Sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge recante “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
In attesa della pubblicazione esaminiamo le novità emerse secondo il testo che è circolato nelle ultime ore.
Il titolo II del decreto è interamente dedicato alle “misure a sostegno del lavoro” (artt. 18-47).
In particolare, vengono estese a tutto il territorio nazionale le misure speciali in tema di ammortizzatori sociali.
I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020 (art. 18).
Le aziende che alla data di entrata in vigore del d.l. n. 6/2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono invece presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’art. 1 e per un periodo non superiore a nove settimane (art. 19).
E’ poi prevista una particolare disciplina per la cassa integrazione in deroga: le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane (art. 21).
Vengono inoltre dettate norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori.
Si prevede che per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado di cui al DPCM 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a usufruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione (art. 22).
Si stabilisce che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’art. 1, comma 2, lett. h) e i) d.l. n. 6/2020, dai lavoratori del settore privato è equiparato a malattia (art. 25).
Ai liberi professionisti titolari di partita iva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 500 euro (art. 26).
Un’indennità una tantum pari a 500 euro è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 27).
La medesima indennità è altresì riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente (art. 28) nonché agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 29).
Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dell’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1°gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall’art. 6, comma 1, e dall’art. 15, comma 8, d.lgs. n. 22/2015 sono ampliati da sessantotto a centoventi giorni (art. 32).
A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 è sospeso di diritto il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL. Sono altresì sospesi per il medesimo periodo i termini di prescrizione (art. 33).
Sono inoltre sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (art. 36).
Si prevede che ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, deve essere riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. da 18 a 23 l. n. 81/2017 (art. 38).
Ferma restando la fruizione dei benefici economici, sono sospesi per la durata di due mesi dall’entrata in vigore del presente decreto gli obblighi e gli adempimenti connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al d.l. n.4/2019 (art. 39).
A decorrere dal 23 febbraio è sospeso di diritto il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL (art. 41).
Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, e che nel corso del 2019 hanno prodotto un reddito di lavoro non superiore a 10.000 euro, è istituito un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire ai medesimi il riconoscimento di un’indennità nei limiti di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2020. (art. 43).
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 l. n. 223/1991 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, l. n. 604/1966 (art. 45).
Il decreto-legge anti COVID-19 emanato oggi
da adminSta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge recante “misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
In attesa della pubblicazione esaminiamo le novità emerse secondo il testo che è circolato nelle ultime ore.
Il titolo II del decreto è interamente dedicato alle “misure a sostegno del lavoro” (artt. 18-47).
In particolare, vengono estese a tutto il territorio nazionale le misure speciali in tema di ammortizzatori sociali.
I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020 (art. 18).
Le aziende che alla data di entrata in vigore del d.l. n. 6/2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono invece presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’art. 1 e per un periodo non superiore a nove settimane (art. 19).
E’ poi prevista una particolare disciplina per la cassa integrazione in deroga: le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane (art. 21).
Vengono inoltre dettate norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori.
Si prevede che per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado di cui al DPCM 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a usufruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione (art. 22).
Si stabilisce che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’art. 1, comma 2, lett. h) e i) d.l. n. 6/2020, dai lavoratori del settore privato è equiparato a malattia (art. 25).
Ai liberi professionisti titolari di partita iva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 500 euro (art. 26).
Un’indennità una tantum pari a 500 euro è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (art. 27).
La medesima indennità è altresì riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente (art. 28) nonché agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 29).
Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dell’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1°gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall’art. 6, comma 1, e dall’art. 15, comma 8, d.lgs. n. 22/2015 sono ampliati da sessantotto a centoventi giorni (art. 32).
A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 è sospeso di diritto il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL. Sono altresì sospesi per il medesimo periodo i termini di prescrizione (art. 33).
Sono inoltre sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (art. 36).
Si prevede che ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, deve essere riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. da 18 a 23 l. n. 81/2017 (art. 38).
Ferma restando la fruizione dei benefici economici, sono sospesi per la durata di due mesi dall’entrata in vigore del presente decreto gli obblighi e gli adempimenti connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al d.l. n.4/2019 (art. 39).
A decorrere dal 23 febbraio è sospeso di diritto il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL (art. 41).
Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, e che nel corso del 2019 hanno prodotto un reddito di lavoro non superiore a 10.000 euro, è istituito un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire ai medesimi il riconoscimento di un’indennità nei limiti di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2020. (art. 43).
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 l. n. 223/1991 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, l. n. 604/1966 (art. 45).
Firmato l’accordo fra Governo e parti sociali per il contrasto al coronavirus
da adminDopo un lungo confronto andato avanti tutto la notte, Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto con il Governo e le parti datoriali un “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
In particolare, il protocollo stabilisce che, in riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo dell’ emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
a) disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza
b) si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
c) assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
d) utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza e nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni
e) utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
Nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.
Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.
INPS: le indicazioni per le domande di CIGO e di assegno ordinario nelle prime “zone rosse”
da adminCon il messaggio n. 1118 del 12 marzo 2020 l’INPS ha fornito le prime indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione delle prestazioni di integrazione salariale disciplinate dagli artt. 13 e 14 del d. l. n. 9/2020.
Le domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario possono essere presentate dai datori di lavoro, con la nuova causale denominata “COVID-19 d.l. n. 9/2020”, esclusivamente nei seguenti casi:
a) se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi site nei Comuni di cui all’ allegato 1 DPCM 1 marzo 2020;
b) se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi collocate al di fuori dei Comuni del citato allegato 1, con riferimento ai soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa stessa.
Le domande di accesso alla cassa integrazione ordinaria e all’assegno ordinario con la causale sopra indicata devono essere presentate alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all’ubicazione dell’unità produttiva, esclusivamente in via telematica, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (art. 13, comma. 1, d.l. 9/2020).
Le imprese beneficiarie di integrazioni salariali straordinarie (ad esempio, per contratto di solidarietà o per riorganizzazione) che hanno unità produttive situate nelle aree colpite dall’emergenza COVID-19 individuate nell’allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020 che devono sospendere il programma di CIGS a causa del blocco totale dell’attività lavorativa, possono invece richiedere l’integrazione salariale ordinaria con causale “COVID-19 – interruzione CIGS d. l. n.9/2020”.
La CIGO potrà essere autorizzata, previa adozione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su istanza aziendale, di un decreto che disponga l’interruzione della CIGS in atto per impossibilità di completare il programma previsto (art. 14, d.l. n. 9/2020).
Emergenza COVID-19: ulteriori misure con il DPCM 11 marzo 2020
da adminCon il DPCM 11 marzo 2020 sono state dettate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’intero territorio nazionale.
In particolare, in ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
Si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
Si prevede altresì che le pubbliche amministrazioni – oltre a promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie – assicurino lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuino le attività indifferibili da rendere in presenza.
Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
INL: i chiarimenti sulla sospensione dei termini di pagamento
da adminCon la nota dell’11 marzo 2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni in merito alle misure introdotte dal d.l. n. 9/2020 e dal d.l. n. 11/2020 aventi effetti sulle attività istituzionali di competenza dello stesso INL.
In particolare, in ordine all’art. 2 d.l. n. 9/2020 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione), l’INL ha chiarito che la disposizione sospende i termini dei versamenti, che scadono nel periodo 21 febbraio-30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del d.l. n. 78/2010 (conv. da l. n. 122/2010) di competenza dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS.
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Quanto all’art. 5 d.l. n. 9/2020 (Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria) invece è stato precisato che la disposizione sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.
I versamenti riprenderanno dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Le disposizioni sopra indicate (articoli 2 e 5 del d.l. n.9/2020), trovano applicazione, per espressa previsione delle norme, nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data, avevano la sede legale o operativa nei medesimi comuni.
Per quanto riguarda invece le misure che hanno effetto su tutto il territorio nazionale, l’INL ha chiarito che in virtù dell’art. 8 d.l. n. 9/2020 (Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero), per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 aprile 2020, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Una videoconferenza sul Coronavirus: l’impatto sulla gestione dei rapporti di lavoro
da adminIl prossimo 26 marzo, in videoconferenza, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, terrò un seminario dal titolo “Coronavirus: l’impatto sulla gestione dei rapporti di lavoro”.
Il seminario ha l’obiettivo di esaminare le possibili conseguenze sul piano lavoristico derivanti dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19 (c.d. Coronavirus).
Nello specifico, analizzerò le fonti normative adottate per affrontare la situazione di emergenza ed illustrerò gli strumenti necessari a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Mi occuperò inoltre di fornire chiarimenti e suggerimenti sulle modalità di gestione del personale e sugli strumenti da adottare in caso di sospensione dell’attività lavorativa.
Il seminario è destinato a Direttori, AD, Responsabili delle Risorse Umane, Responsabili e operatori dell’Ufficio Legale.
L’evento è organizzato da TiForma e la videoconferenza si svolgerà utilizzando Microsoft Teams.
Le istruzioni operative saranno fornite ai partecipanti qualche giorno prima dello svolgimento del seminario.