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Il D.P.C.M. 24 ottobre 2020

25 Ottobre 2020da admin

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 24 ottobre 2020.

Il Decreto contiene ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 mag- gio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19».

Sul fronte degli interventi in materia di diritto del lavoro non si registrano novità rispetto alla decretazione precedente.

L’art. 2 del Decreto ribadisce che sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14.

 

 

il testo del D.P.C.M.

  • DPCM 24.10.2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/11/testata-normative.jpg 300 500 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-10-25 21:50:102020-10-25 21:51:05Il D.P.C.M. 24 ottobre 2020
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Il nuovo D.P.C.M. del 18 ottobre 2020

19 Ottobre 2020da admin

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 18 ottobre 2020 il testo del nuovo DPCM recante ulteriori disposizioni attuative del d.l n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2020, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del d.l. n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74/2020, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19».

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiusodiversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;

c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Sono vietate le sagre e le fiere di comunità.

Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.

Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.

E’ fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

Le disposizioni del presente decreto, che vanno ad aggiungersi a quelle già previste con il DPCM del 13 ottobre 2020, si applicano dalla data del 19 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

 

Il testo del DPCM con gli allegati

  • DPCM 18.10.2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/04/mano-maschio-del-chimico-nella-tenuta-blu-dei-guanti-protettivi_151013-4789.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-10-19 21:03:292020-10-19 21:35:55Il nuovo D.P.C.M. del 18 ottobre 2020
Normativa in Normativa

I congedi dei genitori per quarantena scolastica dei figli

19 Ottobre 2020da admin

Con la circolare n. 116 del 2 ottobre 2020 l’INPS ha fornito le istruzioni per la fruizione del congedo indennizzato COVID-19, previsto dall’art. 5 del d.l. n. 111/2020, in favore dei genitori lavoratori dipendenti che necessitano di astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in concomitanza di un periodo di quarantena scolastica al quale è costretto il figlio convivente di età inferiore ai quattordici anni, disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

In particolare, l’Istituto ha ricordato che per poter fruire del congedo COVID-19, il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste. Ne consegue che in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo;

b) non deve svolgere lavoro in modalità agile ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del d.l. n. 111/2020 durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.

A tal proposito l’INPS ha precisato che la fruizione di un congedo giornaliero si sostanzia sempre in un’astensione lavorativa dal rapporto per la quale è fruita e pertanto presuppone necessariamente il mancato svolgimento di attività lavorativa, anche in modalità agile;

c) il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di anni 14; pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo non potrà essere più fruito;

d) deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso. Ai fini del diritto al congedo di cui trattasi, la convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Pertanto, qualora il genitore ed il figlio risultino all’anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito, non rilevando le situazioni di fatto. Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal provvedimento di affidamento o di collocamento al genitore richiedente il congedo;

e) il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena, ai sensi dell’articolo 5 del d.l. n. 111/2020, con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha chiarito che il congedo può essere fruito per periodi di quarantena di cui all’articolo 5 del d.l. n. 111/2020 ricadenti nell’arco temporale che va dal 9 settembre 2020fino al 31 dicembre 2020.

In caso di proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente per lo stesso oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli dal succitato Dipartimento di prevenzione.

Nel caso di più provvedimenti che dispongono di periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, l’INPS ha specificato che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.

L’Istituto ha inoltre ricordato che il congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena o per una parte dello stesso e che, sussistendo il diritto in capo ad entrambi i genitori conviventi con il figlio, gli stessi possono alternarsi nella fruizione del congedo per prestare la dovuta assistenza al figlio in quarantena.

Il testo della circolare

  • Circolare INPS n. 116 del 02-10-2020
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Prassi in Prassi

Sul ricorso cautelare per impugnazione del licenziamento: incostituzionalità dell’art. 6 l. n. 604/1966

19 Ottobre 2020da admin

Com’è noto, la disciplina dell’art. 6 della l. n. 604/1966 sui licenziamenti – estesa dall’art. 32, commi 3 e 4, l. n. 183/2010 anche a una serie di ulteriori fattispecie, tra cui quella del trasferimento del lavoratore –  impone, nell’attuale versione, a pena di decadenza l’impugnazione stragiudiziale degli stessi entro il termine di sessanta giorni e  la sanzione della decadenza, se entro i 180 giorni successivi non venga proposto il ricorso avanti al giudice del lavoro o non venga promossa una procedura conciliativa o arbitrale.

Il Tribunale ordinario di Catania, sezione lavoro, con ordinanza del 17 maggio 2019, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, secondo comma, della legge n. 604/1966 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede che l’impugnazione stragiudiziale di cui al primo comma della stessa disposizione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dagli adempimenti ivi indicati, anche dal deposito del ricorso cautelare ante causam ex artt. 669-bis, 669-ter e 700 c.p.c., per violazione degli artt. 3, 24, 111, 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.

La Corte Costituzionale, individuata la ratio dell’attuale formulazione dell’art. 6 l. n. 604/1966 nell’esigenza di far emergere in tempi brevi il contenzioso sull’atto datoriale, con la decisione del 14 ottobre 2020, n. 212 ha stabilito che la mancata previsione anche del ricorso per provvedimento d’urgenza ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 c.p.c., quale atto idoneo a impedire, se proposto nel termine di decadenza, l’inefficacia dell’impugnazione stragiudiziale del primo comma dell’art. 6 della l. n. 604 del 1966, e a dare accesso alla tutela giurisdizionale, è contraria al principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), se posta in comparazione con l’idoneità riconosciuta, invece, dalla stessa disposizione censurata alla richiesta di attivazione della procedura conciliativa o arbitrale.

E’ altresì contraria al principio di ragionevolezza (riconducibile anch’esso all’art. 3 Cost.), in riferimento alla finalità sottesa alla previsione del termine di decadenza in esame, essendo la domanda di tutela cautelare idonea a far emergere il contenzioso insito nell’impugnazione dell’atto datoriale.

La Corte ha dunque dichiarato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, secondo comma, della l. n. 604/1966 fondata in riferimento all’art. 3 Cost., con assorbimento degli altri parametri.

Il testo della sentenza

  • CorteCost sent. n. 212:2020
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Giurisprudenza in Giurisprudenza

Tempo tuta retribuito ed esigenze di sicurezza e igiene pubblica

19 Ottobre 2020da admin

Il Tribunale di Bari con sentenza del 22 settembre 2020 n. 2595 ha affermato che il “tempo tuta” deve essere retribuito, anche in assenza di imposizione del datore di lavoro, qualora sia imposta da esigenze di sicurezza e igiene pubblica.

Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato il diritto di una infermiera a ricevere la retribuzione dovuta per il tempo impiegato per la vestizione e svestizione in ospedale affermando che il c.d. tempo tuta deve essere retribuito quale tempo di lavoro non solo quando sia esplicitamente previsto dall’impresa, ma anche quando tale vestizione sia imposta da esigenze di igiene e sicurezza pubblica, in relazione agli indumenti da indossare o all’attività lavorativa svolta dal lavoratore, come nel caso degli operatori sanitari.

In tale caso, pur in assenza di esplicita previsione del CCNL, l’autorizzazione a svolgere tale “attività lavorativa” da parte del datore di lavoro deve ritenersi implicita.

Il Giudice del lavoro ha inoltre evidenziato che “non può sottacersi l’ulteriore implicita conferma della tesi qui propugnata derivante da quanto accaduto in tempi recentissimi, durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, in cui le operazioni di vestizione e svestizione del personale infermieristico e sanitario hanno assunto un rilievo primario in termini di tutela della salute pubblica e dell’incolumità dei pazienti e dello stesso personale”.

Il testo della sentenza

  • Trib. Bari 22 settembre 2020 n. 2595
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/10/asian-woman-doctor-personal-protective-suit-with-mask-writing-quarantine-patient-chart-holding-test-tube-with-blood-sample-screening-coronavirus-coronavirus-covid-19-concept_60388-652.jpg 293 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-10-19 20:59:392020-10-19 20:59:39Tempo tuta retribuito ed esigenze di sicurezza e igiene pubblica
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Il trattamento economico e normativo del lavoratore somministrato nella costituzione del rapporto con l’utilizzatore

19 Ottobre 2020da admin

La Corte di Cassazione con ordinanza del 13 ottobre 2020, n. 22066 ha affermato che la relazione biunivoca fra lavoratore e utilizzatore nel rapporto trilatero di somministrazione, in relazione agli atti di gestione del rapporto di lavoro, è limitata al periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, considerato che, quale datore di lavoro, è il somministratore il soggetto tenuto all’obbligo retributivo (fatto salvo il rimborso dei relativi oneri da parte dell’utilizzatore).

Nel momento in cui la struttura trilatera del rapporto viene meno, per effetto della irregolarità del contratto di somministrazione giudizialmente accertata, appare consequenziale che il soggetto il quale sia stato utilizzatore della prestazione del lavoratore, sia libero di gestire il rapporto di lavoro in autonomia secondo le regole che rinvengono applicazione nell’ambito dell’assetto organizzativo aziendale in cui la prestazione del lavoratore viene ad inserirsi.

Ciò in quanto, al di là di ogni questione inerente all’inquadramento del vizio che ha ingenerato la irregolarità del rapporto, si determina comunque la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con l’utilizzatore, trattandosi – come affermato in dottrina – di un rapporto ordinario, il quale si differenzia da quello precedente, che era speciale, in quanto funzionale alla somministrazione del lavoratore.

Una diversa opzione ermeneutica ad avviso della Corte condurrebbe alla incongrua conclusione che il trattamento economico e normativo applicato da parte del somministratore, dovrebbe rimanere intangibile, pur a seguito dell’inserimento del lavoratore in una diversa compagine organizzativa, ed anche a prescindere da qualsivoglia mutamento nell’esecuzione della prestazione.

Nel caso di specie un lavoratore, dopo la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore in conseguenza della nullità del contratto di somministrazione, aveva visto ridursi la retribuzione erogata rispetto a quella percepita nel corso del rapporto dal somministratore e aveva pertanto agito in giudizio per chiedere alla società utilizzatrice le differenze retributive.

Il testo dell'ordinanza

  • Cassazione n. 22066:2020
https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/contratto-di-lettura-dell-uomo-d-affari_1098-14772.jpg 417 626 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2020-10-19 20:58:102020-10-19 20:58:10Il trattamento economico e normativo del lavoratore somministrato nella costituzione del rapporto con l’utilizzatore
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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