E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 il testo del decreto-legge n. 9/2020 recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In materia di lavoro, il decreto ha previsto per i datori di lavoro che abbiano la sede nelle zone rosse o che, al di fuori dei comuni interessati, abbiano alle proprie dipendenze lavoratori residenti o domiciliati nei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’ impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa:
– l’introduzione di procedure semplificate per presentare istanza di CIGO o assegno ordinario per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
– la possibilità di presentare domanda di cassa integrazione ordinaria o la cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi.
E’ poi previsto il riconoscimento di un’indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa iscritti all’AGO e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata, che svolgono la loro attività lavorativa nei comuni della cd. zona rossa, o siano ivi residenti o domiciliati prima dell’entrata in vigore del presente decreto legge.
A seguito delle richieste provenienti dai datori di lavoro circa la possibilità di acquisire una “autodichiarazione” da parte dei dipendenti in ordine all’assenza di sintomi influenzali, e vicende relative alla sfera privata, il Garante della Privacy è intervenuto con il comunicato stampa del 2 marzo 2020 chiarendo che i datori di lavoro devono “astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa”.
L’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate.
Resta fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il DPCM del 4 marzo 2020 all’art. 1, lett. n) ha ribadito che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
Italia zona protetta: le misure in materia di lavoro
da adminCon il DPCM 9 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono state estese all’intero territorio nazionale le misure di cui all’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020.
Si ricorda che lo spostamento delle persone fisiche è consentito solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Per poter raggiungere il posto di lavoro gli interessati dovranno comprovare il motivo lavorativo con una autodichiarazione che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.
Il decreto raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.
Resta ferma la possibilità di ricorrere alla modalità di lavoro agile che può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
Emergenza COVID-19: smart working anche per le pubbliche amministrazioni
da adminCon la circolare n. 1 del 4 marzo 2020 il Ministro per la pubblica amministrazione ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di implementazione delle misure normative e sugli strumenti, anche informatici, a cui le pubbliche amministrazioni possono ricorrere per incentivare il ricorso a modalità più adeguate e flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa.
Nello specifico, la circolare precisa che per effetto delle modifiche apportate all’art. 14, l. n. 124/2015 dal recente d.l. n.9/2020 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” è superato il regime sperimentale dell’obbligo per le amministrazioni di adottare misure organizzative per il ricorso a nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa con la conseguenza che la misura opera a regime.
Tra le misure e gli strumenti a cui le pubbliche amministrazioni possono ricorrere per incentivare l’utilizzo di modalità flessibili di svolgimento a distanza della prestazione lavorativa si evidenzia l’importanza:
-del ricorso, in via prioritaria, al lavoro agile come forma più evoluta anche di flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, in un’ottica di progressivo superamento del telelavoro;
-dell’utilizzo di soluzioni “cloud” per agevolare l’accesso condiviso a dati, informazioni e documenti;
-del ricorso a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e call conference);
-del ricorso alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, a fronte dell’indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell’amministrazione, garantendo adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche amministrazioni;
-dell’attivazione di un sistema bilanciato di reportistica interna ai fini dell’ottimizzazione della produttività anche in un’ottica di progressiva integrazione con il sistema di misurazione e valutazione della performance.
Le amministrazioni sono invitate a comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica le misure adottate entro il termine di sei mesi.
Una situazione eccezionale che pone al centro di tutto la salute collettiva
da adminSi susseguono a ritmo incalzante i provvedimenti governativi per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.
Il DPCM 8 marzo 2020, sul piano lavoristico, riconferma la centralità dello smart working in emergenza come strumento finalizzato a proteggere la salute dei lavoratori, realizzando al contempo una finalità orientata verso l’interesse generale.
Anche il ricorso alle ferie sembra orientarsi in questa dimensione protettiva e preventiva.
Siamo in una situazione eccezionale, inedita, che pone al centro la tutela della salute collettiva, rispetto alla quale tutte le altre questioni passano in secondo piano.
Coronavirus e rapporti di lavoro: le ultime novità
da adminE’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 il testo del decreto-legge n. 9/2020 recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In materia di lavoro, il decreto ha previsto per i datori di lavoro che abbiano la sede nelle zone rosse o che, al di fuori dei comuni interessati, abbiano alle proprie dipendenze lavoratori residenti o domiciliati nei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’ impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa:
– l’introduzione di procedure semplificate per presentare istanza di CIGO o assegno ordinario per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
– la possibilità di presentare domanda di cassa integrazione ordinaria o la cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi.
E’ poi previsto il riconoscimento di un’indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa iscritti all’AGO e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata, che svolgono la loro attività lavorativa nei comuni della cd. zona rossa, o siano ivi residenti o domiciliati prima dell’entrata in vigore del presente decreto legge.
A seguito delle richieste provenienti dai datori di lavoro circa la possibilità di acquisire una “autodichiarazione” da parte dei dipendenti in ordine all’assenza di sintomi influenzali, e vicende relative alla sfera privata, il Garante della Privacy è intervenuto con il comunicato stampa del 2 marzo 2020 chiarendo che i datori di lavoro devono “astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa”.
L’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate.
Resta fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il DPCM del 4 marzo 2020 all’art. 1, lett. n) ha ribadito che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
Un nuovo decreto-legge per fronteggiare l’emergenza
da adminEcco il resoconto della seduta del Consiglio dei ministri in cui si opera una sintesi delle misure adottate.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le disposizioni introdotte mirano ad assicurare un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e agli episodi di diffusione del virus verificatisi nel nostro Paese.
A questo scopo, con il decreto si interviene in diversi ambiti, di seguito elencati in modo non esaustivo, insieme alle principali misure previste.
Per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’), sono sospesi:
Inoltre, si estende la sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti, già prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dello scorso 24 febbraio, anche ai contribuenti che risiedono al di fuori della “zona rossa” ma si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati.
Infine, si prorogano i termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi pre-compilata. In questo modo, i professionisti e gli operatori economici – ovunque ubicati sul territorio nazionale – avranno più tempo per raccogliere e trasmettere i dati oggetto di questo adempimento.
Il decreto interviene, tra l’altro, con i seguenti provvedimenti:
Tra le altre misure:
Si prevede, per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, la sospensione fino al 30 aprile del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.
Per gli utenti che non abbiano potuto viaggiare da e per la “zona rossa”, o usufruire di pacchetti turistici a causa delle misure di contenimento e di prevenzione della diffusione del COVID-19 disposte dalle autorità italiane o straniere si prevedono specifiche forme di compensazione.
Smart working in emergenza sull’intero territorio nazionale
da adminFra le misure adottate dal Governo con il DPCM del 1° marzo 2020 si segnala la previsione in tema di smart working.
L’art. 4 del citato DPCM ha previsto, riproducendo la previsione del precedente provvedimento governativo, che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro