Con la decisione 4 febbraio 2019, n. 3196 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso da una nota società del trasporto ferroviario, condannata all’assunzione di una lavoratrice esclusa da una procedura di assunzione per inidoneità fisica consistente in un deficit staturale.
Nella specie, la Cassazione ha confermato la valutazione giuridica operata dalla Corte di merito, ribadendo che il limite staturale di 160 cm costituisce una discriminazione indiretta, in quanto non oggettivamente giustificato nè comprovato nella sua pertinenza e proporzionalità alle mansioni comportate dalla qualifica di Capo Servizio Treno.
Il Supremo Collegio ha dunque ribadito un consolidato orientamento in virtù del quale “in tema di requisiti per l’assunzione, qualora in una norma secondaria sia prevista una statura minima identica per uomini e donne, in contrasto con il principio di uguaglianza, perché presupponga erroneamente la non sussistenza della diversità di statura mediamente riscontrabile tra uomini e donne e comporti una discriminazione indiretta a sfavore di queste ultime, il giudice ordinario ne apprezza, incidentalmente, la legittimità ai fini della disapplicazione, valutando in concreto la funzionalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni”.
La falsa attestazione della presenza in servizio
0 Commenti-da adminCon la decisione 13 febbraio 2019, n. 7005 la Corte di Cassazione (sezione penale) si è pronunciata nel giudizio avente ad oggetto la revoca della misura cautelare applicata ad un dipendente comunale imputato di truffa aggravata ai danni dello Stato.
Nella specie, il lavoratore aveva dedotto l’irrilevanza penale del fatto contestato, sul presupposto dell’insussistenza di un profitto nonché di un danno economicamente apprezzabile per l’ente di appartenenza.
La Corte ha però dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando il rilievo penale della condotta tenuta dal lavoratore e precisando che la modesta entità del danno potrebbe al più legittimare il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, c.p. ma certamente non impedire la configurabilità del reato contestato.
Appalti, esternalizzazioni e reti d’impresa
0 Commenti-da adminIl prossimo 8 maggio 2019 alle ore 14 presso l’Aula Pontecorvo del Polo Fibonacci si terrà un seminario dal titolo “Appalti, esternalizzazioni e reti d’impresa”.
Interverranno la Prof.ssa Maria Teresa Carinci dell’Università di Milano ed il Prof. Domenico Garofalo dell’Università di Bari.
Il seminario si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dal Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche – Curriculum in diritto privato e comparato, lavoro e tradizione giuridica europea.
Clausole sociali: le linee guida ANAC
0 Commenti-da adminSono state pubblicate in G.U. 28 febbraio 2019, n. 50 le Linee Guida ANAC recanti la disciplina delle clausole sociali.
Tali linee guida sono state adottate ai sensi dell’art. 213, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, come novellato dal d.lgs. n. 56/2017.
Detta delibera contiene indicazioni circa le modalità di applicazione, il funzionamento e le conseguenze del mancato adempimento della clausola sociale.
Per quanto concerne l’ambito di applicazione, l’art. 2.2 dispone che “le stazioni appaltanti possono prevedere la clausola sociale anche in appalti non ad alta intensità di manodopera, con esclusione (oltre ai servizi di natura intellettuale): degli appalti di fornitura; degli appalti di natura occasionale”.
Non viene assunta perchè è troppo bassa: discriminazione
0 Commenti-da adminCon la decisione 4 febbraio 2019, n. 3196 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso da una nota società del trasporto ferroviario, condannata all’assunzione di una lavoratrice esclusa da una procedura di assunzione per inidoneità fisica consistente in un deficit staturale.
Nella specie, la Cassazione ha confermato la valutazione giuridica operata dalla Corte di merito, ribadendo che il limite staturale di 160 cm costituisce una discriminazione indiretta, in quanto non oggettivamente giustificato nè comprovato nella sua pertinenza e proporzionalità alle mansioni comportate dalla qualifica di Capo Servizio Treno.
Il Supremo Collegio ha dunque ribadito un consolidato orientamento in virtù del quale “in tema di requisiti per l’assunzione, qualora in una norma secondaria sia prevista una statura minima identica per uomini e donne, in contrasto con il principio di uguaglianza, perché presupponga erroneamente la non sussistenza della diversità di statura mediamente riscontrabile tra uomini e donne e comporti una discriminazione indiretta a sfavore di queste ultime, il giudice ordinario ne apprezza, incidentalmente, la legittimità ai fini della disapplicazione, valutando in concreto la funzionalità del requisito richiesto rispetto alle mansioni”.
Il reddito di cittadinanza fra retribuzione ed inclusione
0 Commenti-da adminIl prossimo 20 giugno 2019 alle ore 15 in Aula 5 del Palazzo della Sapienza si terrà il seminario dal titolo “Il reddito di cittadinanza fra retribuzione e inclusione”.
Interverranno il Prof. Enrico Gragnoli dell’Università di Modena ed la Prof.ssa Madia D’Onghia dell’Università di Foggia.
Il seminario si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dal Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche, Curriculum in diritto privato e comparato, lavoro e tradizione giuridica europea.
I Riders di Foodora tra autonomia e subordinazione
0 Commenti-da adminCon la decisione 4 febbraio 2019, n. 26 la Corte d’Appello di Torino si è espressa sulla qualificazione giuridica dei c.d. riders di Foodora.
Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto di poter applicare l’art. 2 d.lgs. n. 81/2015, contrariamente a quanto stabilito dalla sentenza del giudice di prime cure, oggetto di appello.
Uno dei passaggi di maggior interesse della sentenza è quello in cui si afferma che la fattispecie delineata dall’art. 2 d.lgs. n. 81/2015 costituisce un “terzo genere” ed è posta nell’intercapedine tra il lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c. e la collaborazione di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c.
Nel provvedimento il Collegio ha precisato che “pur senza “sconfinare” nell’esercizio del potere gerarchico, disciplinare (che è alla base della eterodirezione) la collaborazione è qualificabile come etero-organizzata quando è ravvisabile un’effettiva integrazione funzionale del lavoratore nella organizzazione produttiva del committente, in modo tale che la prestazione lavorativa finisce con l’essere strutturalmente legata a questa (l’organizzazione) e si pone come un qualcosa che va oltre alla semplice coordinazione di cui all’articolo 409 n.3 c.p.c, poiché qui è il committente che determina le modalità della attività lavorativa svolta dal collaboratore”.