Cass. civ., sez. lav., 9 aprile 2024, n. 9444
Una recente sentenza della Suprema Corte offre un importante contributo in tema di conseguenze della violazione dell’obbligo di prevedere per iscritto il diritto di precedenza del lavoratore assunto a termine nel contratto di lavoro (art. 24, co. 4, d.lgs. 81/2015). La sentenza della Corte d’Appello, impugnata dai lavoratori ricorrenti, aveva accertato la violazione dell’obbligo da parte del datore di lavoro e aveva ritenuto che ciò comportasse, come unica conseguenza, l’inoperatività del termine di decadenza previsto dalla stessa disposizione, secondo cui il lavoratore che intenda avvalersi del diritto di precedenza deve comunicarlo al datore entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (o entro tre mesi, nel caso di attività stagionali).
La Cassazione ha ritenuto insoddisfacente tale soluzione. Infatti, benché dal mancato inserimento della clausola non possa derivare l’instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato ab origine, oltre all’impossibilità per il datore di far valere la decadenza dall’esercizio del diritto, essendo la previsione per iscritto nel contratto evidentemente finalizzata a garantire la conoscibilità del diritto e delle sue modalità di esercizio da parte del lavoratore, l’inadempimento dell’obbligo, nel caso in cui il datore abbia proceduto a nuove assunzioni nel periodo coperto dal diritto di precedenza, comporta altresì il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. per inadempimento di uno specifico obbligo contrattuale.
Mancata previsione del diritto di precedenza nel contratto (stagionale) a termine
/in GiurisprudenzaCass. civ., sez. lav., 9 aprile 2024, n. 9444
Una recente sentenza della Suprema Corte offre un importante contributo in tema di conseguenze della violazione dell’obbligo di prevedere per iscritto il diritto di precedenza del lavoratore assunto a termine nel contratto di lavoro (art. 24, co. 4, d.lgs. 81/2015). La sentenza della Corte d’Appello, impugnata dai lavoratori ricorrenti, aveva accertato la violazione dell’obbligo da parte del datore di lavoro e aveva ritenuto che ciò comportasse, come unica conseguenza, l’inoperatività del termine di decadenza previsto dalla stessa disposizione, secondo cui il lavoratore che intenda avvalersi del diritto di precedenza deve comunicarlo al datore entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (o entro tre mesi, nel caso di attività stagionali).
La Cassazione ha ritenuto insoddisfacente tale soluzione. Infatti, benché dal mancato inserimento della clausola non possa derivare l’instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato ab origine, oltre all’impossibilità per il datore di far valere la decadenza dall’esercizio del diritto, essendo la previsione per iscritto nel contratto evidentemente finalizzata a garantire la conoscibilità del diritto e delle sue modalità di esercizio da parte del lavoratore, l’inadempimento dell’obbligo, nel caso in cui il datore abbia proceduto a nuove assunzioni nel periodo coperto dal diritto di precedenza, comporta altresì il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. per inadempimento di uno specifico obbligo contrattuale.
Bilateralità: obblighi e opportunità
/in News ed EventiIl prossimo 15 maggio parteciperò al convegno “Bilateralità: obblighi e opportunità del sistema E.B.M e E.B.M. Salute” che si svolgerà presso la Camera di Commercio di Pisa.
L’evento è organizzato da CONFAPI Pisa e del Tirreno.
Il mio intervento si occuperà di bilateralità: natura, funzioni e finalità.
Appalti e sicurezza: Le recenti novità introdotte dal D.L. n. 19/24
/in News ed EventiIl prossimo 19 aprile parteciperò al convegno “Appalti e sicurezza: Le recenti novità introdotte dal D.L. n. 19/24” organizzato dall’AGI e dall’Ordine degli Avvocati di Livorno.
Il convegno si svolgerà su piattaforma Zoom.
Il mio intervento si occuperà della formula del “CCNL maggiormente applicato” prevista dal D.L. su cui, da quanto risulta, sono in corso modifiche in fase di conversione.
Il Lavoro viaggia con noi: un percorso proposto dai Consulenti del Lavoro
/in News ed EventiIl prossimo 22 aprile parteciperò al convegno “Il lavoro viaggia con noi! Un tour per l’orientamento, la legalità e la sicurezza”.
Parleremo di politiche atttive e di sicurezza sul lavoro con Michele Conti, Aldo Petrucci, Rossana Fioravanti, Gabriella Porcaro, Riccardo Buscemi, Enrico Limardo.
Grazie ai Consulenti del Lavoro per l’invito. Si tratta di una iniziativa di grande importanza, aperta alle nuove generazioni e al loro futuro professionale.
Lezione Riccardo Del Punta
/in News ed EventiIl prossimo 8 maggio si terrà la Lezione Riccardo Del Punta.
Parleremo della lunga storia del diritto del lavoro.
Sarà un modo per ricordare un grande giurista che ha lasciato un segno profondo nell’elaborazione del pensiero giuslavoristico. Così, parlando della storia, guarderemo al futuro.
La lezione è aperta tutte e a tutti.
Salario minimo e salario giusto in Italia: una questione ancora aperta
/in News ed EventiIl confronto politico e istituzionale sul tema del salario minimo è irrinunciabile.
Con Emanuele Rossi abbiamo pensato di chiedere agli allievi e alle allieve della Scuola Sant’Anna di Pisa di indicare un percorso di lettura e di avviare, a partire dal loro Position Paper, un confronto con i parlamentari che abbiamo invitato.
Ci vediamo il 15 aprile con gli allievi/e Edoardo Bugliani, Mathias Caccia, Monica Chilla, Lorenzo Marzi e Stefano Vuoto e con gli on. Andrea Orlando Stefano Patuanelli e Chiara Tenerini.
Parleremo di salario minimo e salario giusto in Italia: una questione ancora aperta.