Con interpello n. 29 del 15 dicembre 2015, La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha risposto ad un quesito formulato da Confindustria, dall’Associazione Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro e dall’Alleanza delle cooperative italiane, relativo all’individuazione del periodo entro il quale è possibile agire per il recupero dei contributi a titolo di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, ai sensi degli artt. 35, comma 28, d.l. n. 223/2006 e 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003.
Questa la risposta al quesito: “Dall’analisi delle norme indicate si evince che nel periodo di contemporanea vigenza delle citate disposizioni di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 e all’art. 35, comma 28, d.l. n. 223/2006, la prima, in quanto di carattere speciale, debba considerarsi prevalente in materia contributiva rispetto a quella di cui all’art. 35, comma 28. Ne consegue che, ai fini della applicabilità della responsabilità solidale in questione, occorra tenere altresì conto della specifica limitazione temporale dei due anni dalla cessazione dell’appalto”.
La responsabilità solidale negli appalti
/in PrassiCon interpello n. 29 del 15 dicembre 2015, La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha risposto ad un quesito formulato da Confindustria, dall’Associazione Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro e dall’Alleanza delle cooperative italiane, relativo all’individuazione del periodo entro il quale è possibile agire per il recupero dei contributi a titolo di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, ai sensi degli artt. 35, comma 28, d.l. n. 223/2006 e 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003.
Questa la risposta al quesito: “Dall’analisi delle norme indicate si evince che nel periodo di contemporanea vigenza delle citate disposizioni di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 e all’art. 35, comma 28, d.l. n. 223/2006, la prima, in quanto di carattere speciale, debba considerarsi prevalente in materia contributiva rispetto a quella di cui all’art. 35, comma 28. Ne consegue che, ai fini della applicabilità della responsabilità solidale in questione, occorra tenere altresì conto della specifica limitazione temporale dei due anni dalla cessazione dell’appalto”.
Il demansionamento quale unica alternativa al licenziamento
/in GiurisprudenzaLa Corte di cassazione con sentenza 19 novembre 2015 n. 23698, ribadisce la propria ormai prevalente intepretazione maturata in relazione al vecchio testo dell’art. 2013 cod. civ.: non è preclusa ed è anzi “dovuta” l’assegnazione a mansioni inferiori quale unica alternativa possibile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La sorte di un rinvio mobile: pubblico impiego e art. 18 stat. lav.
/in GiurisprudenzaLa Corte di cassazione, con la sentenza 26 novembre 2015 n. 24157, ha ritenuto applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione l’art. 18 stat. lav., come modificato dalla legge n. 92/2012. Il rinvio che l’art. 51 d.lgs. n. 165/2001 alla legge n. 300/1970 “e successive modifiche ed integrazioni” rende in effetti difficile sostenere il contrario.
È sempre necessaria l’affissione del codice disciplinare?
/in GiurisprudenzaCon sentenza n. 17366 del 1° settembre 2015, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di licenziamento disciplinare, il codice disciplinare e la relativa affissione non sempre sono necessari.
Secondo la decisione, che è in linea con il prevalente orientamento giurisprudenziale, il codice disciplinare e la relativa affissione sarebbero necessari solo quando la mancanza si riferisce alle norme particolari, dettate dal datore di lavoro nella singola realtà aziendale.
Alla luce di ciò, la semplice violazione delle disposizioni aziendali relative al modus operandi della specifica attività all’interno dell’organizzazione esonera dall’onere del codice disciplinare e della relativa affissione.
Nel caso preso in esame, la Corte ha ritenuto il comportamento del dipendente caratterizzato da gravissime negligenze e superficialità idonee ad esporre il datore di lavoro a rischi di natura economica; peraltro nella specie risultavano esser stati violati i precetti di riservatezza e correttezza.
Riduzione contributiva per i contratti di solidarietà
/in NormativaCon il Decreto interministeriale n. 17981 del 14 settembre 2015, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, è stata prevista la riduzione contributiva in favore delle imprese che stipulano o abbiano in corso contratti di solidarietà (ai sensi degli articoli 1 e 2 del d.l. n. 727/1984).
Lo sgravio verrà riconosciuto nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
Jobs Act: parere parlamentare su schema decreto attività ispettiva
/in NormativaLe Commissioni Lavoro di Camera e Senato hanno espresso parere favorevole, con osservazioni, sullo schema di decreto legislativo recante diposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (atto n. 178).