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Archivio per categoria: Normativa

Il c.d. correttivo al codice dei contratti pubblici: ancora interventi sui contratti collettivi applicabili

10 Gennaio 2025da Admin2

Con il nuovo decreto «correttivo» (d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209) cambiano le regole del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) in materia di tutele dei lavoratori in appalto: l’impostazione generale è quella di ampliare gli spazi per la diversificazione dei trattamenti applicati in un medesimo appalto.

In questo senso va già la previsione dell’indicazione, da parte delle stazioni appaltanti, di un diverso contratto collettivo da applicare per le prestazioni «scorporabili» da quella principale e aventi oggetto diverso, tramite l’introduzione di un nuovo comma nell’art. 11. La novità principale, comunque, è l’introduzione di un nuovo Allegato I.01 che contiene i criteri da seguire per l’individuazione del contratto collettivo da indicare e per la verifica dell’equivalenza delle tutele nel caso in cui l’offerente indichi un contratto diverso. Secondo l’Allegato, il contratto collettivo viene determinato individuando l’attività oggetto dell’affidamento tramite connessione con i codici ATECO e verificando la corrispondenza con i sottosettori dell’archivio CNEL dei contratti collettivi e in questi selezionando i contratti stipulati dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative. Da questo punto di vista la versione definitiva si limita a prevedere che le stazioni appaltanti debbano scegliere i contratti utilizzati dal Ministero per la redazione delle tabelle del costo medio del lavoro e, in mancanza di queste, richiedano al Ministero di indicare il contratto da selezionare sulla base dei dati disponibili, eliminando il riferimento a dubbi indici di rappresentatività che erano stati oggetto delle critiche tanto delle organizzazioni sindacali e datoriali quanto del Consiglio di Stato.

Devono segnalarsi anche le previsioni in materia di verifica dell’equivalenza delle tutele fra contratti collettivi. Spicca la presunzione legale di equivalenza fra i contratti stipulati dalle medesime organizzazioni sindacali in relazione alla diversa dimensione o natura giuridica delle imprese (es. le imprese artigiane, cooperative), purché l’offerente applichi il contratto corrispondente alle caratteristiche della sua impresa. Si deve notare che il Consiglio di Stato, sul punto, aveva segnalato l’indeterminatezza dei criteri e quindi il rischio di un’eccessiva discrezionalità delle stazioni appaltanti, nonché il rischio di una mancata corrispondenza con le dinamiche effettive delle relazioni sindacali. Al di fuori di questa ipotesi, la verifica dell’equivalenza dovrà prendere a riferimento, dal punto di vista economico, le voci fisse della retribuzione globale annua e, dal punto di vista normativo, una lista di parametri relativi ai principali istituti della contrattazione. Rispetto a questi parametri, le stazioni appaltanti potranno ritenere sussistente l’equivalenza in caso di scostamenti «marginali», la cui definizione è rimessa ad un successivo decreto del Ministero del lavoro e del Ministero dei trasporti.

Assai rilevanti, infine, le modifiche all’art. 119 del Codice in materia di subappalto. Adesso anche i subappaltatori potranno indicare un differente contratto collettivo, a condizione di equivalenza di tutele, come sopra descritto.

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Normativa in Normativa

Le novità lavoristiche della legge di bilancio: stretta per le indennità di disoccupazione

10 Gennaio 2025da Admin2

Come ogni anno, sono particolarmente numerose le disposizioni della legge di bilancio – legge 28 dicembre 2024, n. 207 – che interessano il mondo del lavoro e della previdenza sociale. Molte, come di consueto, le misure di carattere fiscale, a partire dalla conferma della riduzione degli scaglioni IRPEF e dal c.d. taglio del cuneo fiscale, fino alle misure relative al trattamento fiscale e contributivo dei fringe benefit e delle spese di trasferta. In materia previdenziale, figurano le consuete proroghe e conferme delle possibilità di accesso flessibile ai trattamenti pensionistici, quali Quota 103, Opzione Donna, Ape Sociale.

Novità significative interessano le indennità di disoccupazione, dichiaratamente mirata a reprimere comportamenti opportunistici relativi alla disoccupazione di rimpatrio e alla NASPI. Con riferimento al primo profilo, l’art. 1, co. 187 della legge di bilancio esclude l’applicabilità della legge n. 402/1975, che prevede la predetta indennità, alle cessazioni di lavoro all’estero a partire dal 1° gennaio 2025: la sostanziale abrogazione dell’indennità è volta ad impedire la fruizione del beneficio per i lavoratori stagionali, prevalentemente giovani, che negli ultimi anni ne hanno beneficiato in seguito a brevissimi periodi di lavoro all’estero, tipicamente in vendemmia. Evidentemente, una soluzione meno impattante avrebbe potuto essere trovata introducendo requisiti di durata minima del periodo di lavoro all’estero, che attualmente sono previsti solo dalla seconda percezione in poi.

L’intervento sulla NASPI è invece volto ad impedire che i lavoratori che si siano dimessi da un precedente rapporto di lavoro possano fruire della prestazione facendosi assumere e, dopo un brevissimo periodo, licenziare da un datore di lavoro «connivente», risultando così disoccupati involontari. Il comma 171, a tal fine, prevede che i lavoratori dimessisi da un precedente rapporto di lavoro e poi licenziati dal rapporto successivo possano fruire della NASPI solo se possono far valere 13 settimane di contribuzione successive alle dimissioni volontarie, purché queste siano avvenute nei dodici mesi precedenti alla cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione. Praticamente, le dimissioni «azzerano» il requisito contributivo che, anziché essere verificato nel quadriennio precedente come di norma, deve essere maturato ex novo. Evidentemente, la nuova disposizione rischia di privare della NASPI molti altri oltre ai «furbetti», introducendo disincentivi al transito volontario verso migliori occasioni di impiego e in definitiva frenando il dinamismo complessivo del mercato del lavoro.

È viceversa rafforzata, dal comma 611, l’Indennità di Discontinuità per i lavoratori dello spettacolo. La soglia massima di reddito percepito viene innalzata a 30.000 euro, il numero minimo di giornate di contribuzione accreditate nell’anno precedente è abbassato a cinquantuno; diventano inoltre computabili ai fini della durata anche le giornate di contribuzione che hanno già dato luogo ad altre prestazioni e il periodo per la presentazione della domanda è esteso fino al 30 aprile e viene abrogata la previsione di percorsi di formazione professionale per i percettori.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2024/07/digitization-1755783_640.jpg 360 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-01-10 17:38:032025-01-10 17:38:03Le novità lavoristiche della legge di bilancio: stretta per le indennità di disoccupazione
Normativa in Normativa

La direttiva sul lavoro nelle piattaforme digitali pubblicata in Gazzetta Ufficiale

27 Novembre 2024da Admin2

Direttiva 23 ottobre 2024, n. 2831.

All’esito di un lungo iter di approvazione, lo scorso 11 novembre è stata infine pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva 2024/2831, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, già approvata il 23 ottobre scorso.

Come già ricordato recentemente, il contenuto più importante del testo normativo è rappresentato dalla presunzione di subordinazione del rapporto che lega i prestatori di lavoro alle piattaforme «ogni volta che si riscontrano fatti che indicano un potere di controllo o direzione», con onere della prova contraria a carico del datore. Importanti previsioni sono anche disposte in materia di gestione algoritmica dei rapporti di lavoro, con la previsione di obblighi informativi sull’utilizzo dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati (su cui l’ordinamento italiano si era già attivato con il d.lgs. 104/2022) e, in modo ancora più innovativo, in materia di sorveglianza umana sui sistemi automatizzati e sul diritto a garantire il riesame umano delle decisioni assunte da questi. Da non sottovalutare nemmeno le previsioni in materia di trasparenza, con l’obbligo per le piattaforme di mettere a disposizione degli Stati membri e dei rappresentanti dei lavoratori una cospicua serie di informazioni.

La direttiva entra in vigore il prossimo 1° dicembre e dovrà essere trasposta dagli Stati membri entro il 2 dicembre 2026.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/02/240_F_330221449_1EENlyPERdtTG81uWm5wNjsNQ5Nj1YNs.jpg 427 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22024-11-27 14:08:382024-11-27 14:10:48La direttiva sul lavoro nelle piattaforme digitali pubblicata in Gazzetta Ufficiale
Normativa in Normativa

La conversione del d.l. «salva infrazioni»: novità sul contratto a termine e ulteriori interventi normativi

27 Novembre 2024da Admin2

Legge 14 novembre 2024, n. 166, di conversione del d.l. 16 settembre 2024, n. 131.

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 16 novembre la legge di conversione del d.l. «salva-infrazioni» che, nel risolvere situazioni di contrasto fra l’ordinamento italiano e quello europeo, è intervenuto, in particolare, sul tema delle conseguenze risarcitorie dell’illegittimità dei contratti a termine nell’ambito del lavoro privato. La conversione in legge ha lasciato immutati, se non per piccole correzioni formali, gli art. 11 e 12 del decreto che intervengono su questa materia rimuovendo i limiti preesistenti al risarcimento del danno (da un minimo di 2,5 ad un massimo di 12 mensilità) liquidabile dal Giudice. Per effetto della riforma oggi il lavoratore può ottenere un risarcimento pià elevato se allega e prova il maggior danno.

La riforma riscrive altresì l’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 prevedendo specifiche conseguenze risarcitorie (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità) in caso di illegittimità del contratto a termine nel lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

In sede di conversione è stato introdotto l’art. 16-ter del decreto, che abroga la disposizione (co. 35 dell’art. 8 della l. n. 67/1988) secondo cui gli importi corrisposti dagli utilizzatori della prestazione in caso di distacco, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, non erano imponibili ai fini dell’IVA. Il nuovo regime (con l’imponibilità IVA di detti importi) si applica ai distacchi stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2025.

Merita una rapida menzione anche l’art. 9 del decreto, che interviene su una recente procedura di infrazione stabilendo sanzioni per i datori di lavoro che mettono a disposizione dei lavoratori stagionali stranieri alloggi inidonei, prevedono un canone eccessivo per l’utilizzo degli alloggi, o ancora trattengono l’importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore stagionale.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2021/10/240_F_305672501_ptOijUPhl0EyrGM2cmFnNK44nz1HompT.jpg 427 640 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22024-11-27 12:34:272024-11-27 12:34:27La conversione del d.l. «salva infrazioni»: novità sul contratto a termine e ulteriori interventi normativi
Normativa in Normativa

La direttiva sul lavoro delle piattaforme digitali

4 Novembre 2024da Admin2

Nella sessione del 14 ottobre 2024, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato definitivamente la Direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro mediante piattaforme digitali, dopo l’approvazione da parte del Parlamento avvenuta lo scorso aprile. La direttiva, il cui testo è disponibile qui, dopo gli ulteriori passaggi istituzionali, sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione.

La disposizione cardine del testo normativo è l’art. 5, che obbliga gli Stati membri ad introdurre una presunzione legale di subordinazione del rapporto con le piattaforme ogni volta che «si riscontrano fatti che indicano un potere di controllo o direzione»: in questo caso, spetta alla piattaforma dimostrare che il rapporto non è un rapporto di lavoro subordinato. La gestione algoritmica del rapporto di lavoro, invece, è regolata per quanto riguarda il divieto di trattamento di alcune categorie di dati personali e l’obbligo di fornire informazioni ai lavoratori e ai loro rappresentanti. Di particolare interesse sono le previsioni che impongono la sorveglianza umana dei sistemi automatizzati e il dovere di garantire che le decisioni assunte da questi possano essere riesaminate da un umano.

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Normativa in Normativa

Correttivo Codice della crisi: novità per i rapporti di lavoro

14 Ottobre 2024da Admin2

D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, art. 32, co. 2 e 3.

Lo scorso 28 settembre è entrato in vigore il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, recante il terzo «correttivo» al Codice della crisi e dell’insolvenza. La novella è intervenuta anche sui profili legati alla sorte dei rapporti di lavoro nella liquidazione giudiziale dell’impresa in crisi, sostituendo il testo dell’art. 189 del Codice e aggiungendo un comma all’art. 190.

La novità più vistosa sta nell’eliminazione, al primo comma dell’art. 189, dell’inciso secondo cui «l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento»: si trattava di una chiarificazione importante la cui eliminazione, tuttavia, non fa venire meno l’operatività dell’istituto della sospensione dei rapporti di lavoro al momento dell’apertura della liquidazione, finché il curatore non comunica il subentro nei rapporti o il recesso. Nient’altro che un restyling lessicale, invece, rappresenta la sostituzione dell’espressione «risoluzione di diritto» con quella della «cessazione dei rapporti» allo scadere dei quattro mesi di sospensione, nel caso di inerzia del curatore: rimane comunque l’anomalia della previsione della cessazione del rapporto di lavoro in mancanza di un provvedimento datoriale volto a tale scopo.

Altre innovazioni significative stanno nell’eliminazione degli obblighi di comunicazione all’Ispettorato del lavoro e del potere di quest’ultimo di chiedere la proroga della sospensione dei rapporti. La riforma precisa che ai licenziamenti collettivi avviati dall’impresa in liquidazione non si applica la procedura c.d. anti-delocalizzazioni e che i termini per richiedere la NASpI decorrono dalla comunicazione della cessazione da parte del curatore o dalle dimissioni del lavoratore.

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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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