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Archivio per categoria: Giurisprudenza

Ordinanza del Giudice del lavoro su ferie e smart working

27 Aprile 2020da admin

Il Tribunale di Grosseto, con ordinanza del 23 aprile 2020 resa a definizione di un procedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c., ha dichiarato l’illegittimità della condotta datoriale che obbliga il lavoratore a fruire di ferie “anticipate”, da computarsi su un monte ferie non ancora maturato, invece di adibirlo a modalità di lavoro agile, anche in ragione della previsione di cui all’art. 39, comma 2, d.l. n. 18/2020.

Nel caso di specie, l’azienda si era rifiutata di adibire il dipendente – affetto peraltro da una patologia polmonare da cui era derivato il riconoscimento di un’invalidità civile con riduzione della sua capacità lavorativa – al lavoro c.d. agile al pari dei suoi colleghi, limitandosi a prospettargli il ricorso alle ferie “anticipate”, da computarsi su un monte ferie non ancora maturato, in alternativa alla sospensione non retribuita del rapporto.

Il Tribunale ha affermato che il DPCM 10 aprile 2020 nel ribadire, alla lettera hh) dell’art. 1, la volontà di promuovere il lavoro agile “raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall’art. 2, comma 2.” Il che equivale a dire che, laddove il datore di lavoro privato sia nelle condizioni di applicare il lavoro agile, e (come nel caso in esame) ne abbia dato prova, il ricorso alle ferie non può essere indiscriminato, ingiustificato o penalizzante, soprattutto laddove vi siano titoli di priorità per ragioni di salute (art. 39, comma 2, d.l. n. 18/2020).

La promozione del godimento delle ferie appare, del resto, una misura comunque subordinata – o quantomeno equiparata, non certo primaria – laddove vi siano le concrete possibilità di ricorrere al lavoro agile e il datore di lavoro privato vi abbia fatto ricorso.

Le ferie (maturate) – precisa il Giudice – servono a compensare annualmente il lavoro svolto con periodi di riposo, consentendo al lavoratore il recupero delle energie psico-fisiche e la cura delle sue relazioni affettive e sociali, e pertanto maturano in proporzione alla durata della prestazione lavorativa. In quanto tale, il godimento delle (id est, il diritto alle) ferie non può essere subordinato nella sua esistenza e ricorrenza annuale alle esigenze aziendali se non nei limiti di cui all’art. 2109, co. 2, c.c.. e nel rispetto delle previsioni dei singoli contratti collettivi, avuto riguardo ai principi costituzionali affidati all’art. 36 della carta.

Il testo dell'ordinanza

  • Tribunale-Grosseto-sez.-lav.-23-aprile-2020-n.-502
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/le-mani-maschile-sulla-tastiera-del-computer-portatile_155003-1534.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-04-27 19:57:302020-04-27 19:57:30Ordinanza del Giudice del lavoro su ferie e smart working
Giurisprudenza in Giurisprudenza

COVID-19 e obbligo di consegna immediata dei dispositivi di protezione individuale

17 Aprile 2020da admin

Con il decreto del 14 aprile 2020 il Tribunale di Bologna ha ordinato alla società Deliveroo di consegnare “immediatamente” ai propri riders i dispositivi di protezione individuale (mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino) in quantità adeguata e sufficiente allo svolgimento dell’attività lavorativa.

Il Tribunale, richiamando la recente evoluzione legislativa (art. 2, d.lgs. n. 81/2015) e giurisprudenziale (Cass. n. 1663/2020) in tema di tutela dei riders, ha affermato che “non pare oggi potersi dubitare della necessità di estendere anche a tali lavoratori, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalle parti nel contratto di lavoro, l’intera disciplina della subordinazione e, in particolare, per quanto qui interessa la disciplina in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro fra cui rientrano tutte le norme che prevedono l’obbligo a carico del datore di lavoro di continua fornitura e manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)”.

Con specifico riferimento alla normativa emergenziale dettata in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Tribunale di Bologna ha inoltre osservato che il DPCM 11 marzo 2020, consentendo la prosecuzione della sola ristorazione con consegna a domicilio “nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto”, ha implicitamente onerato l’imprenditore di provvedere a garantire il richiesto rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste per l’attività di trasporto e consegna a domicilio del cibo, e ciò a tutela non solo della salute degli operatori, ma anche dell’utenza del servizio, e con essa, della collettività intera.

Nel novero delle prescrizioni igienico sanitarie deve essere ragionevolmente ricompreso l’uso dei dispositivi di protezione individuale, quali guanti, mascherine e prodotti igienizzanti, di cui peraltro il DPCM raccomanda l’adozione nell’ambito di tutte le attività produttive.

Le motivazioni di carattere pratico e organizzativo (l’alto numero delle richieste ricevute e la difficoltà a reperire sul mercato i dispositivi di protezione) addotte dalla società per giustificare il ritardo nella consegna dei DPI, seppur astrattamente plausibili – conclude  il giudice – non appaiono costituire insormontabile ostacolo all’adempimento dell’obbligo imposto dalla legge al datore di lavoro.

Il testo del decreto

  • Decreto Trib. Bologna
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/immagini.quotidiano.net_.jpeg 368 654 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-04-17 16:11:422020-04-17 16:11:42COVID-19 e obbligo di consegna immediata dei dispositivi di protezione individuale
Giurisprudenza in Giurisprudenza

COVID-19 e obbligo di fornire la mascherina protettiva (e gli altri dpi) ai dipendenti

7 Aprile 2020da admin

Con il decreto del 1 aprile 2020 il Tribunale di Firenze ha ordinato alla società di food delivery Just Eat di consegnare i dispositivi di protezione individuale (mascherina protettiva, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino) ai propri riders.

In particolare il Tribunale, accogliendo il ricorso cautelare di un rider iscritto alla nota piattaforma, ha affermato che i rapporti di lavoro in questione, pur se qualificabili come lavoro autonomo, devono ricondursi a quelli disciplinati dall’art. 2 d.lgs. n. 81/2015, per i quali, “in un’ottica sia di prevenzione sia “rimediale”, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato quando la prestazione del collaboratore sia esclusivamente personale, venga svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi ed al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente” (Cass. n. 1663/2020).

Richiamando l’art. 47-septies, comma 3, d.lgs. n. 81/2015 ha inoltre stabilito che il committente che utilizza la piattaforma, anche digitale, è tenuto in ogni caso al rispetto, a propria cura e spese, delle misure di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008.

Pertanto l’impresa di delivery, al fine di prevenire il rischio del diffondersi del contagio da COVID-19, non può limitarsi a raccomandare l’uso dei dispositivi di protezione individuale ma deve metterli a disposizione dei fattorini ed imporne l’utilizzo.

In allegato il testo del decreto.

Il testo del decreto

  • Decreto 1 aprile 2020 Trib. Firenze
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/8C2154D6-8866-4948-814A-34A6A95CF8AD.jpeg 577 1024 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-04-07 20:38:502020-04-07 20:39:59COVID-19 e obbligo di fornire la mascherina protettiva (e gli altri dpi) ai dipendenti
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Informativa sui controlli e licenziamento per giusta causa

7 Aprile 2020da admin

Con la decisione 24 febbraio 2020, n. 4871 la Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini dell’irrogazione del licenziamento, il datore di lavoro può utilizzare le informazioni ottenute mediante i c.d. controlli difensivi effettuati sugli strumenti di lavoro dei dipendenti  anche se l’informativa fornita in merito è anteriore al d.lgs. n. 151/2015.

Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, una lavoratrice, dipendente di un istituto di credito, aveva impugnato il licenziamento per giusta causa irrogatole per aver effettuato interrogazioni di conti correnti non giustificate da ragioni di servizio, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 4, l. n. 300/1970, come modificato dal d.lgs. n. 151/2015, per non avere il datore di lavoro reiterato, successivamente all’entrata in vigore del decreto, le informazioni sul tipo e sulle finalità dei “controlli difensivi” in precedenza emanate.

Il testo della sentenza

  • Cass. n. 4871/2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/mani-della-donna-piu-anziana-che-scrivono-sulla-tastiera-che-lavora-al-computer-primo-piano_1163-4918.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-04-07 20:33:382020-04-07 20:33:38Informativa sui controlli e licenziamento per giusta causa
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e licenziamento collettivo

3 Febbraio 20200 Commenti-da admin

Con la decisione 16 gennaio 2020, n. 808 la Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro, completata la procedura di licenziamento collettivo, non può procedere, sulla base delle medesime ragioni negoziate con la controparte sindacale, all’ulteriore licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di uno o più lavoratori.

L’identità dei motivi che determinano la situazione di eccedenza – identità da intendere non in senso formale ma in senso sostanziale, come parità delle situazioni di fatto poste alla base della procedura di licenziamento collettivo e del licenziamento per giustificato motivo oggettivo – impone all’imprenditore di veicolare la libertà di impresa nell’ambito del controllo sindacale, senza poter procedere a successivi licenziamenti individuali.

Nel caso di specie la società aveva licenziato, sulla base degli stessi motivi di crisi aziendale, un lavoratore che non aveva aderito al precedente licenziamento collettivo, nell’ambito del quale, la mancanza di opposizione alla procedura di mobilità costituiva l’unico criterio di scelta concordato dall’azienda con i sindacati.

Il testo della sentenza

  • Cass n. 808/2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/02/domino-di-legno-di-caduta-di-arresto-della-mano-dell-uomo-d-affari-concetto-di-controllo-del-rischio-di-affari-pianificazione-e-strategia-di-rischio-di-affari_44680-118.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-02-03 18:21:112020-06-08 23:53:59Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e licenziamento collettivo
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Contratti a termine convertiti dopo il 7 marzo 2015

3 Febbraio 20200 Commenti-da admin

Con la decisione 16 gennaio 2020, n. 823 la Corte di Cassazione ha affermato che i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2015, con rapporto di lavoro giudizialmente convertito a tempo indeterminato solo successivamente a tale decreto, in alcun modo possono essere considerati “nuovi assunti”.

La Suprema Corte ha quindi ribadito che la sentenza che accerta la nullità della clausola appositiva del termine e ordina la ricostituzione del rapporto illegittimamente interrotto, cui è connesso l’obbligo del datore di riammettere in servizio il lavoratore, ha natura dichiarativa e non costitutiva.

Pertanto la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato opera con effetto ex tunc a decorrere dalla illegittima stipulazione del contratto a termine.

Alla luce di tali principi la Cassazione ha individuato le ipotesi di conversione, successive al 7 marzo 2015, che comportano l’applicabilità del d.lgs n. 23/2015: conversione volontaria, continuazione del rapporto oltre i limiti legali, mancato rispetto delle clausole di “stop and go”, superamento del limite dei 36 mesi ex art. 19, d.lgs. n. 81/2015 (oggi 24 mesi dopo le modifiche apportate dal d.l. n. 78/2018).

Il testo della sentenza

  • Cass. n. 823/2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/02/calendar-red-pushpin-14-february_41471-10508.jpg 447 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-02-03 18:20:262020-06-09 00:31:24Contratti a termine convertiti dopo il 7 marzo 2015
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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