E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 il decreto-legge n. 34/2020 recante “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto Rilancio).
Il titolo III è dedicato alle “misure in favore dei lavoratori”.
Tra le principali novità si segnala la proroga degli ammortizzatori sociali con la modifica dell’art.19, d.l. n. 18/2020 ad opera dell’art. 68, d.l. n. 34/2020, con il quale è stato previsto un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale e di assegno ordinario pari a 5 settimane, da fruirsi entro il 31 agosto 2020, e purché sia già stato fruito interamente dal datore di lavoro il precedente periodo di nove settimane (già riconosciuto dal d.l. n. 18/2020). Si prevede, altresì, la possibilità di un ulteriore periodo di quattro settimane di trattamento, per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, fruibili ai sensi dell’art. 22 ter.
E’ stato inoltre modificato l’art. 20 del d.l. n. 18/2020 prevedendo l’incremento del periodo di fruizione della CIG per Covid-19 anche per le aziende che già si trovavano in Cassa integrazione straordinaria, che da un periodo di 9 settimane passa a 14 complessive, fermo restando che alle ulteriori cinque settimane accedono solo i datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso (di 9 settimane). Anche in questo caso viene previsto un eventuale ulteriore periodo di quattro settimane di trattamento, per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, fruibili ai sesi dell’art. 22 ter (art. 69, d.l. n. 34/2020).
E’ stato altresì modificato l’art. 22 del d.l. n. 18/2020 prolungando la durata del trattamento di ulteriori 5 settimane, utilizzabili dai datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane, da fruirsi sempre nel periodo 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Si prevede anche la possibilità di fruire di un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, fruibili ai sensi dell’articolo 22 ter del decreto in esame (art. 70, d.l. n. 34/2020).
Viene ampliato il periodo di fruizione dei congedi previsti dall’articolo 23 del d.l. n. 18/2020 che passa da 15 a 30 giorni che potranno essere fruiti a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020.
Viene altresì modificata l’età per il diritto all’astensione riconosciuta dal comma 6 dello stesso art. 23, prevedendo unicamente come limite i 16 anni di età del minore.
E’ stato aumentato da 600 a 1.200 euro il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting.
Mentre passa da 1.000 a 2.000 euro il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting per il settore sanitario pubblico e privato accreditato, per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico di cui all’art 25, d.l. n. 18/2020 (art. 72, d.l. n. 34/2020).
Sono state altresì aumentate a dodici giornate complessive i permessi usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 ex l. n. 104/1992 di cui all’art. 24, d.l. n. 18/2020 (art. 73, d.l. n. 34/2020).
Viene esteso il periodo di divieto per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi previsto dall’art. 46, d.l. n. 18/2020, aumentandolo a cinque mesi, decorrenti dall’entrata in vigore dello stesso decreto Cura Italia (17.3.2020) e, dunque, fino al 17.8.2020 (art. 80, d.l. n. 34/2020).
Viene inoltre introdotta una nuova misura straordinaria denominata “Reddito di emergenza”, riconosciuta ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 82, d.l. n. 34/2020 ).
Sono state confermate per il mese di aprile 2020 le indennità di 600 euro previste dal decreto Cura Italia per liberi professionisti, co.co.co., lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore agricolo.
Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio pari a 1000 euro.
Viene inoltre introdotta una indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, destinata ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro purché, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato né titolari di pensione (art. 84, d.l. n. 34/2020).
E’ stata altresì riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro ai lavoratori domestici che alla data del 23 febbraio 2020 erano titolari di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a dieci ore settimanali.
I lavoratori domestici non devono però essere conviventi con il datore di lavoro; l’indennità inoltre non è cumulabile con altre indennità riconosciute dal decreto Cura Italia o dallo stesso decreto Rilancio (art. 85, d.l. n. 34/2020).
L’art. 90, d.l. n. 34/2020 attribuisce un diritto all’attivazione dello smart working a quei lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di quattordici anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.
Tale diritto è riconosciuto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
L’art. 93, d.l. n. 34/2020 prevede la possibilità di rinnovare o prorogare, fino al 30 agosto 2020, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali previste dall’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015.
Licenziamento disciplinare e abuso del telepass aziendale
da adminCon la decisione 3 giugno 2020, n. 10540 la Corte di Cassazione ha stabilito che integra giusta causa di licenziamento – ed è quindi idoneo a ledere il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro – il ripetuto utilizzo del telepass aziendale per ragioni extralavorative da parte di un dipendente rivestente una posizione apicale.
Riflessioni giuridiche sugli effetti della pandemia Covid-19
da adminI prossimi 12 e 13 giugno si terrà un seminario in videoconferenza intitolato “Riflessioni giuridiche sugli effetti della pandemia Covid-19”, organizzato nell’ambito del Dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università di Pisa.
Gli incontri sono volti ad analizzare le ricadute dell’attuale emergenza epidemiologica sui rapporti contrattuali, i rapporti di lavoro, i rapporti personali e patrimoniali nella famiglia e sulla tutela dei diritti.
In particolare, la sessione pomeridiana del 12 giugno sarà dedicata ai temi giuslavoristici: licenziamenti, sicurezza sul lavoro e responsabilità datoriale, lavoro a distanza, ammortizzatori sociali e strumenti di sostegno al reddito.
Insieme a me interverranno il Professor Oronzo Mazzotta, il Dott. Raffaele Galardi e il Dott. Simone D’Ascola.
L’evento si svolgerà su Teams al seguente indirizzo: http://web.jus.unipi.it/live/200612-covid.
Uber Italy commissariata per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro dei c.d. riders
da adminCon il decreto n. 9 del 28 maggio 2020 il Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria (c.d. commissariamento) di Uber Italy s.r.l. per l’ipotesi di reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) nella gestione dei c.d. riders addetti alle consegne di cibo per il servizio Uber Eats.
Uber, attraverso società di intermediazione di manodopera, avrebbe sfruttato migranti provenienti da Paesi territorio di conflitti civili e razziali, richiedenti asilo politico e persone che, in alcuni casi, dimoravano presso centri di accoglienza temporanei.
Come si legge nel provvedimento “appaiono precisi indici di un regime di sopraffazione retributivo e trattamentale attuato nei confronti di molteplici lavoratori reclutati in una situazione di emarginazione sociale e quindi di fragilità sul piano di una possibile tutela dei diritti minimi […]: il reclutamento avvenuto scegliendo soprattutto soggetti in stato di bisogno; il pagamento a cottimo effettuato (Euro 3 a consegna) a prescindere dalle condizioni di luogo (durata del tragitto) e di tempo (ora notturna, condizioni atmosferiche) ed in violazione delle regole contrattuali; la richiesta di un numero di prestazioni non compatibili con una tutela minima delle condizioni fisiche del lavoratore con la rappresentazione concreta della disattivazione dell’account e quindi con la minaccia implicita di non potere più lavorare per la piattaforma Uber; la non corresponsione delle mance dovute al lavoratore e realmente corrisposte dal cliente nel sinallagma contrattuale; in taluni casi l’omesso versamento delle ritenute previdenziali in concreto operato sulla retribuzione dei lavoratori; il sistematico inserimento di c.d. malus di natura strumentale, creati attraverso la contestazione di comportamenti non conformi tenuti in realtà inesistenti, per contrarre ulteriormente la retribuzione mensile dovuta; in genere lo sfruttamento di un mercato che presenta un’offerta di forza lavoro incontrollata per imporre delle regole particolarmente violente (solitamente minacce) al singolo lavoratore”.
Termine di presentazione delle domande di CIGO e assegno ordinario: le indicazioni INPS
da adminCon il messaggio n. 2183 del 26 maggio 2020 l’INPS ha fornito le prime indicazioni in ordine al termine di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario, alla luce delle novità apportate dal d.l. n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) al decreto Cura Italia.
Come è noto, il c.d. decreto Rilancio ha modificato i termini di presentazione della domanda di cassa integrazione e di assegno ordinario, disponendo, all’articolo 68, comma 1, lett. c), la modifica dell’articolo 19, comma 2, d.l. n. 18/2020.
Dunque, l’istanza deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Onde consentire un più graduale adeguamento ai nuovi e più stringenti termini di trasmissione delle domande, è stato fissato al 31 maggio il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.
Il medesimo articolo 68, comma 1, lett. d), ha introdotto anche il comma 2-bis all’articolo 19 del d.l. n. 18/2020, prevedendo una decadenza dalla prestazione in caso di domanda presentata in ritardo.
Con tale messaggio l’INPS ha precisato che il nuovo e più ridotto termine di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano all’interno dell’arco temporale indicato dal citato comma 2-ter (23 febbraio – 30 aprile 2020).
In tutti gli altri casi, il flusso gestionale delle domande, che tiene conto del nuovo impianto normativo declinato dall’articolo 68 del citato d.l. n. 34/2020, sarà illustrato con un’apposita circolare di prossima emanazione.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Rilancio
da adminE’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 il decreto-legge n. 34/2020 recante “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto Rilancio).
Il titolo III è dedicato alle “misure in favore dei lavoratori”.
Tra le principali novità si segnala la proroga degli ammortizzatori sociali con la modifica dell’art.19, d.l. n. 18/2020 ad opera dell’art. 68, d.l. n. 34/2020, con il quale è stato previsto un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale e di assegno ordinario pari a 5 settimane, da fruirsi entro il 31 agosto 2020, e purché sia già stato fruito interamente dal datore di lavoro il precedente periodo di nove settimane (già riconosciuto dal d.l. n. 18/2020). Si prevede, altresì, la possibilità di un ulteriore periodo di quattro settimane di trattamento, per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, fruibili ai sensi dell’art. 22 ter.
E’ stato inoltre modificato l’art. 20 del d.l. n. 18/2020 prevedendo l’incremento del periodo di fruizione della CIG per Covid-19 anche per le aziende che già si trovavano in Cassa integrazione straordinaria, che da un periodo di 9 settimane passa a 14 complessive, fermo restando che alle ulteriori cinque settimane accedono solo i datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso (di 9 settimane). Anche in questo caso viene previsto un eventuale ulteriore periodo di quattro settimane di trattamento, per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, fruibili ai sesi dell’art. 22 ter (art. 69, d.l. n. 34/2020).
E’ stato altresì modificato l’art. 22 del d.l. n. 18/2020 prolungando la durata del trattamento di ulteriori 5 settimane, utilizzabili dai datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane, da fruirsi sempre nel periodo 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Si prevede anche la possibilità di fruire di un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, fruibili ai sensi dell’articolo 22 ter del decreto in esame (art. 70, d.l. n. 34/2020).
Viene ampliato il periodo di fruizione dei congedi previsti dall’articolo 23 del d.l. n. 18/2020 che passa da 15 a 30 giorni che potranno essere fruiti a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020.
Viene altresì modificata l’età per il diritto all’astensione riconosciuta dal comma 6 dello stesso art. 23, prevedendo unicamente come limite i 16 anni di età del minore.
E’ stato aumentato da 600 a 1.200 euro il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting.
Mentre passa da 1.000 a 2.000 euro il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting per il settore sanitario pubblico e privato accreditato, per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico di cui all’art 25, d.l. n. 18/2020 (art. 72, d.l. n. 34/2020).
Sono state altresì aumentate a dodici giornate complessive i permessi usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 ex l. n. 104/1992 di cui all’art. 24, d.l. n. 18/2020 (art. 73, d.l. n. 34/2020).
Viene esteso il periodo di divieto per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi previsto dall’art. 46, d.l. n. 18/2020, aumentandolo a cinque mesi, decorrenti dall’entrata in vigore dello stesso decreto Cura Italia (17.3.2020) e, dunque, fino al 17.8.2020 (art. 80, d.l. n. 34/2020).
Viene inoltre introdotta una nuova misura straordinaria denominata “Reddito di emergenza”, riconosciuta ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 82, d.l. n. 34/2020 ).
Sono state confermate per il mese di aprile 2020 le indennità di 600 euro previste dal decreto Cura Italia per liberi professionisti, co.co.co., lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore agricolo.
Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio pari a 1000 euro.
Viene inoltre introdotta una indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, destinata ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro purché, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato né titolari di pensione (art. 84, d.l. n. 34/2020).
E’ stata altresì riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro ai lavoratori domestici che alla data del 23 febbraio 2020 erano titolari di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a dieci ore settimanali.
I lavoratori domestici non devono però essere conviventi con il datore di lavoro; l’indennità inoltre non è cumulabile con altre indennità riconosciute dal decreto Cura Italia o dallo stesso decreto Rilancio (art. 85, d.l. n. 34/2020).
L’art. 90, d.l. n. 34/2020 attribuisce un diritto all’attivazione dello smart working a quei lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di quattordici anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.
Tale diritto è riconosciuto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
L’art. 93, d.l. n. 34/2020 prevede la possibilità di rinnovare o prorogare, fino al 30 agosto 2020, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali previste dall’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015.
Videoconferenza su decreto Rilancio e infortuni da Covid-19
da adminIl prossimo 26 maggio, alle ore 10.00, si terrà una videoconferenza durante la quale verranno affrontate le tematiche giuslavoristiche del decreto Rilancio ed i profili di responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio da Covid-19.
Insieme a me interverrà il Dott. Carlo Frighetto, Direttore dell’Unione Industriale Pisana.
Le aziende possono partecipare al seminario inviando l’indirizzo e-mail della persona interessata all’indirizzo di posta elettronica: d.masoni@ui.pisa.it.