Convertito in legge il c.d. Decreto Aiuti
da Admin2È stata pubblicata la Legge 15 luglio 2022, n. 91, di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, riguardante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina».
Si segnalano le seguenti modifiche al decreto di interesse per le materie di lavoro:
– introduzione di una indennità una tantum a favore dei lavoratori con contratto part time ciclico verticale, di importo pari a 550 euro per l’anno 2022 (art. 2 bis);
– proroga dell’indennità per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di cui alla legge n. 145/2018 fino al 31 dicembre 2022 (art. 33 bis);
– proroga al 30 novembre 2022 della sospensione dei versamenti fiscali, contributivi e assicurativi a favore delle federazioni, associazioni e società sportive impegnate in competizioni nazionali e internazionali (art. 39, comma 1 bis).
Miglioramento della conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare
da Admin2Il Ministero del Lavoro comunica che il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva gli schemi dei decreti legislativi che recepiscono le direttive (UE) 2019/1158, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, e 2019/1152, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea.
Convertito in legge il “decreto riaperture”
da Admin2Con la legge 19 maggio 2022, n. 52 è stato convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
Si segnala, per i profili lavoristici, quanto segue:
– è prorogata fino al 30 giugno 2022, la disciplina dettata dall’art. 26, commi 2 e 7 bis, d.l. n. 18/2020, riguardante i soggetti affetti dalle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità (come individuate con Decreto 4 febbraio 2021). Si ricorda che la disposizione prevede che, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104), il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. Inoltre, i datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS, esclusi i datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS;
– è prorogato fino al 30 giugno 2022, per i lavoratori fragili (art. 26, comma 2 bis, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) lo svolgimento “di norma” della prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
– sono prorogate fino al 31 luglio 2022 le disposizioni in tema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio di cui all’art. 83, commi 1, 2 e 3, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020;
– sono prorogate fino al 31 luglio 2022, le misure di cui all’art. 90, commi 1 e 2, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, Pertanto, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in smart working è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa;
– è prorogato fino al 31 agosto 2022, l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working nel settore privato di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020;
– Si prevede che, in attesa dell’adozione dell’accordo in materia di formazione di cui all’art. 37, comma 2, del d. lgs. n. 81/2008, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro possa essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, ad eccezione delle attività formative per le quali siano previsti un addestramento, una prova pratica, o debbano necessariamente svolgersi in presenza.
Convertito in legge il “decreto Ucraina”
da Admin2Con la legge 20 maggio 2022, n. 51 è stato convertito il d.l. 21 marzo 2022, n. 21, recante Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina.
Tra le misure, si segnalano le seguenti:
– tra le finalità dei Fondi di solidarietà bilaterale di cui all’art. 26, c. 9, lett. c-bis, d. lgs. n. 148/2015 (cioè che comprendono, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente) si inserisce quella di assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni;
– la proroga al 30 giugno 2024 di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Si ricorda che la disposizione prevede, in caso di contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore a tempo determinato, la possibilità per l’utilizzatore di impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato (purché assunto dall’agenzia a tempo indeterminato) senza che ciò determini in capo all’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato;
– l’esclusione delle attività autonome occasionali intermediate da piattaforme digitali (d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni in l. 29 dicembre 2021, n. 233) dalle comunicazioni di avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali (art. 14, comma 1, secondo periodo, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Inoltre, si prevede che la comunicazione debba avvenire mediante modalità informatiche e non più con SMS o posta elettronica.
Attività ispettiva sulle imprese sociali
da Admin2È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022 il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 54 del 29 marzo 2022, che definisce forme, contenuti e modalità dell’attività ispettiva sulle imprese sociali.
Il provvedimento determina l’oggetto e l’ambito di applicazione delle attività di controllo, la verifica del rispetto delle disposizioni previste dal d. lgs. n. 112/2017 e la definizione del contributo per le spese relative al sistema di vigilanza nonché l’individuazione di criteri, requisiti e procedure per il riconoscimento degli enti associativi ai fini dell’esercizio delle ispezioni.
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