Lo scorso 2 novembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 128/2019 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 3 settembre 2019, n. 101 recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.
La legge, in particolare, modifica l’art. 2 del d. lgs. n. 81/2015 sulle collaborazioni organizzate dal committente, ampliandone l’ambito di applicazione.
A fronte di tale intervento normativo, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applicherà ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro continuative “prevalentemente” e non più “esclusivamente” personali, organizzate dal committente, senza che sia necessaria “anche” la definizione dei “tempi” e del “luogo di lavoro” .
La legge di conversione detta inoltre specifiche disposizioni “a tutela del lavoro tramite piattaforme digitali” con l’inserimento del capo V- bis nel corpus del d.l.gs. n. 81/2015.
Tra le principali novità per i c.d. riders si segnalano la previsione un’indennità risarcitoria (di entità non superiore ai compensi percepiti nell’ultimo anno) nel caso in cui il contratto di lavoro non sia stipulato per iscritto (art. 47- ter); il divieto di cottimo e la garanzia di un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti; la previsione di una maggiorazione (non inferiore al 10 per cento) in caso di lavoro notturno, festivo o svolto in presenza di “condizioni metereologiche sfavorevoli”, determinata dagli stessi contratti collettivi o, in difetto, con decreto del Ministro del lavoro (art. 47-quater) e l’estensione della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ( art. 47- septies).
Viene infine estesa ai riders anche la disciplina antidiscriminatoria prevista per i lavoratori subordinati, con divieto di esclusione dalla piattaforma e riduzione delle occasioni di lavoro in caso di mancata accettazione della prestazione (art. 47- quinquies).
La Convenzione attuativa del Testo Unico sulla Rappresentanza
0 Commenti-da brandonIl prossimo 11 novembre, alle ore 14:00, si terrà un seminario dedicato al tema della Convenzione attuativa del Testo Unico sulla Rappresentanza, nell’ambito del Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università di Pisa.
Oltre al Prof. Avv. Pasqualino Albi interverrano il dott. Carlo Frighetto, Direttore dell’Unione Industriale Pisana, e la Dott.ssa Lavinia Barsanti, funzionaria presso l’Unione Industriale Pisana.
Una nuova legge sulle collaborazioni
0 Commenti-da brandonLo scorso 2 novembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 128/2019 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 3 settembre 2019, n. 101 recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.
La legge, in particolare, modifica l’art. 2 del d. lgs. n. 81/2015 sulle collaborazioni organizzate dal committente, ampliandone l’ambito di applicazione.
A fronte di tale intervento normativo, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applicherà ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro continuative “prevalentemente” e non più “esclusivamente” personali, organizzate dal committente, senza che sia necessaria “anche” la definizione dei “tempi” e del “luogo di lavoro” .
La legge di conversione detta inoltre specifiche disposizioni “a tutela del lavoro tramite piattaforme digitali” con l’inserimento del capo V- bis nel corpus del d.l.gs. n. 81/2015.
Tra le principali novità per i c.d. riders si segnalano la previsione un’indennità risarcitoria (di entità non superiore ai compensi percepiti nell’ultimo anno) nel caso in cui il contratto di lavoro non sia stipulato per iscritto (art. 47- ter); il divieto di cottimo e la garanzia di un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti; la previsione di una maggiorazione (non inferiore al 10 per cento) in caso di lavoro notturno, festivo o svolto in presenza di “condizioni metereologiche sfavorevoli”, determinata dagli stessi contratti collettivi o, in difetto, con decreto del Ministro del lavoro (art. 47-quater) e l’estensione della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ( art. 47- septies).
Viene infine estesa ai riders anche la disciplina antidiscriminatoria prevista per i lavoratori subordinati, con divieto di esclusione dalla piattaforma e riduzione delle occasioni di lavoro in caso di mancata accettazione della prestazione (art. 47- quinquies).
Il contratto a termine fra il decreto dignità e gli accordi di prossimità
0 Commenti-da brandonIl prossimo 27 novembre alle ore 15:00, presso la sede dell’Unione Industriale Pisana (Auditorium Giovanni Alberto Agnelli), terrò una relazione sulla disciplina del contratto a termine.
L’entrata in vigore del c.d. “Decreto Dignità” (D.L. n. 87/2018 convertito in Legge n. 96/2018) con l’introduzione di nuovi vincoli in tema di contratti a termine e somministrazione ha comportato una rivisitazione del ruolo della contrattazione collettiva ed in particolare degli accordi di prossimità, ovvero i “contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale» che – ai sensi dell’art. 8 co. 2 bis del D.L. 138/2011 (convertito in Legge n. 148/2011) – “operano anche in deroga alle disposizioni di legge … ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro”.
Il seminario affronterà i suindicati temi, caratterizzati da uno scenario di “luci ed ombre”, fornendo una visione complessiva degli stessi.
La gestione del personale nelle società a partecipazione pubblica
0 Commenti-da brandonIl prossimo 8 novembre dalle ore 15:00 alle ore 19:00 terrò una lezione sulla disciplina e la gestione del personale nelle società a partecipazione pubblica.
Insieme a me ci sarà il Prof. Avv. Francesco Barachini che si occuperà di affrontare il tema della governance e della disciplina degli amministratori.
L’incontro si inserisce nell’ambito del Corso di Alta Formazione sul nuovo regime delle società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016), organizzato dall’Istituto di Diritto, Politica e Sviluppo della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.
Contratto a termine stipulato presso l’Ispettorato: il chiarimento dell’INL
0 Commenti-da brandonCon la nota 17 settembre 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si è espresso in merito alla possibilità di procedere alla stipulazione “assistita” di un nuovo contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 81/2015, qualora quest’ultimo non indichi le causali introdotte dal c.d. Decreto Dignità o non sia rispettoso del termine dilatorio previsto dal comma 2 dell’art. 21 del medesimo decreto legislativo.
Secondo l’Ispettorato Nazionale deve considerarsi legittima la decisione dell’Ente interregionale di non procedere alla stipula assistita di un contratto a termine in assenza di una causale.
Infatti, sebbene l’intervento dell’Ispettorato del lavoro non comporti effetti “certificativi” in ordine alla effettiva sussistenza della causale, limitandosi alla verifica della completezza e correttezza formale del contenuto del contratto ed alla genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione dello stesso, tuttavia non appare ammissibile il ricorso alla procedura laddove la causale manchi del tutto, in contrasto con quanto disposto da norme imperative.
Parimenti, secondo tale orientamento, non è possibile procedere alla stipula di un nuovo contratto a termine in violazione dei termini dilatori di cui all’art. 21, comma 2, d.lgs. n. 81/2015.
Nullità del contratto a termine e indennità risarcitoria
0 Commenti-da brandonCon la decisione 26 settembre 2019, n. 794 il Tribunale di Firenze ha accolto la richiesta di un lavoratore volta ad accertare la nullità dei termini apposti ai diversi contratti intercorsi tra il ricorrente e Poste Italiane.
Il giudice, invocando la normativa europea e la giurisprudenza della Corte di Giustizia, ha ritenuto nulle le clausole appositive dei temini finali contenute nei contratti impugnati dal lavoratore, ritenendo dimostrato che il ricorrente, in quanto addetto al servizio di recapito, veniva regolarmente utilizzato per sopperire alle esigenze di organico e quindi per soddisfare esigenze stabili e durevoli.
Di conseguenza, il Tribunale di Firenze ha convertito i contratti impugnati in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed ha condannato Poste Italiane al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata in dieci mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r.
Desta particolare interesse il passaggio della sentenza (pag. 5) in cui si afferma che “la sottoscrizione di uno o più contratti a tempo determinato per soddisfare esigenze stabili e durevoli costituisce un abuso” compiuto in violazione del divieto contenuto nelle disposizioni di diritto interno (art. 1 d.lgs. n. 368/2001 e art. 19 d.lgs. n. 81/2015), come interpretate alla luce degli inderogabili principi comunitari.