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Archivio per categoria: Giurisprudenza

Tempo tuta retribuito ed esigenze di sicurezza e igiene pubblica

19 Ottobre 2020da admin

Il Tribunale di Bari con sentenza del 22 settembre 2020 n. 2595 ha affermato che il “tempo tuta” deve essere retribuito, anche in assenza di imposizione del datore di lavoro, qualora sia imposta da esigenze di sicurezza e igiene pubblica.

Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato il diritto di una infermiera a ricevere la retribuzione dovuta per il tempo impiegato per la vestizione e svestizione in ospedale affermando che il c.d. tempo tuta deve essere retribuito quale tempo di lavoro non solo quando sia esplicitamente previsto dall’impresa, ma anche quando tale vestizione sia imposta da esigenze di igiene e sicurezza pubblica, in relazione agli indumenti da indossare o all’attività lavorativa svolta dal lavoratore, come nel caso degli operatori sanitari.

In tale caso, pur in assenza di esplicita previsione del CCNL, l’autorizzazione a svolgere tale “attività lavorativa” da parte del datore di lavoro deve ritenersi implicita.

Il Giudice del lavoro ha inoltre evidenziato che “non può sottacersi l’ulteriore implicita conferma della tesi qui propugnata derivante da quanto accaduto in tempi recentissimi, durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, in cui le operazioni di vestizione e svestizione del personale infermieristico e sanitario hanno assunto un rilievo primario in termini di tutela della salute pubblica e dell’incolumità dei pazienti e dello stesso personale”.

Il testo della sentenza

  • Trib. Bari 22 settembre 2020 n. 2595
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/10/asian-woman-doctor-personal-protective-suit-with-mask-writing-quarantine-patient-chart-holding-test-tube-with-blood-sample-screening-coronavirus-coronavirus-covid-19-concept_60388-652.jpg 293 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-10-19 20:59:392020-10-19 20:59:39Tempo tuta retribuito ed esigenze di sicurezza e igiene pubblica
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Il trattamento economico e normativo del lavoratore somministrato nella costituzione del rapporto con l’utilizzatore

19 Ottobre 2020da admin

La Corte di Cassazione con ordinanza del 13 ottobre 2020, n. 22066 ha affermato che la relazione biunivoca fra lavoratore e utilizzatore nel rapporto trilatero di somministrazione, in relazione agli atti di gestione del rapporto di lavoro, è limitata al periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, considerato che, quale datore di lavoro, è il somministratore il soggetto tenuto all’obbligo retributivo (fatto salvo il rimborso dei relativi oneri da parte dell’utilizzatore).

Nel momento in cui la struttura trilatera del rapporto viene meno, per effetto della irregolarità del contratto di somministrazione giudizialmente accertata, appare consequenziale che il soggetto il quale sia stato utilizzatore della prestazione del lavoratore, sia libero di gestire il rapporto di lavoro in autonomia secondo le regole che rinvengono applicazione nell’ambito dell’assetto organizzativo aziendale in cui la prestazione del lavoratore viene ad inserirsi.

Ciò in quanto, al di là di ogni questione inerente all’inquadramento del vizio che ha ingenerato la irregolarità del rapporto, si determina comunque la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con l’utilizzatore, trattandosi – come affermato in dottrina – di un rapporto ordinario, il quale si differenzia da quello precedente, che era speciale, in quanto funzionale alla somministrazione del lavoratore.

Una diversa opzione ermeneutica ad avviso della Corte condurrebbe alla incongrua conclusione che il trattamento economico e normativo applicato da parte del somministratore, dovrebbe rimanere intangibile, pur a seguito dell’inserimento del lavoratore in una diversa compagine organizzativa, ed anche a prescindere da qualsivoglia mutamento nell’esecuzione della prestazione.

Nel caso di specie un lavoratore, dopo la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore in conseguenza della nullità del contratto di somministrazione, aveva visto ridursi la retribuzione erogata rispetto a quella percepita nel corso del rapporto dal somministratore e aveva pertanto agito in giudizio per chiedere alla società utilizzatrice le differenze retributive.

Il testo dell'ordinanza

  • Cassazione n. 22066:2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/contratto-di-lettura-dell-uomo-d-affari_1098-14772.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-10-19 20:58:102020-10-19 20:58:10Il trattamento economico e normativo del lavoratore somministrato nella costituzione del rapporto con l’utilizzatore
Giurisprudenza in Giurisprudenza

La legittimità dei controlli datoriali effettuati per mezzo degli addetti alla vigilanza

19 Ottobre 2020da admin

Con sentenza del 9 ottobre 2020, n. 21888 la Corte di Cassazione ha affermato che il datore di lavoro è legittimato a controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative dei propri dipendenti direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica, a condizione che i soggetti coinvolti nella vigilanza siano noti agli altri lavoratori.

In particolare, la Suprema Corte ha ribadito che la disposizione di cui all’art. 3 della l. n. 300/1970 – secondo la quale i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa devono essere comunicati ai dipendenti interessati – non ha fatto venire meno il potere dell’imprenditore di controllare direttamente, o mediante l’organizzazione gerarchica che a lui fa capo, l’adempimento delle prestazioni dei lavoratori.

Il datore – per mezzo di soggetti noti agli altri dipendenti – può dunque accertare eventuali mancanze specifiche dei dipendenti medesimi, già commesse o in corso di esecuzione.

Tale attività è dunque lecita indipendentemente dalle modalità con le quali viene compiuto il controllo che, attesa la particolare posizione di colui che lo effettua, può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che a ciò osti il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti.

Il testo della sentenza

  • Cass. sent.n.21888:2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/vista-interna-di-una-fabbrica-di-acciaio_1359-117.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-10-19 20:56:302020-10-19 20:56:30La legittimità dei controlli datoriali effettuati per mezzo degli addetti alla vigilanza
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Distacco per crisi temporanea dell’azienda

5 Ottobre 2020da admin

Con ordinanza 11 settembre 2020 n.18959, la Corte di Cassazione, confermando la sentenza di merito, ha affermato che, in caso di temporanea crisi produttiva, l’imprenditore può distaccare i propri dipendenti anche in sedi distanti più di 50 Km dall’ordinario luogo di lavoro senza il loro consenso.

Gli Ermellini hanno infatti chiarito che l’interesse al distacco può essere anche di natura non economica o patrimoniale in senso stretto, ma di tipo solidaristico: l’importante è che non si risolva in una mera somministrazione di lavoro altrui.

E’ dunque lecito un distacco volto all’incremento della polivalenza professionale individuale del lavoratore – nell’attesa della ripresa produttiva – al fine di non disperdere il patrimonio professionale di ciascun dipendente.

Il testo dell'ordinanza

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/07/240_F_168980845_QJjA3DxFQD3MQ9qOYlmPr52bxcmQsvM8-1.jpg 360 640 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-10-05 12:36:262020-10-05 12:41:23Distacco per crisi temporanea dell’azienda
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Appalto genuino anche se si utilizzano i mezzi del committente

2 Settembre 2020da admin

Con decisione dell’8 luglio 2020 n. 14371, la Corte di Cassazione ha ribadito che può essere considerato genuinoanche l’appalto in cui vengano utilizzati i mezzi di proprietà del committente, a condizione che l’appaltatore provi di apportare capitale (diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro), know how, software e, in genere, beni immateriali, indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del contratto.

L’utilizzazione, da parte dell’appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante integra la fattispecie di interposizione illecita di manodopera solo quando il conferimento di tali mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell’appaltatore.

Cass. n. 14371/2020

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/09/vista-laterale-della-gente-di-affari-irriconoscibile-ritagliata-che-lavora-allo-scrittorio-comune_1098-20474.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-09-02 20:29:592020-09-02 20:29:59Appalto genuino anche se si utilizzano i mezzi del committente
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Cessazione appalto: illegittimo il licenziamento se manca il nesso di causalità

2 Settembre 2020da admin

Con sentenza del 29 luglio 2020 n. 16253, la Corte di Cassazione, confermando la decisione dei giudici di merito, ha stabilito che il lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo alla cessazione di un contratto d’appalto deve essere reintegrato se il datore non dimostra in concreto l’effettiva esuberanza della posizione del dipendente e l’impossibilità di riutilizzarlo.

In particolare, i Giudici di legittimità hanno affermato che la mancanza di un nesso causale tra il recesso datoriale ed il motivo addotto a suo fondamento integra la manifesta insussistenza del fatto che giustifica la tutela reintegratoria.

L’imprenditore non può infatti ritenere sufficiente la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo solo in virtù della mera cessazione di un appalto – ipotesi quest’ultima che si verifica in via ordinaria nell’ambito di qualsiasi attività imprenditoriale – ma deve dimostrare il nesso di causalità, anche descrivendo la struttura organizzativa della società e gli appalti in essere al momento del licenziamento, in modo da dimostrare che la posizione del dipendente licenziato sia effettivamente diventata esuberante e che lo stesso non sia più proficuamente utilizzabile.

Cass. n. 16253/2020

  • Cass. n.16253-2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/02/pexels-photo-220885-e1599071739400.jpeg 333 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-09-02 20:26:452020-09-02 20:35:52Cessazione appalto: illegittimo il licenziamento se manca il nesso di causalità
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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