cass. sent. n. 18135:2021
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Giurisprudenza in Giurisprudenza

Ancora su condotta antisindacale e rapporti di collaborazione eterorganizzati

12 Luglio 2021da admin

Con decreto del 30 giugno 2021 il Tribunale di Bologna, contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale di Firenze con decreto del 9 febbraio 2021, ha ritenuto applicabile la procedura di repressione della condotta antisindacale di cui all’art. 28 l. n. 300/1970 ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa organizzati dal committente (art. 2 d.lgs. n. 81/2015).

Il Tribunale, in particolare, ha precisato che l’estensione alle collaborazioni eterorganizzate della disciplina del lavoro subordinato può includere anche l’applicazione dell’art. 28, che è norma insieme sostanziale e processuale.

Nel caso di specie, il Giudice del Lavoro ha qualificato come antisindacale la condotta di Deliveroo che pretendeva di imporre ai propri rider l’accettazione del contratto collettivo stipulato con UGL a settembre 2020, come condizione per proseguire nella collaborazione.

Il Tribunale ha inoltre escluso che UGL-Rider fosse soggetto rappresentativo legittimato alla stipulazione di un accordo di esenzione dall’applicazione di quanto previsto dal 1° comma del citato art. 2.

Il decreto

  • Trib. Bologna decreto 30.6.2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/06/deliveroo-investe-italia-milioni-anno-e1591725357565.jpg 400 600 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-07-12 06:45:442021-07-12 06:45:44Ancora su condotta antisindacale e rapporti di collaborazione eterorganizzati
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Legittimo sanzionare il dipendente che rifiuta di indossare la mascherina

25 Giugno 2021da admin

Con la sentenza del 4 giugno 2021 il Tribunale di Venezia ha affermato che il dipendente che rifiuta di indossare la mascherina protettiva volta a limitare la diffusione del Covid-19 deve essere sanzionato per violazione dei doveri in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il Tribunale, dopo aver ricordato che grava sul datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie ed opportune per prevenire eventi dannosi, ha affermato che le aziende, nell’attuale emergenza pandemica, sono tenute ad applicare il protocollo condiviso Governo/parti sociali del 24 aprile 2020, che prevede tra le misure finalizzate a contrastare la diffusione del COVID-19 anche la fornitura di mascherine ai lavoratori, con l’obbligo di indossarle ove non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

Ad avviso del Giudice, dunque, non è giustificabile la pretesa del dipendente di non indossare la mascherina sul luogo di lavoro, in quanto non si tratta di una misura irragionevole né eccessivamente gravosa.

Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale di Venezia ha dichiarato pienamente legittima la sanzione della sospensione irrogata al dipendente.

La sentenza

  • Trib. Venezia sent. 4-6-2021
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/06/240_F_345367655_TAzpC28irIEdfUhtyEu8HN6M08KhhuJ0.jpg 427 640 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2021-06-25 16:36:062021-06-25 16:36:06Legittimo sanzionare il dipendente che rifiuta di indossare la mascherina
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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