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Archivio per categoria: Giurisprudenza

Pausa pranzo e buoni pasto nel pubblico impiego

17 Novembre 2020/in Giurisprudenza

Con ordinanza 21 ottobre 2020, n. 22985 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso dalla dipendente di un Ministero, la quale chiedeva la corresponsione di un’indennità sostitutiva dei buoni pasto non fruiti.

Prima di entrare nel merito della questione sottoposta al suo scrutinio, la Suprema Corte ha chiarito che il diritto alla fruizione dei buoni pasto ha natura assistenziale e non retributiva, essendo finalizzato ad alleviare, in mancanza di un servizio mensa, il disagio di chi è costretto, in ragione dell’orario di lavoro, a mangiare fuori casa.

A fronte di tale natura, il diritto al buono pasto dipende direttamente dalle previsioni di legge o di contratto collettivo che ne dispongono il riconoscimento.

Inoltre, il sorgere del diritto al buono pasto discende dalla concreta fruizione della pausa pranzo.

Per tale ragione, la Corte ha ritenuto di non poter riconoscere alla lavoratrice l’indennità sostitutiva dei buoni pasto non fruiti, in quanto la dipendente aveva espressamente e di propria spontanea volontà rinunciato alla pausa pranzo.

Ciò premesso, la Corte ha  colto l’occasione per precisare che la ricorrente ben avrebbe potuto richiedere il risarcimento del danno per mancato rispetto delle norme in materia di pause e riposi.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/11/pexels-photo-3874513-scaled.jpeg 1707 2560 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-11-17 07:50:512020-11-17 07:50:51Pausa pranzo e buoni pasto nel pubblico impiego

Demansionamento e risarcimento del danno

17 Novembre 2020/in Giurisprudenza

Con ordinanza 22 ottobre 2020, n. 23144 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di risarcimento del danno da demansionamento.

Nel caso di specie, il Supremo Collegio non ha accolto il ricorso promosso dal lavoratore, confermando la pronuncia della Corte d’Appello di Torino nella parte in cui aveva rigettato la pretesa risarcitoria formulata dal dipendente per mancata deduzione e allegazione delle circostanze di fatto idonee a dimostrare la sussistenza di un danno non patrimoniale (biologico, esistenziale, all’immaigne etc) quale conseguenza del demansionamento subito.

La Corte ha precisato che in tema di demansionamento e dequalificazione professionale, il pregiudizio subito dal lavoratore non si identifica con l’inadempimento datoriale e non si pone come conseguenza automatica di ogni comportamento datoriale illegittimo.

Pertanto, non basta dimostrare la potenzialità lesiva della condotta datoriale, ma ai fini risarcitori occorre sempre provare la sussistenza del danno non patrimoniale e del nesso di causalità intercorrente tra quest’ultimo e il comportamento inadempiente del datore di lavoro.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2018/06/bow-tie-businessman-fashion-man.jpg 1253 1880 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-11-17 07:50:022020-11-17 11:04:24Demansionamento e risarcimento del danno

Licenziamenti collettivi: limitazione ad un solo reparto

29 Ottobre 2020/in Giurisprudenza

Con ordinanza n. 21306 del 5 ottobre 2020, la Corte di Cassazione, in tema di licenziamento collettivo per riduzione del personale, confermando la sentenza di appello, ha affermato che la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata ai soli addetti ad un settore o reparto, a condizione che ciò venga specificatamente detto, con spiegazione esaustiva delle ragioni, nella comunicazione ex art. 4, comma 3, della legge n. 223/1991 con la quale si apre l’iter procedurale.

Essa ha infatti lo scopo di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l’effettiva necessità dei programmati licenziamenti.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto illegittimi i licenziamenti in quanto l’intenzione del datore di lavoro era stata espressa nella lettera di apertura della procedura prevista dall’art. 4 della legge n. 223/1991, in modo alquanto generico.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/01/pexels-photo-1040157.jpeg 333 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-10-29 15:52:022020-10-29 15:52:02Licenziamenti collettivi: limitazione ad un solo reparto

Sulla competenza territoriale del giudice in tema di licenziamento

29 Ottobre 2020/in Giurisprudenza

Con ordinanza n. 21762 del 9 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che ai fini della competenza a decidere in ordine ad un licenziamento, occorre riferirsi alla sede legale dell’impresa e non al luogo della tentata conciliazione.

Nel caso di specie, il ricorso è stato introdotto dalla società datrice di lavoro davanti al tribunale di Bologna, ritenuto territorialmente competente in ragione della sede della società.

Il Tribunale di Bologna aveva valutato che la sede competente era da individuarsi in quella in cui era sorto il rapporto di lavoro ed in cui il lavoratore prestava la propria opera.

Non rilevante era ritenuta dal giudice la circostanza che la società avesse sede legale in Bologna in quanto nel verbale di accordo 22.6.2015 relativo al cambio appalto era specificato che la commessa riguardava un complesso aziendale di più città tra cui Cosenza, cui era adibito il lavoratore.

Il lavoratore, ai fini del radicamento della competenza a Cosenza, aveva richiamato la circostanza che il tentativo obbligatorio di conciliazione si era svolto in quella città.

La Cassazione ha ribadito che in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati nell’articolo 413 co. 2 c.p.c), grava sul convenuto che eccepiscal’incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l’onere di contestare specificamentel’applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione.

In mancanza, l’eccezione deve essere rigettata, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’attore, con correlata competenza del giudice adito.

La determinazione della competenza deve essere fatta in base al contenuto della domanda giudiziale, salvo che nei casi in cui la prospettazione ivi contenuta appaia “prima facie” artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge (Cass. n. 11405/2007, Cass. n. 7182/2014).

Non risultando nessuna di queste condizioni ed invece risultando provato e non contestato il luogo della sede della società, ed infine irrilevante il luogo del tentativo obbligatorio di conciliazione, trattandosi di atto amministrativo non influente sulla individuazione del giudice competente, ad avviso della Corte deve ritenersi sussistere la competenza del tribunale di Bologna.

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Sul ricorso cautelare per impugnazione del licenziamento: incostituzionalità dell’art. 6 l. n. 604/1966

19 Ottobre 2020/in Giurisprudenza

Com’è noto, la disciplina dell’art. 6 della l. n. 604/1966 sui licenziamenti – estesa dall’art. 32, commi 3 e 4, l. n. 183/2010 anche a una serie di ulteriori fattispecie, tra cui quella del trasferimento del lavoratore –  impone, nell’attuale versione, a pena di decadenza l’impugnazione stragiudiziale degli stessi entro il termine di sessanta giorni e  la sanzione della decadenza, se entro i 180 giorni successivi non venga proposto il ricorso avanti al giudice del lavoro o non venga promossa una procedura conciliativa o arbitrale.

Il Tribunale ordinario di Catania, sezione lavoro, con ordinanza del 17 maggio 2019, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, secondo comma, della legge n. 604/1966 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede che l’impugnazione stragiudiziale di cui al primo comma della stessa disposizione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dagli adempimenti ivi indicati, anche dal deposito del ricorso cautelare ante causam ex artt. 669-bis, 669-ter e 700 c.p.c., per violazione degli artt. 3, 24, 111, 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

La Corte Costituzionale, individuata la ratio dell’attuale formulazione dell’art. 6 l. n. 604/1966 nell’esigenza di far emergere in tempi brevi il contenzioso sull’atto datoriale, con la decisione del 14 ottobre 2020, n. 212 ha stabilito che la mancata previsione anche del ricorso per provvedimento d’urgenza ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 c.p.c., quale atto idoneo a impedire, se proposto nel termine di decadenza, l’inefficacia dell’impugnazione stragiudiziale del primo comma dell’art. 6 della l. n. 604 del 1966, e a dare accesso alla tutela giurisdizionale, è contraria al principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), se posta in comparazione con l’idoneità riconosciuta, invece, dalla stessa disposizione censurata alla richiesta di attivazione della procedura conciliativa o arbitrale.

E’ altresì contraria al principio di ragionevolezza (riconducibile anch’esso all’art. 3 Cost.), in riferimento alla finalità sottesa alla previsione del termine di decadenza in esame, essendo la domanda di tutela cautelare idonea a far emergere il contenzioso insito nell’impugnazione dell’atto datoriale.

La Corte ha dunque dichiarato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, secondo comma, della l. n. 604/1966 fondata in riferimento all’art. 3 Cost., con assorbimento degli altri parametri.

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Tempo tuta retribuito ed esigenze di sicurezza e igiene pubblica

19 Ottobre 2020/in Giurisprudenza

Il Tribunale di Bari con sentenza del 22 settembre 2020 n. 2595 ha affermato che il “tempo tuta” deve essere retribuito, anche in assenza di imposizione del datore di lavoro, qualora sia imposta da esigenze di sicurezza e igiene pubblica.

Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato il diritto di una infermiera a ricevere la retribuzione dovuta per il tempo impiegato per la vestizione e svestizione in ospedale affermando che il c.d. tempo tuta deve essere retribuito quale tempo di lavoro non solo quando sia esplicitamente previsto dall’impresa, ma anche quando tale vestizione sia imposta da esigenze di igiene e sicurezza pubblica, in relazione agli indumenti da indossare o all’attività lavorativa svolta dal lavoratore, come nel caso degli operatori sanitari.

In tale caso, pur in assenza di esplicita previsione del CCNL, l’autorizzazione a svolgere tale “attività lavorativa” da parte del datore di lavoro deve ritenersi implicita.

Il Giudice del lavoro ha inoltre evidenziato che “non può sottacersi l’ulteriore implicita conferma della tesi qui propugnata derivante da quanto accaduto in tempi recentissimi, durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, in cui le operazioni di vestizione e svestizione del personale infermieristico e sanitario hanno assunto un rilievo primario in termini di tutela della salute pubblica e dell’incolumità dei pazienti e dello stesso personale”.

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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