Il decreto 3 febbraio 2016, n. 94343, attuativo del fondo di integrazione salariale, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 2016, rinomina il Fondo di solidarietà residuale, già istituito presso l’INPS, adeguandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2016 alle disposizioni del d.lgs. n. 148 del 14 settembre 2015.
Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti (compresi gli apprendisti), appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale di cui al d.lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali, anche alternativi.
I destinatari sono i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, che abbiano un’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.
Il fondo di integrazione salariale garantisce un assegno di solidarietà, corrisposto per un periodo massimo di dodici mesi in un biennio mobile, in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di riduzione di personale, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
Ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro, il Fondo di integrazione salariale garantisce, oltra all’assegno di solidarietà, un assegno ordinario, corrisposto fino a un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile, d’importo pari all’integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste in materia di cassa integrazioni guadagni ordinaria, ad esclusione delle intemperie stagionali, ed in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale, con esclusione della cessazione anche parziale di attività.
Il fondo di integrazione salariale
/in NormativaIl decreto 3 febbraio 2016, n. 94343, attuativo del fondo di integrazione salariale, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 2016, rinomina il Fondo di solidarietà residuale, già istituito presso l’INPS, adeguandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2016 alle disposizioni del d.lgs. n. 148 del 14 settembre 2015.
Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti (compresi gli apprendisti), appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale di cui al d.lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali, anche alternativi.
I destinatari sono i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, che abbiano un’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.
Il fondo di integrazione salariale garantisce un assegno di solidarietà, corrisposto per un periodo massimo di dodici mesi in un biennio mobile, in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di riduzione di personale, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.
Ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro, il Fondo di integrazione salariale garantisce, oltra all’assegno di solidarietà, un assegno ordinario, corrisposto fino a un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile, d’importo pari all’integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste in materia di cassa integrazioni guadagni ordinaria, ad esclusione delle intemperie stagionali, ed in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale, con esclusione della cessazione anche parziale di attività.
La rilevanza disciplinare dei fatti privati del lavoratore
/in GiurisprudenzaCon sentenza n. 1978 del 2 febbraio 2016 la Corte di Cassazione, in relazione al tema della rilevanza disciplinare dei “fatti privati” del lavoratore, ha affermato i seguenti principi di diritto:
Nel caso di specie la società aveva licenziato il lavoratore per aver questo omesso di informare il proprio datore di lavoro, pur essendone a conoscenza, della reiterata presenza di una persona in evidente stato di bisogno e con gravi problemi psichici all’interno dei locali aziendali ed in orario di lavoro dei dipendenti nonché del fatto che detta persona pernottasse nei mezzi aziendali ed infine per aver intrattenuto con la stessa rapporti sessuali all’inizio e alla fine dei turni di lavoro, all’interno della propria autovettura parcheggiata nei pressi dei locali aziendali.
Il lavoro agile
/in NormativaIl disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta n. 102 del 28 gennaio 2016.
Il provvedimento si compone di 21 articoli suddivisi in tre Titoli.
Il ddl sembra prefigurare, anche per i lavoratori autonomi, un sistema di diritti e di welfare moderno.
Nella relazione illustrativa al decreto si legge: “per quanto riguarda le misure previste per favorire l’articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento, il presente disegno di legge nasce dalla necessità di dar vita a una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, allo scopo di incrementarne la produttività e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di accompagnare il profondo cambiamento culturale nella concezione del lavoro. Il disegno di legge configura il lavoro agile come strumento e non come tipologia contrattuale, con lo scopo di renderlo utilizzabile da tutti i lavoratori che svolgano mansioni compatibili con questa possibilità, anche in maniera “orizzontale”: alcuni pomeriggi a settimana, tre ore al giorno, tutte le mattine, a secondo dell’accordo raggiunto tra datore di lavoro e lavoratore”
Contratti di solidarietà difensivi di “tipo b”
/in NormativaLa Legge di Stabilità, art. 1, comma 305, ha previsto che, se stipulati prima del 15 ottobre 2015, i contratti di solidarietà difensivi ex art. 5, commi 5 e 8 della l. n. 236/1993 hanno copertura per tutta la durata prevista e, negli altri casi, esclusivamente fino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016.
Indennizzi INAIL per il danno biologico
/in NormativaL’art. 1, comma 303 della Legge di Stabilità 2016 prevede che a partire dal 2016 vi sarà un sistema automatico di rivalutazione degli indennizzi INAIL per il danno biologico: “con effetto dall’anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’INAIL ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell’INAIL, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente (…)”.
Aliquota contributiva lavoratori autonomi
/in NormativaAll’art. 1, comma 203 della Legge di stabilità 2016 è previsto che “per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e successive modificazioni, è confermata al 27 per cento anche per l’anno 2016”.
Con riferimento al lavoro autonomo è dunque confermata al 27% l’aliquota contributiva, anche per il 2016, per i lavoratori iscritti alla gestione separata.
È altresì prevista, al comma 204, la costituzione di un apposito Fondo per la tutela del lavoro autonomo: “Al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l’anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017”