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mani

Riduzioni contributive e contratti di solidarietà

2 Ottobre 2017/in Normativa

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, diffuso il 28 settembre 2017 sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, vengono fissate nuove regole che consentiranno alle imprese di accedere alle facilitazioni contributive previste in caso di sottoscrizione di contratti di solidarietà.

Secondo le nuove direttive, la riduzione contributiva di cui all’art. 6, comma 4, del d.l. n. 510/1996 è riconosciuta in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà ai sensi degli articoli 1 e 2 del d.l. n. 726/1984 convertito, con modificazioni, in l. n. 863/1984, nonché, a decorrere dall’entrata in vigore del d.lgs n. 148/2015, in attuazione della l. n. 183/2014, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera c, del medesimo decreto legislativo.

L’art. 2 del decreto interministeriale in oggetto dispone: “la riduzione contributiva di cui all’articolo 1 è riconosciuta nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%”

Il provvedimento in rassegna indica agli artt. 2, 3, 4 e 5 le modalità e i termini di presentazione dell’istanza da parte dell’impresa interessata a godere degli sgravi contributivi.

Per il 2017, l’istanza è presentata dal 30 novembre e fino al 10 dicembre dalle imprese che al 30 novembre abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016.

Dal 2018 l’istanza deve essere presentata dal 30/11 di ogni anno e fino al 10/12 ma con riferimento alle imprese che abbiano stipulato un contratto di solidarietà entro il 30/11 dello stesso anno ovvero dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà nel secondo semestre dell’anno precedente.

La riduzione contributiva può avere una durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile; per ottenerla, le aziende devono inoltrare un’istanza esclusivamente tramite posta elettronica certificata.

Le modalità di inoltro delle richieste e i relativi modelli sono reperibili nel sito www.lavoro.gov.it.

Lo sgravio non potrà mai eccedere le risorse destinate allo scopo (30 milioni per ogni anno); difatti, ai fini dell’accesso al beneficio, è previsto il rispetto dell’ordine cronologico di inoltro delle domande.

 

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2017/10/contratto-di-solidarietà.jpeg 3761 4643 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-10-02 11:53:282017-10-02 11:53:28Riduzioni contributive e contratti di solidarietà

Legittimo il licenziamento per g.m.o. senza crisi aziendale

10 Luglio 2017/in Giurisprudenza

Cass., sez. lav., 24.5.2017, n. 13015 – Legittimità del licenziamento per g.m.o. senza crisi aziendale

La Suprema Corte, con una decisione del 24 maggio u.s., ha confermato un orientamento già adottato con altre recenti sentenze, quali la n. 13516/2016 e la n. 25201/2016, con le quali la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo in assenza di crisi aziendale.

Infatti, per citare un significativo passaggio argomentativo della sentenza, “il giustificato motivo oggettivo di licenziamento, L. n. 604 del 1966, ex art. 3, è ravvisabile anche soltanto in una diversa ripartizione di determinate mansioni fra il personale in servizio, attuata a fini di una più efficiente e produttiva gestione aziendale, nel senso che certe mansioni possono essere accorpate a quelle di altro dipendente o suddivise fra più lavoratori, ognuno dei quali se le vedrà aggiungere a quelle già espletate, con il risultato finale di far emergere come in esubero la posizione lavorativa di quel dipendente che vi era addetto in modo esclusivo o prevalente, purché tale diversa distribuzione dei compiti sia causalmente all’origine del licenziamento anziché costituirne mero effetto di risulta”.

 

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2017/07/pexels-photo-408033.jpeg 3456 5184 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-07-10 16:09:472019-10-09 16:23:38Legittimo il licenziamento per g.m.o. senza crisi aziendale
centrale idrica

CCNL Gas Acqua

31 Maggio 2017/in Contrattazione collettiva

Rinnovo CCNL gas acqua
ANFIDA, ANIGAS, ASSOGAS, CONFINDUSTRIA ENERGIA, IGAS, UTILITALIA e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL gas acqua.
Tra i punti salienti, si rileva:
– Un aumento medio complessivo pari a 89 euro, comprensivo di minimi, produttività e welfare;
– Un aumento medio sui minimi rapportato al quinto livello, pari a 40 euro (maggio 2017) e a 28 euro (aprile 2018);
– Un montante complessivo di minimi e produttività pari a 1.576 euro;
– La verifica, prevista per il mese di giugno 2019, relativa allo scostamento del tasso di inflazione,
– Un incremento di cinque euro sulla sanità integrativa a partire da gennaio 2017;
– Un incremento di cinque euro a partire da gennaio 2018.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2017/05/pexels-photo-256297.jpeg 750 1125 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-05-31 19:47:082019-10-09 14:44:57CCNL Gas Acqua
gara

La responsabilità solidale negli appalti pubblici

23 Maggio 2017/in News ed Eventi

Il prossimo 7 giugno a Milano parteciperò ad una iniziativa formativa promossa da Optime in tema di responsabilità solidale negli appalti pubblici.

Sarà l’occasione per un approfondimento sulle recenti novità normative da osservare alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale sul tema.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2017/05/spot-runs-start-la.jpg 4803 7197 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-05-23 15:23:462019-11-04 16:58:48La responsabilità solidale negli appalti pubblici
padre con bambino

Il congedo facoltativo per i padri lavoratori

1 Maggio 2017/in Prassi

Messaggio INPS, n. 1581/2017 – Chiarimenti sul congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti

L’INPS, con il messaggio n. 1581 del 10 aprile u.s., ha fornito alcuni chiarimenti in materia di congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti.

Detto congedo, pari a due giorni, è stato introdotto dalla l. n. 92/2012, all’art. 4, comma 24, lett. a); esso può essere goduto dal padre, entro il quinto mese di vita del figlio, alternativamente al congedo obbligatorio di maternità.

Tale istituto era previsto, in origine, in via sperimentale, per gli anni 2013, 2014 e 2015. Successivamente, la legge di stabilità 2016, all’art. 1, comma 205, ha prorogato il congedo facoltativo per l’anno 2016; tuttavia – come chiarisce un precedente messaggio INPS, il n. 828/2017 – nessuna disposizione normativa ha stabilito un’ulteriore proroga per l’anno 2017.

Pertanto, secondo quanto si afferma nel messaggio n. 1581/2017, attualmente il congedo facoltativo può essere goduto nei primi mesi dell’anno 2017, soltanto per eventi quali il parto, l’adozione e l’affidamento avvenuti nel corso del 2016.

Infatti, rimangono “valide, per gli eventi verificatesi nell’anno 2016, le disposizioni precedentemente vigenti ex art. 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)”.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2017/05/father.jpeg 3744 5616 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-05-01 17:52:102017-05-01 17:52:10Il congedo facoltativo per i padri lavoratori

Il disegno di legge sul lavoro autonomo

26 Marzo 2017/in Normativa

Approvato dalla Camera dei Deputati il d.d.l. sulla tutela del lavoro autonomo

In data 9 marzo 2017, la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge C.4135 sulle “misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.

Tra le principali novità, si ricorda quanto disposto dall’art. 7 del citato d.d.l., che estende, a partire dal 2017, la durata e l’arco temporale per la fruizione del congedo parentale da parte delle lavoratrici e dei lavoratori autonomi assicurati presso la Gestione separata INPS. La durata di tale congedo è pari a sei mesi, e il genitore ne potrà fruire entro il terzo anno di vita del bambino, ovvero entro tre anni dall’ingresso in famiglia di quest’ultimo, in caso di adozione.

Si ricorda che i genitori non potranno utilizzare detto congedo per più di sei mesi complessivi, anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza.

Il trattamento economico del congedo parentale è corrisposto a condizione che siano state accreditate almeno tre mensilità della contribuzione; tuttavia, il requisito contributivo non è richiesto per i periodi di congedo parentale goduti entro il primo anno di vita del bambino.

In materia di trattamento di maternità, si ricorda che l’art. 12 consente alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata di usufruirne, a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

Infine, è rilevante quanto previsto dall’art. 13 del citato d.d.l.; fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente, il lavoratore può chiedere la sospensione dell’esecuzione del rapporto di lavoro per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.

In caso di malattia o infortunio tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi può essere sospeso per l’intera durata della malattia o dell’infortunio, fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi  maturati durante il periodo di sospensione “in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione”.

Tale testo normativo è stato trasmesso al Senato in seconda lettura per una possibile approvazione definitiva.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2017/03/photo-1432821596592-e2c18b78144f.jpeg 2667 4000 admin https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png admin2017-03-26 18:05:092017-03-26 18:05:09Il disegno di legge sul lavoro autonomo
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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