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Archivio per categoria: Giurisprudenza

Nullità della clausola che rimette all’arbitrio del datore di lavoro la risoluzione del patto di non concorrenza.

9 Giugno 2020da admin

Con ordinanza n. 10535 del 3 giugno 2020 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative.

In relazione al caso di specie la Suprema Corte ha inoltre precisato che il fatto che il recesso dal patto di non concorrenza sia avvenuto in costanza di rapporto non rileva poiché i rispettivi obblighi si sono cristallizzati al momento della sottoscrizione del patto, “il che impediva al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprimeva la sua libertà”.

Il testo dell'ordinanza

  • Cass n. 10535/2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/06/esecutivo-pronto-a-firmare-il-contratto_1098-3654.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-06-09 10:23:552020-06-09 10:23:55Nullità della clausola che rimette all’arbitrio del datore di lavoro la risoluzione del patto di non concorrenza.
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Licenziamento disciplinare e abuso del telepass aziendale

9 Giugno 2020da admin

Con la decisione 3 giugno 2020, n. 10540 la Corte di Cassazione ha stabilito che integra giusta causa di licenziamento – ed è quindi idoneo a ledere il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro –  il ripetuto utilizzo del telepass aziendale per ragioni extralavorative da parte di un dipendente rivestente una posizione apicale.

Il testo della sentenza

  • Cass. n. 10540/2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/06/strada-asfaltata-e-foresta_1127-3185.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-06-09 10:22:242020-06-09 10:22:24Licenziamento disciplinare e abuso del telepass aziendale
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Uber Italy commissariata per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro dei c.d. riders

3 Giugno 2020da admin

Con il decreto n. 9 del 28 maggio 2020 il Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria (c.d. commissariamento) di Uber Italy s.r.l. per l’ipotesi di reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) nella gestione dei c.d. riders addetti alle consegne di cibo per il servizio Uber Eats.

Uber, attraverso società di intermediazione di manodopera, avrebbe sfruttato migranti provenienti da Paesi territorio di conflitti civili e razziali, richiedenti asilo politico e persone che, in alcuni casi, dimoravano presso centri di accoglienza temporanei.

Come si legge nel provvedimento “appaiono precisi indici di un regime di sopraffazione retributivo e trattamentale attuato nei confronti di molteplici lavoratori reclutati in una situazione di emarginazione sociale e quindi di fragilità sul piano di una possibile tutela dei diritti minimi […]: il reclutamento avvenuto scegliendo soprattutto soggetti in stato di bisogno; il pagamento a cottimo effettuato (Euro 3 a consegna) a prescindere dalle condizioni di luogo (durata del tragitto) e di tempo (ora notturna, condizioni atmosferiche) ed in violazione delle regole contrattuali; la richiesta di un numero di prestazioni non compatibili con una tutela minima delle condizioni fisiche del lavoratore con la rappresentazione concreta della disattivazione dell’account e quindi con la minaccia implicita di non potere più lavorare per la piattaforma Uber; la non corresponsione delle mance dovute al lavoratore e realmente corrisposte dal cliente nel sinallagma contrattuale; in taluni casi l’omesso versamento delle ritenute previdenziali in concreto operato sulla retribuzione dei lavoratori; il sistematico inserimento di c.d. malus di natura strumentale, creati attraverso la contestazione di comportamenti non conformi tenuti in realtà inesistenti, per contrarre ulteriormente la retribuzione mensile dovuta; in genere lo sfruttamento di un mercato che presenta un’offerta di forza lavoro incontrollata per imporre delle regole particolarmente violente (solitamente minacce) al singolo lavoratore”.

Il decreto

  • Decreto n. 9:2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/06/240_F_181903170_Vn7sl3kZMli9DQbzSIYQ0s6t5N0XPx1l.jpg 428 640 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-06-03 12:07:042020-06-03 12:55:10Uber Italy commissariata per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro dei c.d. riders
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Il diritto allo smart working per i lavoratori disabili

28 Aprile 2020da admin

Con il decreto del 23 aprile 2020 il Tribunale di Bologna ha ordinato ad una società che aveva negato l’autorizzazione allo smart working ad una lavoratrice invalida al 60%, di assegnarla a modalità di lavoro agile, dotandola degli strumenti necessari o concordando l’utilizzo di quelli personali.

Nel caso di specie, l’azienda stava utilizzando la modalità di smart working per alcuni dei dipendenti dell’ufficio fiscale al quale è addetta la ricorrente, mentre non aveva accolto la richiesta prontamente presentata dalla lavoratrice, invalida e convivente con figlia con handicap grave accertato e documentato.

Il Tribunale ha affermato che nell’attuale situazione di emergenza sanitaria il lavoro da casa è raccomandato o imposto dalla normativa recente (Art. 1, comma 7, DPCM 3 marzo 2020 e art. 4 DPCM 1 marzo 2020).

In particolare, l’art. 39, d.l. n. 18/2020 dispone che “Fino alla data del 30 aprile 2020, i  lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui  all’articolo  3, comma 3, della legge  5  febbraio  1992,  n.  104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81,  a  condizione che tale modalità sia  compatibile  con  le  caratteristiche  della prestazione”.

Mentre al comma 2 stabilisce che “Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie  con  ridotta  capacità lavorativa è  riconosciuta   la priorità  nell’accoglimento  delle  istanze  di  svolgimento  delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli  da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81”.

 

Il testo del decreto

  • Decreto Trib. Bologna 23.4.2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/ritagliata-vista-della-donna-di-affari-lavora-al-computer-portatile_1262-2269.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-04-28 17:53:242020-04-30 14:00:32Il diritto allo smart working per i lavoratori disabili
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Ordinanza del Giudice del lavoro su ferie e smart working

27 Aprile 2020da admin

Il Tribunale di Grosseto, con ordinanza del 23 aprile 2020 resa a definizione di un procedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., ha dichiarato l’illegittimità della condotta datoriale che obbliga il lavoratore a fruire di ferie “anticipate”, da computarsi su un monte ferie non ancora maturato, invece di adibirlo a modalità di lavoro agile, anche in ragione della previsione di cui all’art. 39, comma 2, d.l. n. 18/2020.

Nel caso di specie, l’azienda si era rifiutata di adibire il dipendente – affetto peraltro da una patologia polmonare da cui era derivato il riconoscimento di un’invalidità civile con riduzione della sua capacità lavorativa – al lavoro c.d. agile al pari dei suoi colleghi, limitandosi a prospettargli il ricorso alle ferie “anticipate”, da computarsi su un monte ferie non ancora maturato, in alternativa alla sospensione non retribuita del rapporto.

Il Tribunale ha affermato che il DPCM 10 aprile 2020 nel ribadire, alla lettera hh) dell’art. 1, la volontà di promuovere il lavoro agile “raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall’art. 2, comma 2.” Il che equivale a dire che, laddove il datore di lavoro privato sia nelle condizioni di applicare il lavoro agile, e (come nel caso in esame) ne abbia dato prova, il ricorso alle ferie non può essere indiscriminato, ingiustificato o penalizzante, soprattutto laddove vi siano titoli di priorità per ragioni di salute (art. 39, comma 2, d.l. n. 18/2020).

La promozione del godimento delle ferie appare, del resto, una misura comunque subordinata – o quantomeno equiparata, non certo primaria – laddove vi siano le concrete possibilità di ricorrere al lavoro agile e il datore di lavoro privato vi abbia fatto ricorso.

Le ferie (maturate) – precisa il Giudice – servono a compensare annualmente il lavoro svolto con periodi di riposo, consentendo al lavoratore il recupero delle energie psico-fisiche e la cura delle sue relazioni affettive e sociali, e pertanto maturano in proporzione alla durata della prestazione lavorativa. In quanto tale, il godimento delle (id est, il diritto alle) ferie non può essere subordinato nella sua esistenza e ricorrenza annuale alle esigenze aziendali se non nei limiti di cui all’art. 2109, co. 2, c.c.. e nel rispetto delle previsioni dei singoli contratti collettivi, avuto riguardo ai principi costituzionali affidati all’art. 36 della carta.

Il testo dell'ordinanza

  • Tribunale-Grosseto-sez.-lav.-23-aprile-2020-n.-502
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/le-mani-maschile-sulla-tastiera-del-computer-portatile_155003-1534.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-04-27 19:57:302020-04-27 19:57:30Ordinanza del Giudice del lavoro su ferie e smart working
Giurisprudenza in Giurisprudenza

COVID-19 e obbligo di consegna immediata dei dispositivi di protezione individuale

17 Aprile 2020da admin

Con il decreto del 14 aprile 2020 il Tribunale di Bologna ha ordinato alla società Deliveroo di consegnare “immediatamente” ai propri riders i dispositivi di protezione individuale (mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino) in quantità adeguata e sufficiente allo svolgimento dell’attività lavorativa.

Il Tribunale, richiamando la recente evoluzione legislativa (art. 2, d.lgs. n. 81/2015) e giurisprudenziale (Cass. n. 1663/2020) in tema di tutela dei riders, ha affermato che “non pare oggi potersi dubitare della necessità di estendere anche a tali lavoratori, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle parti nel contratto di lavoro, l’intera disciplina della subordinazione e, in particolare, per quanto qui interessa la disciplina in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro fra cui rientrano tutte le norme che prevedono l’obbligo a carico del datore di lavoro di continua fornitura e manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)”.

Con specifico riferimento alla normativa emergenziale dettata in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Tribunale di Bologna ha inoltre osservato che il DPCM 11 marzo 2020, consentendo la prosecuzione della sola ristorazione con consegna a domicilio “nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto”, ha implicitamente onerato l’imprenditore di provvedere a garantire il richiesto rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste per l’attività di trasporto e consegna a domicilio del cibo, e ciò a tutela non solo della salute degli operatori, ma anche dell’utenza del servizio, e con essa, della collettività intera.

Nel novero delle prescrizioni igienico sanitarie deve essere ragionevolmente ricompreso l’uso dei dispositivi di protezione individuale, quali guanti, mascherine e prodotti igienizzanti, di cui peraltro il DPCM raccomanda l’adozione nell’ambito di tutte le attività produttive.

Le motivazioni di carattere pratico e organizzativo (l’alto numero delle richieste ricevute e la difficoltà a reperire sul mercato i dispositivi di protezione) addotte dalla società per giustificare il ritardo nella consegna dei DPI, seppur astrattamente plausibili – conclude  il giudice – non appaiono costituire insormontabile ostacolo all’adempimento dell’obbligo imposto dalla legge al datore di lavoro.

Il testo del decreto

  • Decreto Trib. Bologna
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/immagini.quotidiano.net_.jpeg 368 654 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-04-17 16:11:422020-04-17 16:11:42COVID-19 e obbligo di consegna immediata dei dispositivi di protezione individuale
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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