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Archivio per categoria: Giurisprudenza

Blocco dei licenziamenti e nullità del recesso

2 Dicembre 2020/in Giurisprudenza

Con sentenza dell’11 novembre 2020 il Tribunale di Mantova ha dichiarato la nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un apprendista in quanto disposto in violazione del divieto di licenziamento per motivi economici di cui all’art. 46 del d.l. n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia), convertito in l. n. 27/2020 e successive integrazioni.

In particolare, il Tribunale ha affermato che dal carattere imperativo e di ordine pubblico della disciplina del blocco dei licenziamenti consegue la nullità dei licenziamenti adottati in contrasto con la regola, con una sanzione ripristinatoria ex art. 18, 1°comma, l. n. 300/1970 e ex art. 2 d.lgs n. 23/2015, derivando la nullità dall’art. 1418 c.c.

La società datrice è stata dunque condannata alla reintegrazione della lavoratrice, oltre al pagamento in suo favore della retribuzione dalla data di licenziamento fino alla riammissione in servizio.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/02/domino-di-legno-di-caduta-di-arresto-della-mano-dell-uomo-d-affari-concetto-di-controllo-del-rischio-di-affari-pianificazione-e-strategia-di-rischio-di-affari_44680-118.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-12-02 19:33:272020-12-02 19:33:27Blocco dei licenziamenti e nullità del recesso

La Cassazione torna a pronunciarsi in tema di appalto

17 Novembre 2020/in Giurisprudenza

Con ordinanza 27 ottobre 2020, n. 23615 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso da un lavoratore che rivendicava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una società appaltante, benché formalmente assunto dalla società appaltatrice.

L’ordinanza in oggetto rammenta il principo in base al quale in tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, l’utilizzazione, da parte dell’appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante dà luogo ad una presuzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dall’art. 1, c. 1, l. n. 1369/1960 solo quando tale conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell’appaltatore.

Tale presunzione è stata oggetto di abrogazione, come afferma la Cassazione, ad opera del d.lgs. n. 276/2003 pur se, nel nuovo quadro legale (oggi rappresentato dal d.lgs. n. 81/2015) viene conservata una particolare attenzione al tema dell’organizzazione dei mezzi necessari dell’appaltatore.

Pertanto, in caso di appalto c.d. “leggero”, che cioè abbia ad oggetto attività che si risolvano prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, ai fini della genuinità dell’appalto, è sufficiente che l’appaltatore provveda alla effettiva gestione dei dipendenti, nonostante l’eventuale utilizzo di macchine ed attrezzature di proprietà del committente.

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/uomo-d-affari-nel-concetto-di-lavoro-di-squadra-con-le-ruote-dentate_85869-6427.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-11-17 07:53:362020-11-17 07:59:20La Cassazione torna a pronunciarsi in tema di appalto

Pausa pranzo e buoni pasto nel pubblico impiego

17 Novembre 2020/in Giurisprudenza

Con ordinanza 21 ottobre 2020, n. 22985 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso dalla dipendente di un Ministero, la quale chiedeva la corresponsione di un’indennità sostitutiva dei buoni pasto non fruiti.

Prima di entrare nel merito della questione sottoposta al suo scrutinio, la Suprema Corte ha chiarito che il diritto alla fruizione dei buoni pasto ha natura assistenziale e non retributiva, essendo finalizzato ad alleviare, in mancanza di un servizio mensa, il disagio di chi è costretto, in ragione dell’orario di lavoro, a mangiare fuori casa.

A fronte di tale natura, il diritto al buono pasto dipende direttamente dalle previsioni di legge o di contratto collettivo che ne dispongono il riconoscimento.

Inoltre, il sorgere del diritto al buono pasto discende dalla concreta fruizione della pausa pranzo.

Per tale ragione, la Corte ha ritenuto di non poter riconoscere alla lavoratrice l’indennità sostitutiva dei buoni pasto non fruiti, in quanto la dipendente aveva espressamente e di propria spontanea volontà rinunciato alla pausa pranzo.

Ciò premesso, la Corte ha  colto l’occasione per precisare che la ricorrente ben avrebbe potuto richiedere il risarcimento del danno per mancato rispetto delle norme in materia di pause e riposi.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/11/pexels-photo-3874513-scaled.jpeg 1707 2560 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-11-17 07:50:512020-11-17 07:50:51Pausa pranzo e buoni pasto nel pubblico impiego

Demansionamento e risarcimento del danno

17 Novembre 2020/in Giurisprudenza

Con ordinanza 22 ottobre 2020, n. 23144 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di risarcimento del danno da demansionamento.

Nel caso di specie, il Supremo Collegio non ha accolto il ricorso promosso dal lavoratore, confermando la pronuncia della Corte d’Appello di Torino nella parte in cui aveva rigettato la pretesa risarcitoria formulata dal dipendente per mancata deduzione e allegazione delle circostanze di fatto idonee a dimostrare la sussistenza di un danno non patrimoniale (biologico, esistenziale, all’immaigne etc) quale conseguenza del demansionamento subito.

La Corte ha precisato che in tema di demansionamento e dequalificazione professionale, il pregiudizio subito dal lavoratore non si identifica con l’inadempimento datoriale e non si pone come conseguenza automatica di ogni comportamento datoriale illegittimo.

Pertanto, non basta dimostrare la potenzialità lesiva della condotta datoriale, ma ai fini risarcitori occorre sempre provare la sussistenza del danno non patrimoniale e del nesso di causalità intercorrente tra quest’ultimo e il comportamento inadempiente del datore di lavoro.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2018/06/bow-tie-businessman-fashion-man.jpg 1253 1880 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-11-17 07:50:022020-11-17 11:04:24Demansionamento e risarcimento del danno

Licenziamenti collettivi: limitazione ad un solo reparto

29 Ottobre 2020/in Giurisprudenza

Con ordinanza n. 21306 del 5 ottobre 2020, la Corte di Cassazione, in tema di licenziamento collettivo per riduzione del personale, confermando la sentenza di appello, ha affermato che la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata ai soli addetti ad un settore o reparto, a condizione che ciò venga specificatamente detto, con spiegazione esaustiva delle ragioni, nella comunicazione ex art. 4, comma 3, della legge n. 223/1991 con la quale si apre l’iter procedurale.

Essa ha infatti lo scopo di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare l’effettiva necessità dei programmati licenziamenti.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto illegittimi i licenziamenti in quanto l’intenzione del datore di lavoro era stata espressa nella lettera di apertura della procedura prevista dall’art. 4 della legge n. 223/1991, in modo alquanto generico.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/01/pexels-photo-1040157.jpeg 333 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-10-29 15:52:022020-10-29 15:52:02Licenziamenti collettivi: limitazione ad un solo reparto

Sulla competenza territoriale del giudice in tema di licenziamento

29 Ottobre 2020/in Giurisprudenza

Con ordinanza n. 21762 del 9 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che ai fini della competenza a decidere in ordine ad un licenziamento, occorre riferirsi alla sede legale dell’impresa e non al luogo della tentata conciliazione.

Nel caso di specie, il ricorso è stato introdotto dalla società datrice di lavoro davanti al tribunale di Bologna, ritenuto territorialmente competente in ragione della sede della società.

Il Tribunale di Bologna aveva valutato che la sede competente era da individuarsi in quella in cui era sorto il rapporto di lavoro ed in cui il lavoratore prestava la propria opera.

Non rilevante era ritenuta dal giudice la circostanza che la società avesse sede legale in Bologna in quanto nel verbale di accordo 22.6.2015 relativo al cambio appalto era specificato che la commessa riguardava un complesso aziendale di più città tra cui Cosenza, cui era adibito il lavoratore.

Il lavoratore, ai fini del radicamento della competenza a Cosenza, aveva richiamato la circostanza che il tentativo obbligatorio di conciliazione si era svolto in quella città.

La Cassazione ha ribadito che in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati nell’articolo 413 co. 2 c.p.c), grava sul convenuto che eccepiscal’incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l’onere di contestare specificamentel’applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione.

In mancanza, l’eccezione deve essere rigettata, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’attore, con correlata competenza del giudice adito.

La determinazione della competenza deve essere fatta in base al contenuto della domanda giudiziale, salvo che nei casi in cui la prospettazione ivi contenuta appaia “prima facie” artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge (Cass. n. 11405/2007, Cass. n. 7182/2014).

Non risultando nessuna di queste condizioni ed invece risultando provato e non contestato il luogo della sede della società, ed infine irrilevante il luogo del tentativo obbligatorio di conciliazione, trattandosi di atto amministrativo non influente sulla individuazione del giudice competente, ad avviso della Corte deve ritenersi sussistere la competenza del tribunale di Bologna.

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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