Il prossimo 13 marzo avrà inizio la settima edizione del Corso di Alta Formazione in Diritto del Lavoro, promosso da Scuola Superiore Sant’Anna e TiForma, con il patrocinio di Utilitalia, Confservizi Cispel Toscana e Federcasa.
Il corso, basato su otto incontri dal 13 marzo al 25 maggio, si terrà nella sede di TiForma, a Firenze, mentre la giornata finale del 22 maggio si svolgerà a Pisa nella sede della Scuola Superiore Sant’Anna.
Fra le novità di questa settima edizione, un focus sulle discipline che regolano smart-working e tele-lavoro e un approfondimento in materia di contrattazione collettiva flessibile.
Sciopero e relazioni sindacali sono alcuni degli altri argomenti al centro del corso, assieme a questioni aperte o sempre più attuali come il licenziamento disciplinare, la crisi d’impresa, la privacy.
Si ricorda che è possibile iscriversi all’intero corso entro il 5 marzo 2020 e che sarà in ogni caso possibile iscriversi ai singoli moduli.
In allegato il programma del Corso e le informazioni utili ai fini dell’iscrizione.
2020: il Diritto del Lavoro in trasformazione
/in News ed EventiIl prossimo 13 marzo avrà inizio la settima edizione del Corso di Alta Formazione in Diritto del Lavoro, promosso da Scuola Superiore Sant’Anna e TiForma, con il patrocinio di Utilitalia, Confservizi Cispel Toscana e Federcasa.
Il corso, basato su otto incontri dal 13 marzo al 25 maggio, si terrà nella sede di TiForma, a Firenze, mentre la giornata finale del 22 maggio si svolgerà a Pisa nella sede della Scuola Superiore Sant’Anna.
Fra le novità di questa settima edizione, un focus sulle discipline che regolano smart-working e tele-lavoro e un approfondimento in materia di contrattazione collettiva flessibile.
Sciopero e relazioni sindacali sono alcuni degli altri argomenti al centro del corso, assieme a questioni aperte o sempre più attuali come il licenziamento disciplinare, la crisi d’impresa, la privacy.
Si ricorda che è possibile iscriversi all’intero corso entro il 5 marzo 2020 e che sarà in ogni caso possibile iscriversi ai singoli moduli.
In allegato il programma del Corso e le informazioni utili ai fini dell’iscrizione.
La professione dei Consulenti del Lavoro
/in News ed EventiIl prossimo 25 febbraio, alle ore 15.30, presso l’Università di Pisa, si terrà un seminario dedicato all’anticipazione del tirocinio di Consulente del Lavoro.
Sarà l’occasione per parlare dell’importanza dell’applicazione pratica nella formazione dei consulenti del lavoro, chiamati a svolgere un ruolo essenziale in un mercato del lavoro in continua trasformazione.
Verrà inoltre illustrata la Convenzione che regola le modalità di svolgimento del tirocinio anticipato per l’accesso alla professione.
Oltre al Prof. Avv. Pasqualino Albi interverranno Stefano Terreni e Ilaria Tosi, Consulenti del Lavoro dell’Ordine di Pisa e la dott.ssa Gloria Cappagli, Presidente della Consulta degli Ordini dei Consulenti del Lavoro della Toscana.
La donna e il lavoro
/in News ed EventiIl prossimo 4 marzo, presso il Palazzo Ducale di Lucca, terrò una relazione nell’ambito del convegno “La donna e il lavoro”.
In particolare, mi occuperò di delineare le tutele approntate dall’ordinamento alle lavoratrici madri, illustrando il regime sanzionatorio previsto in caso di discriminazioni di genere.
Sarà l’occasione anche per analizzare e discutere insieme di alcune scene dei film “I compagni”, “Norma Rae” e “We want sex”.
Insieme a me interverranno il Prof. Giulio Marlia, Docente di storia del cinema e linguaggio filmico e l’Avv. Katiuscia Maggini, Consigliera di parità supplente della provincia di Lucca.
Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e licenziamento collettivo
/in GiurisprudenzaCon la decisione 16 gennaio 2020, n. 808 la Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro, completata la procedura di licenziamento collettivo, non può procedere, sulla base delle medesime ragioni negoziate con la controparte sindacale, all’ulteriore licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di uno o più lavoratori.
L’identità dei motivi che determinano la situazione di eccedenza – identità da intendere non in senso formale ma in senso sostanziale, come parità delle situazioni di fatto poste alla base della procedura di licenziamento collettivo e del licenziamento per giustificato motivo oggettivo – impone all’imprenditore di veicolare la libertà di impresa nell’ambito del controllo sindacale, senza poter procedere a successivi licenziamenti individuali.
Nel caso di specie la società aveva licenziato, sulla base degli stessi motivi di crisi aziendale, un lavoratore che non aveva aderito al precedente licenziamento collettivo, nell’ambito del quale, la mancanza di opposizione alla procedura di mobilità costituiva l’unico criterio di scelta concordato dall’azienda con i sindacati.
Copertura assicurativa dei c.d. riders: le prime indicazioni operative INAIL
/in PrassiCon la nota n. 866 del 23 gennaio 2020 l’INAIL ha fornito le prime indicazioni operative sulla copertura assicurativa dei lavoratori autonomi che “svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali” (c.d. riders).
Dal 1° febbraio 2020 l’impresa di delivery (consegna) che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuta agli specifici adempimenti posti a carico del datore di lavoro dal d.p.r. n. 1124/1965 (Testo unico sulle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
Contratti a termine convertiti dopo il 7 marzo 2015
/in GiurisprudenzaCon la decisione 16 gennaio 2020, n. 823 la Corte di Cassazione ha affermato che i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 23/2015, con rapporto di lavoro giudizialmente convertito a tempo indeterminato solo successivamente a tale decreto, in alcun modo possono essere considerati “nuovi assunti”.
La Suprema Corte ha quindi ribadito che la sentenza che accerta la nullità della clausola appositiva del termine e ordina la ricostituzione del rapporto illegittimamente interrotto, cui è connesso l’obbligo del datore di riammettere in servizio il lavoratore, ha natura dichiarativa e non costitutiva.
Pertanto la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato opera con effetto ex tunc a decorrere dalla illegittima stipulazione del contratto a termine.
Alla luce di tali principi la Cassazione ha individuato le ipotesi di conversione, successive al 7 marzo 2015, che comportano l’applicabilità del d.lgs n. 23/2015: conversione volontaria, continuazione del rapporto oltre i limiti legali, mancato rispetto delle clausole di “stop and go”, superamento del limite dei 36 mesi ex art. 19, d.lgs. n. 81/2015 (oggi 24 mesi dopo le modifiche apportate dal d.l. n. 78/2018).